Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 20832 Anno 2019
Civile Ord. Sez. 6 Num. 20832 Anno 2019
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/08/2019
ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE
sul ricorso 358-2019 posto da: pro
COGNOME elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE
– intimati – avverso l’ordinanza n. 22291/2018 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 13/09/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. NOME COGNOME
Ritenuto che, con ricorso per correzione di errore materiale ex art. 391-bis c.p.c., l’avv. NOME COGNOME ha chiesto correggersi l’ordinanza di questa Corte, Terza Sezione civile, n. 22291 del 13 settembre 2018, per omessa liquidazione delle spese in suo favore quale controricorrente ritualmente costituitosi nel giudizio di legittimità definito dalla anzidetta ordinanza e promosso da NOME COGNOME contro esso attuale istante e l’Unipolsai Assicurazioni S.p.A., avente ad oggetto il credito per competenze professionali dello stesso avv. COGNOME nei confronti della medesima Velicogna;
che non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati NOME COGNOME e Unipolsai Assicurazioni S.p.A.;
che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è st ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;
che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.
Considerato che il ricorso è manifestamente fondato;
che il principio di diritto al quale occorre ricondurre l fattispecie dedotta è il seguente, enunciato da Cass., S.U., 16415/2018: “A fronte della mancata liquidazione delle spese nel dispositivo della sentenza, anche emessa art. 429 c.p.c, sebbene in parte motiva il ex giudice abbia espresso la propria volontà di pone a carico della parte soccombente, la parte interessata deve fare ricorso alla procedura di correzione degli errori materiali di cui agli anni. 287 e ss. c.p.c. ottenerne la quantificazione”;
che, nella specie, l’ordinanza n. 22291/2018 della Terza Sezione civile di questa Corte, pur dando atto nella relativa epigrafe della costituzione dell’avv. NOME COGNOME quale controricorrente, di esso non fa più menzione nel dispositivo ai fini della liquidazione della spese del giudizio di legittimità, conclusosi con declaratoria di inammissibilità del ricorso per difetto di esposizione sommaria dei fatti di causa, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.;
che, inoltre, dagli atti (indicati nel ricorso c.p.c. e ex art. 391 bis depositati ai sensi dell’art. 369 c.p.c.) risulta che il controricorso è s ritualmente notificato alla ricorrente Velicogna a mezzo posta, con spedizione 1’8 maggio 2015 e ricezione il successivo 13 maggio, nonché depositato il successivo 20 maggio;
che, dunque, là dove l’ordinanza n. 22291/2018 dichiara l’improcedibilità del controricorso e che “nulla risulta dovuto per le spese del presente giudizio”, si riferisce palesemente al controricorso della Unipolsai Assicurazioni S.p.A., siccome l’unico richiamato al § 4.1. della medesima ordinanza e risultando esso soltanto notificato con modalità telematiche (cfr. . della stessa ordinanza); 5 9.1
che, pertanto, in ragione della mera anzidetta omissione, occorre correggere l’ordinanza n. 22291/2018 e disporre la liquidazione delle spese in favore del controricorrente vittorioso nel giudizio di legittimità promosso da NOME COGNOME e distinto dal n. rg. 10651/2015, nella misura (in base al valore della controversia e in applicazione del d.m. n. 55 del 2014 e successive modificazioni) di euro 2.500,00, oltre curo 200 per esborsi, nonché spese forfettarie ed accessori di legge;
che nel procedimento di correzione di errore materiale di cui agli artt. 287 e 391-bis cod. proc. civ. non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali (tra le tante, Cass. n. 21213/2013).
PER QUESTI MOTIVI
accoglie il ricorso e dispone che l’ordinanza di questa Corte, Terza Sezione civile n. 22291 del 13 settembre 2018 venga corretta, nel dispositivo, come segue:
a) dopo la locuzione “improcedibile il controricorso” aggiungere, prima del punto, la locuzione “della RAGIONE_SOCIALE“;
b) dopo la locuzione “presente giudizio” aggiungere, prima del punto, la locuzione “in favore della RAGIONE_SOCIALE
e) dopo l’aggiunta disposta ), aggiungere il seguente sub b periodo: “Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida, in favore del controricorrente NOME COGNOME in curo 2.500,00, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge”.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-3