Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. L Num. 10336 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 10336 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/04/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 24036-2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Commissario Straordinario legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in ROMAINDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME, domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
Oggetto
Risarcimento
pubblico impiego
R.G.N. 24036NUMERO_DOCUMENTO2021
COGNOME.
Rep.
Ud. 21/03/2024
CC
per la correzione dell’ordinanza n. 28250/2023 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 09/10/2023 R.G.N. 24036/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/03/2024 dal AVV_NOTAIO.
Rilevato che:
NOME COGNOME, quale difensore di NOME COGNOME, ha proposto ricorso per la correzione di errore materiale della ordinanza recante n. 28250/23, depositata il 09/10/2023, con cui questa Corte, nel rigettare il ricorso proposto dall’RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 15.3.2021, ha condannato l’RAGIONE_SOCIALE alla rifusione delle spese di lite, omettendo, tuttavia, di disporre la distrazione in favore del difensore della parte vittoriosa, che ne aveva fatto istanza;
l’RAGIONE_SOCIALE si è opposta con memoria all’istanza di rettifica.
Considerato che:
va premesso che l’RAGIONE_SOCIALE ha evidenziato, nella sua memoria, l’insussistenza dei presupposti per accogliere l’istanza di rettifica, e ciò perché «non risulta che controparte abbia mai formulato nel giudizio dinanzi alla Suprema Corte domanda di distrazione delle spese quale procuratore antistatario»;
osserva il Collegio che, con ordinanza n. 27681/2023 della Terza Sezione di questa Corte, sono state investite le Sezioni Unite della questione di massima di particolare importanza, nonché oggetto di contrasto, se, in tema di procedimento di correzione di errore materiale, ove la parte non ricorrente si costituisca e resista all’istanza di correzione, così contrapponendo il proprio interesse a
quello proprio della parte ricorrente, si configuri, all’esito del giudizio, una situazione di soccombenza che impone al giudice di provvedere sulle spese processuali, ai sensi dell’art.91 cod. proc. civ.;
in relazione a tale questione, si ravvisa, dunque, l’opportunità di attendere la pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte, il cui esito potrebbe avere riflessi anche nell’ambito del presente procedimento.
P.Q.M.
La Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo per le ragioni sopra esposte. Così deciso nella Adunanza camerale del 21 marzo 2024.