Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 18562 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 18562 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: AMATORE NOME
Data pubblicazione: 08/07/2025
cassazione
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Presidente
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
NOME AVV_NOTAIO NOME COGNOME
AVV_NOTAIO
AVV_NOTAIO
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
AVV_NOTAIO
Ud. 28/5/2025 CC
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
AVV_NOTAIO – COGNOME.
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sull ‘ istanza di correzione di errore materiale n. 23984-2024 r.g. proposta da:
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in liquidazione n. 28/2012 del Tribunale di Latina, con l’AVV_NOTAIO;
– controricorrente –
contro
NOME COGNOME, NOME COGNOME ed NOME COGNOME, con l’AVV_NOTAIO;
– ricorrente –
nonché nei confronti di
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– intimati
oggetto: istanza di correzione dell’errore materiale dell’ordinanza n. 8553/2024 (RGn. 5374/2023), pubblicata il 29 marzo 2024;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/5/2025 dal AVV_NOTAIO;
RILEVATO E CONSIDERATO CHE
-in data 12 aprile 2024 è stata depositata istanza con cui è stato chiesto di disporre la correzione dell’errore materiale dell’ordinanza n. 8553/2024 (RGn. 5374/2023), pubblicata il 29 marzo 2024, nel senso che, nel dispositivo, fosse semplicemente aggiunta la dicitura: ‘Dispone che il pagamento delle spese processuali sia effettuato in favore dello Stato’, essendo il RAGIONE_SOCIALE stato ammesso al beneficio del patrocinio a carico dello Stato, in virtù del provvedimento del 3 marzo 2023 del AVV_NOTAIO Delegato AVV_NOTAIOssa NOME;
la istanza deve essere accolta;
risulta agli atti che il RAGIONE_SOCIALE, odierno istante, è stato ammesso al beneficio del patrocinio spese dello Stato in virtù del provvedimento del 3 marzo 2023 del AVV_NOTAIO Delegato AVV_NOTAIO;
il dispositivo della predetta ordinanza concludeva nel seguente modo: ‘ dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 38.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge ‘; – si tratta infatti di mero errore materiale determinato dal mancato rilievo dell’ammissione del fallimento controricorrente al beneficio del patrocinio erariale;
P.Q.M.
dispone che nell’ordinanza emessa da questa Corte n. 8553/2024 (RGn. 5374/2023, dopo le parole ‘ dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità ‘, deve leggersi ‘spese da liquidarsi in favore dell’Erario’. D ispone che la presente ordinanza sia attuata dal cancelliere ai sensi dell’art. 196 quinquies, ultimo comma, disp. att. cod. proc. civ. Roma, 28 maggio 2025