Correzione Errore Materiale: quando le spese legali non sono un errore
L’ordinanza in esame offre un’importante lezione sulla procedura di correzione errore materiale e sui criteri di liquidazione delle spese processuali, specialmente quando il valore della causa non è immediatamente quantificabile. Una procedura fallimentare ha contestato la liquidazione delle spese legali in un precedente giudizio, ritenendole sproporzionate rispetto al valore esiguo del credito in discussione. La Corte di Cassazione, tuttavia, ha respinto l’istanza, chiarendo la differenza tra un errore di calcolo e una valutazione discrezionale del giudice.
I fatti del caso
Una procedura fallimentare si era rivolta alla Corte di Cassazione per chiedere la correzione di un’ordinanza precedente. Secondo la ricorrente, la Corte aveva commesso un errore materiale liquidando compensi legali eccessivi, calcolati su uno scaglione tariffario superiore a quello applicabile al valore effettivo della controversia, pari a poco più di 1.400 euro.
L’istanza si basava sull’idea che la liquidazione fosse il frutto di una svista, un mero errore di calcolo che doveva essere corretto. Tuttavia, la questione alla base del giudizio originario non era l’ammontare del credito, ma il suo rango: si discuteva se il credito vantato da un Ente Regionale dovesse essere considerato privilegiato o semplicemente chirografario.
La decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha rigettato l’istanza, ritenendola inammissibile e infondata. La decisione si fonda su due principi cardine che meritano un’analisi approfondita.
La correzione errore materiale e la valutazione del giudice
In primo luogo, la Corte ha sottolineato che non vi era alcun elemento per considerare la liquidazione delle spese come una svista. Al contrario, si è trattato di una precisa attività valutativa del collegio giudicante. La procedura di correzione errore materiale è concepita per rimediare a sbagli palesi (come errori di trascrizione o di calcolo), non per rimettere in discussione il merito delle valutazioni del giudice.
La liquidazione delle spese nelle cause di valore indeterminato
Il punto cruciale della decisione riguarda la corretta individuazione del valore della causa. La Corte ha chiarito che, poiché l’oggetto del ricorso originario non era l’importo del credito (già accertato) ma il riconoscimento del suo privilegio, la causa doveva considerarsi di valore indeterminato. La lotta per ottenere un rango privilegiato è una questione qualitativa, non quantitativa, e giustifica l’applicazione dello scaglione tariffario per le cause di valore indeterminato, anche se il credito sottostante è di modesta entità. Questa interpretazione è peraltro conforme a precedenti orientamenti della stessa Cassazione.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si articolano su due livelli. Da un lato, si nega la natura di “errore materiale” alla liquidazione delle spese, riconducendola a una scelta interpretativa e valutativa del collegio. Non si tratta di una svista, ma di una decisione ponderata sull’applicazione dello scaglione tariffario corretto in relazione all’oggetto del contendere.
Dall’altro lato, la Corte ha colto l’occasione per ribadire un altro principio fondamentale: nel procedimento di correzione degli errori materiali, non si procede alla liquidazione delle spese di lite. Citando una recente sentenza, i giudici hanno spiegato che tale procedimento ha una natura sostanzialmente amministrativa. Non è volto a risolvere un conflitto di interessi tra le parti, ma a emendare un atto giudiziario. Di conseguenza, non è possibile individuare una parte “soccombente” ai sensi dell’art. 91 c.p.c., nemmeno se la parte non richiedente si oppone all’istanza di rettifica. Per questo motivo, la Corte ha rigettato l’istanza senza liquidare ulteriori spese.
Le conclusioni
L’ordinanza è di notevole interesse pratico. Insegna che non ogni presunto errore nella liquidazione delle spese può essere contestato tramite l’istanza di correzione. Se la liquidazione deriva da una valutazione discrezionale del giudice, come la scelta dello scaglione di valore, la via da percorrere non è quella della correzione. Inoltre, viene confermato il principio per cui le cause aventi ad oggetto il rango di un credito sono considerate di valore indeterminato ai fini della liquidazione dei compensi. Infine, si cristallizza la regola secondo cui il procedimento di correzione di errore materiale è “a spese zero”, in quanto non genera vincitori né vinti.
Quando una causa ha valore indeterminato ai fini delle spese legali?
Secondo la Corte, una causa ha valore indeterminato quando l’oggetto della disputa non è una somma di denaro, ma il riconoscimento di un diritto o di una qualità giuridica, come il rango privilegiato di un credito, a prescindere dall’importo del credito stesso.
È possibile chiedere la correzione di errore materiale se il giudice liquida spese legali ritenute eccessive?
No, se la liquidazione non è una svista ma il risultato di un’attività valutativa del giudice, come la scelta di applicare lo scaglione tariffario per le cause di valore indeterminato. La correzione è ammessa solo per errori palesi e non per contestare le valutazioni del collegio.
Vengono liquidate le spese legali nel procedimento di correzione di errore materiale?
No. La Corte ha stabilito che, data la natura sostanzialmente amministrativa di questo procedimento, non si può configurare una situazione di soccombenza. Pertanto, le spese di lite non vengono liquidate, nemmeno se una parte si oppone alla richiesta di rettifica.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 23158 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 23158 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/08/2025
ORDINANZA
nel procedimento tra le parti :
COGNOME NOME COGNOME rappresentato e difeso dal l’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) unitamente all’avvocato COGNOME (DLZTLL63D10L157F)
-già
ricorrente- contro
REGIONE VENETO, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE, COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
relativamente alla ordinanza della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA n. 33286/2024 depositata il 19.12.2024 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/06/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Il Collegio, letta l’istanza di correzione di errore materiale, con cui la ricorrente lamenta che questa Corte, nell’ordinanza 33286/2024, sia incorsa in errore per aver liquidato compensi in misura assi superiore rispetto allo scaglione tariffario applicabile (causa del valore di € 1.445,88);
ritenuto che l’istanza presenta concomitanti profili di inammissibilità e infondatezza;
che, infatti, non emerge alcun elemento da cui possa trarsi che la liquidazione di spese di lite effettuata nell’ordinanza sopra citata possa essere stato il frutto di un errore riconducibile ad una svista; che può, anzi, ritenersi che tale liquidazione sia stata il frutto di un’attività valutativa che la ricorrente vuole mettere in discussione; che, in particolare, il ricorso per cassazione di cui è causa aveva ad oggetto solo il riconoscimento del rango del credito (privilegiato o meno) e non la misura dello stesso, essendo il credito della Regione già stato riconosciuto dal G.D. in via chirografaria e nell’ammontare richiesto;
che, quindi, il collegio di questa Corte, avuto riguardo all’oggetto del ricorso (riconoscimento del solo privilegio di un credito già ammesso in via chirografaria), nella liquidazione del compenso, ha ritenuto di applicare lo scaglione tariffario previsto per la cause di valore indeterminato (con interpretazione, peraltro, conforme a Cass.37834/2022);
che non si liquidano le spese di lite, avuto riguardo alla natura del presente procedimento;
che, infatti, questa Corte (v. Cass. n. 29432/2024) ha recentemente enunciato il principio di diritto secondo cui ‘Nel procedimento di correzione degli errori materiali ex artt. 287, 288 e 391-bis c.p.c., avente natura sostanzialmente amministrativa e non diretto a incidere, in situazione di contrasto tra le parti, sull’assetto di interessi già regolato dal provvedimento corrigendo, non può procedersi alla liquidazione delle spese, perché in nessun caso è configurabile una situazione di soccombenza ai sensi dell’art. 91 c.p.c., neppure nell’ipotesi in cui la parte non richiedente, partecipando al contraddittorio, si opponga all’istanza di rettifica’.
P.Q.M.
Rigetta l’istanza.
Così deciso in Roma, il 25.6.2025