Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 16976 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 16976 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28949/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
nonchè contro RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE -intimati-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO RAGIONE_SOCIALE n. 1056/2020 depositata il 12/02/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/05/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
1.- La RAGIONE_SOCIALE ha erogato prestazioni sanitarie in favore della RAGIONE_SOCIALE in regime di convenzione, maturando crediti che poi ha ceduto alla società RAGIONE_SOCIALE, la quale, a sua volta, ha ceduto tale credito a Fortress Credit Corp Limited, per un totale di euro 4.974.651,54.
Per contro, altro credito è stato ceduto alla RAGIONE_SOCIALE per un totale di 27.17 5,56 €.
Entrambe le cessionarie hanno agito in giudizio nei confronti della RAGIONE_SOCIALE per il pagamento di tali crediti. L’RAGIONE_SOCIALE ha rifiutato in un primo momento di pagare adducendo la mancata approvazione, da parte della Regione Lazio, dei tetti massimi di spesa, entro i quali, per l’appunto, le prestazioni vengono remunerate ed oltre i quali invece non lo sono.
Durante il giudizio, tuttavia, la creditrice Fortress ha raggiunto un accordo con la regione che ha corrisposto il relativo ammontare,
cosicché è rimasto controverso il solo credito di Ubi RAGIONE_SOCIALE, ammontante, come si è detto, a 2.7175,56 €.
1.2.- Il tribunale di RAGIONE_SOCIALE ha rigettato la domanda con l’argomento che, nel caso in cui la regione non provveda a stabilire i tetti massimi di spesa, si applicano retroattivamente quelli degli anni precedenti.
Questa decisione è stata sostanzialmente confermata dalla Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE, secondo la quale, qualora la regione non provveda a stabilire il budget, ossia il tetto massimo di spesa, non può essere riconosciuto alcun diritto alla remunerazione della prestazione erogata.
1.3.- Questa decisione è oggetto di ricorso per Cassazione da parte di RAGIONE_SOCIALE con quattro motivi di censura illustrati da memoria.
RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE, si è costituita con controricorso anch’esso illustrato da memoria.
Ragioni della decisione.
2.Risulta assorbente l’esame del quarto motivo, il cui accoglimento comporta assorbimento degli altri.
2.1.Con il quarto motivo , infatti, si prospetta violazione dell’articolo 112 del codice di procedura civile.
Sostiene la ricorrente che la RAGIONE_SOCIALE aveva eccepito la mancanza del provvedimento sul tetto di spesa solo relativamente alla somma maggiore vantata dalla Fortress, somma, come si è detto, poi corrisposta in corso di giudizio con conseguente cessata materia del contendere.
Invece, quanto al credito vantato da RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE non aveva eccepito la mancanza del provvedimento sul limite di spesa, ma piuttosto aveva addotto l’esistenza di note di credito che la struttura RAGIONE_SOCIALE non aveva tenuto in considerazione.
A fronte di tale difesa, invece, il tribunale, in primo grado, ha rigettato anche la domanda di RAGIONE_SOCIALE sul presupposto che non era stato emesso il provvedimento sui limiti di spesa, presupposto, come si è detto, non invocato dalla RAGIONE_SOCIALE rispetto al credito di RAGIONE_SOCIALE. La questione è stata fatta valere in appello con apposita censura ma il giudice di secondo grado non ha provveduto.
Il motivo è fondato.
Risulta chiaramente, infatti, che la ricorrente aveva evidenziato nel giudizio di appello la circostanza per cui il giudice di primo grado aveva ritenuto infondato il credito di RAGIONE_SOCIALE, sulla base di una eccezione, quella relativa alla mancata adozione del provvedimento sul budget, che invece la RAGIONE_SOCIALE aveva invocato non relativamente a tale credito bensì all’altro.
Quanto invece a questo credito, la ragione per cui la società ne rivendicava il pagamento stava nella esistenza di note di credito.
Dunque, il giudice di appello ha deciso nel merito di questo credito sulla base di ragioni che invece riguardavano l’altro, ed è anda to extra petita, ovvero ha omesso di pronunciare sullo specifico motivo di appello.
L’accoglimento di questo motivo rende assorbiti tutti gli altri proprio perché, ove si accertasse che il titolo fatto valere (note di credito) è fondato, il credito è da riconoscersi a prescindere dalle ragioni fatte valere con gli altri e precedenti motivi di ricorso.
P.Q.M.
La Corte accoglie il quarto motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri.
Cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE in diversa composizione anche per le spese.
Così deciso in RAGIONE_SOCIALE, il 27/05/2024.