Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 8426 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 8426 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17049/2017 R.G. proposto da :
COGNOME AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso, oltre che da sé medesimo, anche dall’AVV_NOTAIO giusta procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio di quest’ultimo
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione coatta amministrativa, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’ AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO NOME COGNOME e NOME COGNOME giusta procura speciale in calce al controricorso
– controricorrente –
avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 6524/2017 depositata il 9/6/2017:
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/2/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
I commissari liquidatori di RAGIONE_SOCIALE in
l.c.a. ammettevano al passivo della procedura il credito vantato
dall’AVV_NOTAIO, per l’attività professionale prestata sino alla data di apertura della liquidazione coatta amministrativa, nella limitata misura di € 271.572,50 in privilegio e € 2.681,80 in chirografo.
AVV_NOTAIO proponeva opposizione avverso questa decisione, domandando che il proprio credito venisse ammesso nella maggior misura di € 882.426,48, al lordo della cassa professionale e della ritenuta d’acconto e al netto dell’ I.V.A..
Il Tribunale di Milano -fra l’altro e per quanto di interesse determinava i compensi spettanti al legale per centodue giudizi in cui egli aveva assunto la difesa della banca.
Riteneva, invece, che la domanda di ammissione al passivo non potesse essere accolta in relazione ad altre novantadue cause, perché l’opponente si era sottratto all’onere di allegare i fatti costitutivi delle singole domande, rinviando genericamente -senza neppure indicare i singoli documenti rilevanti per ogni causa -alla documentazione prodotta in giudizio, né aveva fornito alcuna specifica indicazione delle attività svolte e delle fasi del giudizio in riferimento alle quali reclamava la liquidazione del compenso.
Ammetteva, pertanto, al passivo della procedura il credito vantato dall’AVV_NOTAIO in via privilegiata ex art. 2751bis n. 2 cod. civ. per l’importo complessivo di € 320.693,94 , a titolo di compensi, e in via chirografaria gli importi dovuti a titolo di C.P.A. e I.V.A. sul ripartito, le spese generali nella misura di € 10.661,93 e le spese vive per € 344.
AVV_NOTAIO ha proposto ricorso per la cassazione di tale sentenza, pubblicata in data 9 giugno 2017, prospettando due motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso RAGIONE_SOCIALE in l.c.a..
Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ..
Considerato che:
4. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., perché il tribunale ha omesso di pronunciarsi sulla domanda di ammissione al passivo dei compensi dovuti per cinque cause (indicate come 1. COGNOME vs COGNOME + 1, posizione n. 13 dell’elenco; 2. COGNOME e COGNOME vs BNI + 1, posizione n. 30 dell’elenco; 3. COGNOME NOME altri vs BNI, posizione n. 60 dell’elenco; 4. BNI/Cilione/Crea/Banco di Napoli/RAGIONE_SOCIALE Mediolanum, posizione n. 89 dell’elenco; 5. COGNOME vs BNI + Bipielle Previden za Assicurativa, posizione n. 181 dell’elenco); il giudice di merito, infatti, non ha considerato queste posizioni nell’elenco delle prestazioni da ammettere al passivo in misura ridotta, né in quelle da escludere.
5. Il motivo è fondato.
Invero, l’odierno ricorrente ha incluso nell’elenco allegato all’istanza di ammissione al passivo, riprodotto nel ricorso introduttivo del giudizio di opposizione, anche le cause appena indicate affinché fosse riconosciuto in suo favore il correlato credito professionale.
Il provvedimento reso dal tribunale indica per ogni posizione esaminata i nomi delle parti, l’ autorità giudiziaria adita, il numero di ruolo e il valore della controversia, con una puntualità che non lascia dubbi in merito all’individuazione di ciascuna delle pratiche che il giudice di merito ha inteso vagliare.
La verifica del contenuto della decisione impugnata e il raffronto fra i tratti caratteristici di ciascuna lite presa in esame con quelli delle posizioni di cui si denuncia l’omess a considerazione rendono evidente che il tribunale, in effetti, non ha assunto alcuna statuizione a proposito delle richieste di riconoscimento del credito professionale elencate nella censura in esame.
La mancanza di alcuna statuizione, esplicita o implicita, a proposito di ciascuno dei crediti in discorso integra la violazione del principio di necessaria corrispondenza fra ‘tutta la domanda’ presentata e il contenuto del provvedimento pronunciato, ai se nsi dell’art. 112 cod.
proc. civ., e determina, di conseguenza, la nullità del decreto impugnato, in parte qua .
Poco importa, poi, che la maggior parte delle posizioni in questione fossero state eventualmente ricomprese, come sostiene la procedura controricorrente, nella determinazione del corrispettivo ammesso al passivo, poiché l’opponente, nel proporre opposizion e, ha sollecitato una complessiva rideterminazione del suo credito professionale, che doveva quindi riesaminato procedendo alla verifica di ciascuna delle singole voci di credito reclamate.
Il secondo motivo di ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame di un fatto decisivo per l’ammissione al passivo del credito professionale rispetto a lle sessantaquattro pratiche per le quali il tribunale ha ritenuto inammissibile la richiesta di insinuazione, ossia il fatto che l’AVV_NOTAIO aveva compiutamente allegato e indicato negli atti processuali le prestazioni professionali rese in favore della cliente, suddividendole e descrivendole con il richiamo alle singole fasi prescritte dai parametri di legge vigenti.
Il motivo è inammissibile.
7.1 Oggetto del vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. è l’omesso esame circa un «fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti».
Ora, come ricordato da Cass. 4226/2021 (cfr. in motivazione), costituisce un “fatto”, agli effetti della citata norma, non una “questione” o un “punto”, ma: i) un vero e proprio “fatto”, in senso storico e normativo, ossia un fatto principale, ex art. 2697 cod. civ., cioè un “fatto” costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo, o anche un fatto secondario, vale a dire un fatto dedotto ed affermato dalle parti in funzione di prova di un fatto principale (cfr. Cass. 29883/2017, Cass. 17761/2016, Cass. 7983/2014 e Cass. 16655/2011); ii) un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza da intendersi in senso storico-naturalistico (cfr. Cass.,
Sez. U., 5745/2015, Cass. 21152/2014); iii) un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante e le relative ricadute di esso in termini di diritto (cfr. Cass. 5133/2014); iv) una vicenda la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali (cfr. Cass., Sez. U., 8053/2014).
Non costituiscono, viceversa, “fatti”, il cui omesso esame possa cagionare il vizio ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.: i) le argomentazioni o le deduzioni difensive (cfr. Cass., Sez. U., 16303/2018, in motivazione, Cass. 14802/2017, Cass. 21152/2015); ii) gli elementi istruttori in quanto tali, quando il fatto storico da essi rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (cfr. Cass., Sez. U., 8053/2014); iii) una moltitudine di fatti e circostanze, o il “vario insieme dei materiali di causa” (cfr. Cass. 21439/2015); iv) le domande o le eccezioni formulate nella causa di merito, ovvero i motivi di appello, i quali costituiscono i fatti costitutivi della “domanda” in sede di gravame.
Inoltre, il “fatto” il cui esame sia stato omesso deve avere carattere “decisivo”, vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia.
Tale decisività, in quanto correlata all’interesse all’impugnazione, si addice innanzitutto a quel fatto che, se scrutinato, avrebbe condotto il giudice a una decisione favorevole al ricorrente, rimasto soccombente nel giudizio di merito.
Poiché l’attributo si riferisce al “fatto” in sé, la “decisività” asserisce, altresì, al nesso di causalità tra la circostanza non esaminata e la decisione: essa deve, cioè, apparire tale che, se presa in considerazione, avrebbe portato con certezza il giudice del merito ad una diversa ricostruzione della fattispecie (non bastando, invece, la prognosi che il fatto non esaminato avrebbe reso soltanto possibile o probabile una ricostruzione diversa: si vedano Cass. 3668/2013 e
già Cass. 22979/2004; la prognosi in termini di “certezza” della decisione diversa è richiesta, ad esempio, da Cass., Sez. U., 3670/2015).
7.2 Le allegazioni contenute negli atti difensivi dell’opponente ad illustrazione delle proprie richieste di ammissione al passivo non costituiscono, perciò, ‘fatti” il cui omesso esame possa cagionare il vizio previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5, cod. p roc. civ..
Peraltro, l’allegazione delle fasi delle cause patrocinate non assumeva valore decisivo, perché il tribunale ha ritenuto che l’inammissibilità della domanda a causa della sua genericità derivasse dalla mancata indicazione non solo delle fasi, ma anche delle attività svolte per ciascuna fase.
La sentenza impugnata, dunque, deve essere cassata nei limiti indicati, con rinvio della causa al Tribunale di Milano, il quale, nel procedere al suo nuovo esame, si atterrà ai principi sopra illustrati, avendo cura anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di Milano in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma in data 27 febbraio 2024.