Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. L Num. 14138 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 14138 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/05/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 21401-2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Commissario Straordinario e legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in ROMAINDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME, domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME, con diritto di ricevere le comunicazioni all’indirizzo pec dei Registri di Giustizia;
– controricorrente –
per la correzione dell’ordinanza n. 27491/2023 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 27/09/2023 R.G.N. 21401/2021;
Oggetto
Correzione errore materiale.
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
CC 18/04/2024
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/04/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Ritenuto che
NOME COGNOME, quale difensore di COGNOME, ha proposto istanza per la correzione di errore materiale della ordinanza n. 27491/23, depositata il 27/09/2023, con cui questa Corte, nel rigettare il ricorso proposto dall’RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo n. 84 del 10.02.2021, ha condannato l’RAGIONE_SOCIALE alla rifusione delle spese di lite.
1.1. Ha lamentato che la Corte avrebbe omesso di disporre la distrazione in favore del difensore della parte vittoriosa, che ne aveva fatto istanza;
L’RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria deducendo l’assenza dell’errore materiale, opponendosi pertanto all’istanza di rettifica.
Considerato che
RAGIONE_SOCIALE, come anticipato, nella memoria si è opposta alla richiesta correzione di errore materiale. Nel dettaglio, ha escluso la sussistenza dei presupposti per l’accoglimento dell’istanza di rettifica, poiché dagli atti non risulta che l’AVV_NOTAIO abbia formulato domanda di distrazione delle spese quale procuratore antistatario nel giudizio di cassazione;
Tanto premesso, osserva il Collegio che con ordinanza n. 27681/2023 della Terza Sezione di questa Corte, sono state investite le Sezioni Unite della questione di massima di particolare importanza, nonché oggetto di contrasto, se, in tema di procedimento di correzione di errore materiale, ove
la parte non ricorrente si costituisca e resista all’istanza di correzione, così contrapponendo il proprio interesse a quello proprio della parte ricorrente, si configuri, all’esito del giudizio, una situazione di soccombenza che impone al giudice di provvedere sulle spese processuali, ai sensi dell’art. 91 c.p.c.;
3. Alla luce della pendenza di detta questione innanzi alle Sezioni Unite, il Collegio ritiene l’opportunità di attenderne la pronunzia, atteso che la decisione potrebbe avere riflessi anche nell’ambito del presente procedimento di correzione.
P.Q.M.
rinvia a nuovo ruolo per le ragioni sopra esposte. Così deciso nell’adunanza camerale del 18.4.2024.