Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 28866 Anno 2024
AULA B
Civile Ord. Sez. L Num. 28866 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso per correzione di errore materiale proposto
da
NOME , elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME , rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME NOME e COGNOME NOME
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore ed elettivamente domiciliata in INDIRIZZO,
Oggetto:
Correzione materiale
errore
ordinanza n. 9382/2024 /
R.G. 9965/2018
R.G.N. 9965/2018
Ud. 25/10/2024 CC
presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME , rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME
-controricorrente –
Per la correzione dell’ordinanza della CORTE DI CASSAZIONE n. 9382/2024, depositata in data 8 aprile 2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 25/10/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RILEVATO CHE
NOME COGNOME chiede la correzione dell’errore materiale commesso da questa Corte nell’ordinanza n. 9382/2024, depositata in data 8 aprile 2024, emessa a conclusione del giudizio avente R.G. n. 9965/2018 e volto alla cassazione della sentenza della Corte D’Appello di Bari n. 2477/2017 depositata il 14 novembre 2017.
La ricorrente rileva l’errore materiale nella parte in cui il Collegio, nel dispositivo della pronuncia, ha disposto che:
«La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in € 4.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge » , liquidando le spese di lite in misura non proporzionata ai parametri stabiliti per il valore di lite, indicato nell’originario ricorso come compreso tra € 0,01 ed € 1.100,00 e per l’esattezza in € 1.008,06 .
CONSIDERATO CHE
Sulla scorta del principio desumibile anche da Cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 12185 del 22/06/2020, l ‘errore materiale indicato dalla ricorrente emerge ictu oculi dagli atti, attesa la specifica indicazione
del valore di lite contenuta nell’originario ricorso, essendosi diversamente disposto per una mera svista.
Pertanto, può darsi corso alla correzione nel senso che laddove è scritto, nel dispositivo,
« Condanna la ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in € 4.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge », deve leggersi e intendersi
« Condanna la ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in € 1.0 00,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge ».
P. Q. M.
La Corte corregge l’ordinanza n. 2944 del 31/01/2024 nel senso che laddove è scritto, nel dispositivo:
« Condanna la ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in € 4.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge », deve leggersi e intendersi:
« Condanna la ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in € 1.000,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge »
Manda alla Cancelleria per l’annotazione della correzione in calce all’originale dell’ordinanza corretta .
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione