Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 13674 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 13674 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 22/05/2025
ORDINANZA
Nel procedimento per correzione di errore materiale iscritto al n. 26681/2024 R.G. tra :
COGNOME rappresentato e difeso da ll’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
E
MINISTERO DELL’INTERNO, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO, -resistente- avverso ORDINANZA di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA n. 32760/2024 depositata il 16/12/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/04/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Questa Corte, con ordinanza n. 32760/2024, pubblicata il
16/12/2024, nel proc.to R.G. 3773/2024, ha accolto i motivi primo, secondo e quarto (assorbito il terzo) del ricorso per cassazione proposto da NOME Ali nei confronti del Ministero dell’Interno e Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Milano, cassando con rinvio la sentenza del Giudice di Pace di Varese del 4/12/2023, con la quale era stato respinto il ricorso del primo avverso decreto di espulsione notificatogli il 28/3/2023 dal Prefetto di Varese
In data 19/12/2024, NOME Ali ha chiesto che questa Corte d’ufficio, ex art.391 bis c.p.c., provveda a correggere l’errore materiale compiuto nell’avere omesso di indicare che il giudice del rinvio sarà anche competente a decidere sulle spese del giudizio di Cassazione (da liquidarsi in favore dello Stato, essendo stato il ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato).
E’ stata disposta la trasmissione dell’atto alla cancelleria Centrale della Corte per l’iscrizione a Nuovo Ruolo e il procedimento è stato trattato all’adunanza camerale del 16/4/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Occorre procedere alla correzione di errore materiale, considerato che, nel dispositivo, è stato omesso di indicare che il giudice del rinvio sarà anche competente a decidere sulle spese del giudizio di Cassazione, come peraltro indicato in motivazione, il che è chiaro frutto di un mero errore materiale.
L’ordinanza n. 32760/2024 va quindi corretta nel senso che là dove è scritto, nel dispositivo, « rinviando al Giudice di Pace di Varese perché, in altra composizione, rivaluti il merito del ricorso proposto da NOME COGNOME avverso il provvedimento di espulsione del 28.3.2023 alla luce delle indicazioni esposte in motivazione », debba leggersi e intendersi, dopo le parole « in motivazione », « e decida anche sulle spese del giudizio di legittimità ».
Nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 391-bis cod. proc. civ. non è ammessa alcuna pronuncia
sulle spese processuali (tra le tante, Cass. n. 21213/2013; Cass. S.U. 29432/2024).
P.Q.M.
La Corte dispone la correzione dell’errore materiale presente nella ordinanza n. 32760/2024, nel senso che, laddove, nel dispositivo, è scritto « rinviando al Giudice di Pace di Varese perché, in altra composizione, rivaluti il merito del ricorso proposto da NOME COGNOME avverso il provvedimento di espulsione del 28.3.2023 alla luce delle indicazioni esposte in motivazione », debba leggersi e intendersi, dopo le parole « in motivazione », « e decida anche sulle spese del giudizio di legittimità ».
Così deciso, in Roma, nella Camera di Consiglio del 16 aprile 2025.