Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 13674 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 13674 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/05/2025
ORDINANZA
Nel procedimento per correzione di errore materiale iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO R.G. tra :
COGNOME, rappresentato e difeso da ll’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE ,
-ricorrente-
E
RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’RAGIONE_SOCIALE (P_IVA), -resistente- avverso ORDINANZA di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA n. 32760/2024 depositata il 16/12/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/04/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Questa Corte, con ordinanza n. 32760/2024, pubblicata il
16/12/2024, nel proc.to R.G. 3773/2024, ha accolto i motivi primo, secondo e quarto (assorbito il terzo) del ricorso per cassazione proposto da NOME nei confronti del RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, cassando con rinvio la sentenza del Giudice di Pace di AVV_NOTAIO del 4/12/2023, con la quale era stato respinto il ricorso del primo avverso decreto di espulsione notificatogli il 28/3/2023 dal Prefetto di AVV_NOTAIO
In data 19/12/2024, NOME ha chiesto che questa Corte d’ufficio, ex art.391 bis c.p.c., provveda a correggere l’errore materiale compiuto nell’avere omesso di indicare che il giudice del rinvio sarà anche competente a decidere sulle spese del giudizio di Cassazione (da liquidarsi in favore RAGIONE_SOCIALEo Stato, essendo stato il ricorrente ammesso al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato).
E’ stata disposta la trasmissione RAGIONE_SOCIALE‘atto alla cancelleria Centrale RAGIONE_SOCIALEa Corte per l’iscrizione a Nuovo Ruolo e il procedimento è stato trattato all’adunanza camerale del 16/4/2025.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
Occorre procedere alla correzione di errore materiale, considerato che, nel dispositivo, è stato omesso di indicare che il giudice del rinvio sarà anche competente a decidere sulle spese del giudizio di Cassazione, come peraltro indicato in motivazione, il che è chiaro frutto di un mero errore materiale.
L’ordinanza n. 32760/2024 va quindi corretta nel senso che là dove è scritto, nel dispositivo, « rinviando al Giudice di Pace di AVV_NOTAIO perché, in altra composizione, rivaluti il merito del ricorso proposto da NOME COGNOME avverso il provvedimento di espulsione del 28.3.2023 alla luce RAGIONE_SOCIALEe indicazioni esposte in motivazione », debba leggersi e intendersi, dopo le parole « in motivazione », « e decida anche sulle spese del giudizio di legittimità ».
Nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 391-bis cod. proc. civ. non è ammessa alcuna pronuncia
sulle spese processuali (tra le tante, Cass. n. 21213/2013; Cass. S.U. 29432/2024).
P.Q.M.
La Corte dispone la correzione RAGIONE_SOCIALE‘errore materiale presente nella ordinanza n. 32760/2024, nel senso che, laddove, nel dispositivo, è scritto « rinviando al Giudice di Pace di AVV_NOTAIO perché, in altra composizione, rivaluti il merito del ricorso proposto da NOME COGNOME avverso il provvedimento di espulsione del 28.3.2023 alla luce RAGIONE_SOCIALEe indicazioni esposte in motivazione », debba leggersi e intendersi, dopo le parole « in motivazione », « e decida anche sulle spese del giudizio di legittimità ».
Così deciso, in Roma, nella Camera di Consiglio del 16 aprile 2025.