Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 29833 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 29833 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20395/2019 R.G. proposto da:
NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO , presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME (CODICE_FISCALE) per procura a margine del ricorso,
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME
COGNOME (CODICE_FISCALE) e NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) per procura in calce al controricorso, -controricorrenti- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di VENEZIA n.1405/2018 depositata il 23.5.2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19.10.2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
Con la sentenza n. 114/2012 il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE accoglieva parzialmente la domanda avanzata il 25.9.2004 dall’RAGIONE_SOCIALE nei confronti di COGNOME NOME per il pagamento del saldo del prezzo dovutole, quale corrispettivo per i lavori di demolizione e successiva ricostruzione con ampliamento di un fabbricato ad uso abitativo in RAGIONE_SOCIALE, in base ad un contratto verbale di appalto, oggetto di anticipata risoluzione da parte del committente, nonché per il pagamento dell’indennizzo per anticipata cessazione del contratto ed il risarcimento danni, richieste delle quali il COGNOME aveva chiesto il rigetto, domandando in via riconvenzionale la risoluzione del contratto di appalto per grave inadempimento dell’appaltatore, il risarcimento dei danni subiti per il ritardo nella consegna del cantiere e per vizi e difformità delle opere e la condanna dell’appaltatore alla restituzione delle somme indebitamente ricevute.
In particolare il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, in assenza di una pattuizione scritta del corrispettivo ad opera delle parti, che avevano fatto verosimilmente rinvio ai prezzi di mercato dell’epoca, aveva utilizzato il prezzario della RAGIONE_SOCIALE, applicandovi una maggiorazione del 20% (in
considerazione della modesta entità dell’opera e della vicinanza della costruzione a due edifici limitrofi, l’uno in aderenza e l’altro posto a 95 cm), sulla base della CTU espletata (che aveva però applicato equitativamente solo una maggiorazione del 10%), aveva quantificato il totale dei lavori eseguiti in €60.669,94 oltre IVA al 10% (in totale € 66.736,93), l’indennizzo per l’anticipata risoluzione del contratto di appalto nella somma richiesta di €2.939,51, le spese per l’eliminazione dei vizi sostenute dal committente in €6.332,70 (IVA inclusa), e detratto quanto già pagato all’appaltatore dal COGNOME (€ 56.907,69), aveva condannato quest’ultimo alla differenza di €6.436,05 ed al pagamento delle spese processuali, rigettando invece le riconvenzionali del COGNOME di risoluzione per inadempimento, di risarcimento danni e di restituzione delle somme indebitamente versate all’appaltatore.
Avverso tale sentenza proponeva appello COGNOME NOME con quattro motivi, tra i quali, per quanto ancora rileva, il motivo col quale aveva lamentato che il primo giudice nella determinazione del corrispettivo dell’appalto aveva ritenuto di poter applicare in modo del tutto discrezionale sul prezzo base del tariffario della RAGIONE_SOCIALE un aumento del 20%, peraltro superiore all’aumento del 10% riconosciuto dal CTU, ritenendo che lo stesso tariffario consentisse tale aumento per rapportare il prezzo al caso singolo, in tal modo violando l’art. 1657 cod. civ., che consentiva al giudice di determinare discrezionalmente la misura del corrispettivo dell’appalto non pattuito dalle parti solo in mancanza di tariffe ed usi.
Si costituiva nel giudizio di secondo grado NOME, che chiedeva il rigetto dell’appello, e dopo l’interruzione del giudizio per morte dell’appellato, il giudizio veniva riassunto dal COGNOME nei confronti degli eredi dell’appellato, NOME, NOME, NOME, NOME e NOME, che si costituivano chiedendo il
rigetto dell’appello, e nei confronti della vedova chiamata all’eredità non accettante, COGNOME NOME, che restava contumace.
Con la sentenza n. 1405/2018 del 23.5.2018 la Corte d’Appello di Venezia accoglieva parzialmente l’appello del COGNOME, riducendo l’indennizzo per la risoluzione anticipata del contratto di appalto spettante all’appaltatore da € 2.939,51 ad € 1.500,00, confermando invece la statuizione relativa al corrispettivo spettante all’appaltatore, e ritenendo il COGNOME prevalentemente soccombente, sia per il rigetto delle domande di risoluzione per inadempimento, risarcimento danni e restituzione, sia perché ancora tenuto a corrispondere agli eredi di COGNOME NOME la somma di € 4.996,54, dichiarava compensate per 1/5 le spese processuali e condannava COGNOME NOME al pagamento dei residui 4/5 delle spese processuali di primo grado come già liquidate, delle spese processuali di secondo grado, liquidate in € 2.000,00 per compensi oltre accessori, stabilendo che le spese di CTU già liquidate restassero a carico del COGNOME per 4/5 e degli appellati per il quinto residuo.
Avverso tale sentenza, non notificata, ha proposto ricorso alla Suprema Corte, notificato agli eredi NOME il 24.6.2019, NOME, affidandosi a due motivi, e resistono NOME, NOME, NOME, NOME e NOME quali eredi di NOME con controricorso notificato il 4.9.2019.
Il solo COGNOME ha depositato memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c.
La causa é stata trattenuta in decisione nell’adunanza camerale del 19.10.2023.
Col primo motivo il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 comma primo n. 4) c.p.c., la violazione degli articoli 134 e 112 c.p.c., per avere omesso di pronunciarsi sul motivo di appello proposto dal COGNOME contro la sentenza di primo grado, col quale aveva lamentato la violazione dell’art. 1657 cod. civ. per avere il primo giudice, in un’ipotesi di mancata determinazione
convenzionale del corrispettivo, aumentato discrezionalmente del 20% i prezzi previsti nel tariffario per opere edili della RAGIONE_SOCIALE, ritenendo che lo stesso tariffario consentisse l’aumento per rapportare il prezzo al caso singolo, anziché applicare i prezzi base di tale tariffario, benché l’art. 1657 cod. civ. assegnasse al giudice la determinazione della misura del corrispettivo solo in mancanza di tariffe ed usi, sicché in presenza di essi non era esercitabile alcuna discrezionalità da parte del giudice.
Nel proporre tale motivo di appello, il COGNOME aveva evidenziato che nel tariffario in questione non erano contemplate ipotesi di maggiorazioni percentuali nella misura applicata dal giudice, che pertanto non aveva fatto applicazione delle tariffe del mercato locale, come comprovato anche dal fatto che il CTU aveva ritenuto equo e congruo applicare una maggiorazione del 10% dei prezzi del tariffario senza riferirsi a specifiche disposizioni, e dal fatto che nel tariffario in questione la possibilità di aumentare i prezzi era prevista solo ‘ per i lavori di ristrutturazione, ripristino e manutenzione straordinaria eseguiti su edifici situati anche in centro storico … in considerazione degli oneri conseguenti alle particolari e singole situazioni di ambiente e di lavoro ‘, mentre nel caso di specie si trattava della costruzione di un nuovo edificio dalle fondamenta alla copertura con ampliamenti previa integrale demolizione del precedente fabbricato (comprese le pareti di tamponamento e le fondazioni), senza la conservazione delle componenti essenziali (muri perimetrali, strutture orizzontali, copertura) propria delle ristrutturazioni.
Col secondo motivo il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 comma primo n. 4) c.p.c., la violazione degli articoli 132 comma 2° n. 4) c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., per motivazione apparente circa la valutazione del motivo di appello proposto dal COGNOME sulla violazione dell’art. 1657 cod. civ. operata
dal giudice di primo grado nell’aumentare del 20% i prezzi tariffari in un’ipotesi di mancata pattuizione del compenso dell’appaltatore, nonostante l’applicabilità della tariffa ostativa all’esercizio del potere discrezionale del giudice.
I due motivi, in quanto inerenti entrambi all’avvenuta maggiorazione del 20% dei prezzi stabiliti nel tariffario per opere edili della RAGIONE_SOCIALE, in sede di determinazione del corrispettivo spettante all’appaltatore in mancanza di accordo delle parti sulla misura dello stesso, possono essere esaminati congiuntamente, essendo destinato il secondo motivo ad essere esaminato nell’ipotesi in cui non sia ravvisata l’omessa pronuncia della Corte d’Appello di Venezia sul motivo di appello che era stato proposto dal COGNOME per la violazione dell’art. 1657 cod. civ., che consente al giudice la determinazione discrezionale del corrispettivo nel contratto di appalto non pattuito dalle parti solo in mancanza di tariffe od usi che lo determinino.
Ritiene la Corte che sul primo motivo di appello del COGNOME (riportato nella sentenza impugnata nei seguenti termini: ‘ erronea determinazione del corrispettivo dell’appalto, essendosi il giudice discostato dalle tariffe esistenti, in contrasto con l’art. 1657 c.c., per aver aumentato i valori del prezziario della RAGIONE_SOCIALE del 20%, sulla base di deduzioni non fondate né coerenti, disattendendo anche il parere del CTU, che su sollecitazione della difesa attorea, nella versione definitiva dell’elaborato, aveva proposto la maggiorazione del solo 10% ‘) la Corte d’Appello di Venezia abbia comunque fornito una motivazione sufficiente.
Essa, infatti, ha definito infondato il motivo di appello inerente alla lamentata violazione dell’art. 1657 cod. civ., che prevede la determinazione da parte del giudice del corrispettivo dell’appalto non pattuito dalle parti solo in mancanza di tariffe o usi, indicando che il Tribunale aveva applicato il prezzario del RAGIONE_SOCIALE della locale
RAGIONE_SOCIALE aumentandolo però del 20% per tener conto del preciso contesto urbano e della modesta entità della cubatura del cantiere destinato alla demolizione integrale con successiva ricostruzione ed ampliamenti, e per tener conto che i prezzi dei materiali e delle opere riportati nel suddetto prezzario erano calibrati sulla costruzione di un fabbricato con 11 -12 appartamenti su un’area di normale accessibilità per un volume di 5000 -6000 metri cubi, ossia per un intervento edilizio ben più ampio che consentiva economie di scala, ed ha condiviso le valutazioni di fatto desunte dalla fattispecie concreta addotte dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE per giustificare la maggiorazione del 20% rispetto al prezzario, aggiungendovi la considerazione dei problemi di circolazione e stazionamento su INDIRIZZO degli automezzi, delle autopompe e delle autobetoniere desunti dal piano di sicurezza, e negando che il prezzario in questione recasse prezzi superiori a quelli di mercato.
In questo modo la Corte d’Appello di Venezia ha fornito una giustificazione in fatto al corrispettivo ritenuto dovuto, che può però essere intesa anche come implicita spiegazione in diritto al motivo d’impugnazione, in quanto ha espressamente tenuto conto del preciso contesto urbano e della modesta entità della cubatura realizzata nel caso specifico rispetto alle costruzioni di 10 -12 appartamenti su un’area con normale accessibilità con volume di 5000 -6000 metri cubi nella provincia di RAGIONE_SOCIALE, costituenti il parametro base dei prezzi stabiliti nel prezzario del RAGIONE_SOCIALE della RAGIONE_SOCIALE, ed ha indicato come giustificata la maggiorazione rispetto a detti prezzi già accordata in primo grado soprattutto per le ridotte dimensioni della cubatura realizzata.
Il prezzario suddetto, infatti, non solo prevedeva la necessità di adeguare al caso concreto il corrispettivo dell’appalto determinato secondo i prezzi informativi riportati, ma espressamente prevedeva ‘ per i lavori di ristrutturazione, ripristino e manutenzione straordinaria eseguiti su edifici situati anche in centro storico i
prezzi, esclusa la sola manodopera per i lavori condotti ad economia, dovranno essere di volta in volta, aumentati in considerazione degli oneri conseguenti alle particolari e singole situazioni di ambiente e di lavoro ‘, sicché i giudici di merito hanno applicato un aumento del 20% rispetto ai prezzi del tariffario in questione non perché si siano avvalsi del potere di autonoma determinazione giudiziale del corrispettivo dell’appalto non pattuito dalle parti che l’art. 1657 cod. civ. consente di esercitare solo in mancanza di tariffe od usi, ma perché la stessa tariffa ritenuta vigente dalle parti ed applicata attribuiva la facoltà non solo di adattare i prezzi informativi alla situazione del caso concreto, ma anche di aumentare tali prezzi ove si trattasse di lavori di ristrutturazione, ripristino e manutenzione straordinaria eseguiti su edifici situati anche in centro storico, esclusa la sola manodopera per i lavori condotti ad economia, in considerazione degli oneri conseguenti alle particolari e singole situazioni di ambiente e di lavoro, che sono proprio quelle che i giudici di merito hanno di fatto considerato per pervenire ad un aumento superiore a quello del 10% riconosciuto già dal CTU. Per completezza va detto che poiché la previsione dell’aumento dei prezzi contenuta nel tariffario in questione faceva riferimento a lavori di ristrutturazione e manutenzione straordinaria, ma anche a lavori di ripristino, in tali nozioni poteva rientrare anche la demolizione integrale di un piccolo fabbricato con ricostruzione ed ampliamento.
Il ricorso va quindi respinto, con condanna del ricorrente alle spese processuali del giudizio di legittimità liquidate in dispositivo.
Occorre dare atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1 -quater D.P.R. n. 115/RAGIONE_SOCIALE per imporre un ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, sezione seconda civile, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in €200,00 per spese vive ed € 2.500,00 per compensi, oltre IVA, CA e rimborso spese generali del 15%. Visto l’art. 13 comma 1 -quater D.P.R. n. 115/RAGIONE_SOCIALE dà atto che sussistono i presupposti per imporre un ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 19.10.2023