Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 34033 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 34033 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 05/12/2023
Oggetto
Correzione di errore materiale
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22399/2021 R.G. proposto da COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO;
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME e COGNOME NOME;
-intimati – per la correzione del l’ordinanza n. 18799/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 2 luglio 2021;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 novembre
2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
con «ricorso ex art. 391bis cod. proc. civ.» depositato in data 8 settembre 2021 -reiterato con istanza depositata in data 11 maggio 2022 ─ NOME COGNOME ha chiesto procedersi alla correzione d’ufficio dell’errore materiale di cui sarebbe affetta l’ordinanza n. 18799 del 2021 di questa Corte, esponendo che sarebbe stata omessa la statuizione per cui, qualora le spese processuali vengano poste a carico della parte non ammessa al patrocinio a spese dello Stato, in favore di parte ammessa al medesimo patrocinio (nella specie essa ricorrente), il provvedimento deve disporre il pagamento delle spese in parola in favore dello Stato;
su proposta del magistrato designato, con decreto in data 2 marzo 2022, del Presidente della allora esistente Sesta Sezione Civile di questa Corte è stata fissata la trattazione in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis cod. proc. civ. nel testo allora vigente;
le altre parti non hanno svolto attività difensiva;
con ordinanza interlocutoria n. 15770 del 17/05/2022, ritenuta l’emersione di «questione, particolarmente significativa, relativa a chi spetta la legitimatio ad causam, cioè alla parte o all’avvocato personalmente, per la particolarità dell’errore materiale di cui si chiede la correzione» la Sesta Sezione della S.C. ha rinviato la causa a nuovo ruolo per essere trattata in pubblica udienza davanti alla Sezione Ordinaria;
in data 12 settembre 2022 l’AVV_NOTAIO ha depositato ricorso di identico contenuto, rappresentando ─ con riferimento alla questione indicata nell’ordinanza interlocutoria ─ di avere egli stesso interesse alla correzione;
l a trattazione è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380bis.1 cod. proc. civ.;
non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero;
l’AVV_NOTAIO ha depositato due memorie, una in proprio, l’altra nella qualità di difensore di NOME COGNOME;
considerato che:
non osta alla trattazione del ricorso con il rito camerale il fatto che la menzionata ordinanza della (ora soppressa) Sesta Sezione Civile abbia rinviato la causa per la trattazione in pubblica udienza;
militano in tal senso due considerazioni:
─ la prima è che la predetta ordinanza non ha considerato che, per la correzione di errore materiale, l’art. 391 -bis , secondo comma, nel testo previgente, applicabile alla fattispecie ratione temporis , rinviava al «primo e secondo comma» dell’art. 380 -bis cod. proc. civ. nel testo previgente, non anche al terzo comma, che è quello che prevedeva la possibilità di rinviare alla pubblica udienza: l’ordinanza è quindi sul punto errata né può sortire effetto vincolante, non potendosi ad essa attribuire sul punto, dato il suo carattere meramente interlocutorio, forza di giudicato;
─ la seconda è che, come già chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte, « la previa assegnazione del ricorso alla sezione di cui all’art. 376, comma primo, c.p.c., nel caso in cui quest’ultima ritenga che non ricorrano le condizioni di legge per la decisione del ricorso nelle forme di cui all’art. 380-bis c.p.c., non impedisce la decisione del ricorso da parte della sezione semplice in camera di consiglio anziché in pubblica udienza, ai sensi dell’art. 380 bis-1 c.p.c. » (Cass. 31/10/2017, n. 25837, non massimata sul punto);
non può nemmeno considerarsi ostare all’esame dell’istanza la circostanza che la parte che l’ha proposta non ha provveduto a notificarla alla controparte, né a depositare copia autentica del provvedimento da correggere;
giova al riguardo ricordare che:
─ l’art. 391 -bis c.p.c. prevede solo due modalità per la correzione, « in qualsiasi tempo », degli errori materiali o di calcolo contenuti nei
provvedimenti della Corte di cassazione: la richiesta della « parte interessata (..) con ricorso ai sensi degli artt. 365 e segg. » ed il rilievo « d’ufficio », fermo restando che in entrambi i casi «sulla correzione la Corte pronuncia nell’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 380bis , commi 1 e 2», « con ordinanza »;
─ va negata la legittimità di un tertium genus ibrido, emerso nella prassi in forma di «istanza volta alla sollecitazione di un procedimento di correzione d’ufficio di errore materiale», poiché, ove l’istanza sia recepita, si ha attivazione dell’ufficio, diversamente resta l’onere della parte di procedere con ricorso ai sensi degli artt. 365 c.p.c. e segg.;
─ in caso di iniziativa della parte interessata, è onere della stessa provvedere alla notifica del ricorso alle altre parti dell’originario giudizio, a pena di inammissibilità del ricorso (Cass. n. 10200 del 2022; n. 27196 del 2018; n. 4498 del 2017), nonché al deposito del ricorso notificato ex art. 369, comma primo, cod. proc. civ. (Cass. n. 5811 del 2021; n. 15346 del 2011), della copia autentica del provvedimento da correggere, ex art. 369, comma secondo, num. 2, cod. proc. civ., a pena di improcedibilità del ricorso (Cass. n. 5811 del 2021; n. 12983 del 2020);
─ invece la procedura di correzione di errore materiale d’ufficio (introdotta dalla novella del 2016), richiede: un atto formale di impulso del presidente della sezione che ha emesso il provvedimento da correggere; l’assunzione di un apposito numero di iscrizione a ruolo generale, con avvio di un procedimento del tutto autonomo rispetto a quello concluso con il provvedimento sospettato di errore materiale; l’instaurazione del contraddittorio a cura della cancelleria della Corte; l’onere della stessa cancelleria di acquisire il fascicolo del procedimento originario ai fini delle verifiche necessarie in relazione all’errore materiale rilevato d’ufficio (Cass. n. 17565 del 31/05/2022; n. 25075 del 22/08/2022; n. 4498 del 21/02/2017);
in argomento si sono pronunciate anche le Sezioni Unite con
ordinanza n. 4353 del 13/02/2023 nella cui motivazione si legge: «d eve prevalere, al riguardo, l’esigenza di rimediare a quella incoerenza che il provvedimento palesa tra la manifestazione formale della volontà giurisdizionale espressa nella statuizione e il reale contenuto di questa. Si tratta, qui, di riconoscere il giusto rilievo all’interesse di carattere generale a che la Corte assuma, anche in siffatte evenienze, l’iniziativa volta all’adozione di una misura che consente di rimuovere un errore o un’omissione incidente sulla sola esteriorizzazione del comando giudiziale. Il detto interesse di carattere generale non può, del resto, porsi in conflitto coi diritti delle parti implicati nella decisione da rettificare, giacché il provvedimento di correzione non ha nemmeno natura giurisdizionale. Come si sa, infatti, l’errore materiale che qui viene in discorso è quello che non riguarda l’individuazione e valutazione degli elementi rilevanti della causa e la successiva formazione del giudizio, ma – appunto – solo l’espressione esteriore del giudizio stesso, così da poter essere emendato attraverso un intervento di tipo amministrativo che ripristini la corrispondenza fra quanto la sentenza ha inteso dichiarare e quanto ha formalmente dichiarato (Cass. Sez. U. 14 febbraio 1983, n. 1104) »;
nel caso di specie può ritenersi che, con il decreto di fissazione d’udienza del Presidente della Sesta (il provvedimento da correggere era infatti della Sesta) e poi con l’acquisizione del fascicolo del procedimento originario, sia stato rispettato il secondo dei menzionati modi procedendi ;
il contraddittorio può poi dirsi certamente instaurato per effetto delle comunicazioni di cancelleria;
quanto poi al la questione posta dall’ordinanza interlocutoria rileva il Collegio che parte legittimata all’istanza deve considerarsi quella che ha partecipato al giudizio concluso con il provvedimento impugnato;
a tal riguardo non pare consentito distinguere tra parte sostanziale
e parte processuale (l’avvocato) ;
in tal senso, con riferimento alla diversa questione dell’errore rappresentato dalla omessa distrazione delle spese, questa Corte ha già condivisibilmente affermato che « il ricorso per correzione di errore materiale di una sentenza della S.C. per omessa pronuncia sulla distrazione delle spese non deve essere notificato anche alla parte difesa dall’avvocato antistatario, atteso che il difensore agisce, ex art. 287 e ss. c.p.c., in forza della procura rilasciatagli nel giudizio concluso con la pronuncia da correggere, non potendosi distinguere una proposizione “in proprio” dell’istanza di distrazione avanzata dal difensore (tale da imporre la notificazione della richiesta di correzione anche alla parte rappresentata) da una proposizione della domanda in rappresentanza di parte e in base all’originaria procura » (Cass. Sez. L Ordinanza n. 15302 del 31/05/2023, Rv. 667798 – 01);
in ogni caso, l’istanza sopraggiunta dell’ AVV_NOTAIO e poi la memoria anche nel suo interesse depositata tolgono comunque ogni rilevanza pratica alla questione nel caso in esame;
nel ‘merito’, infine, il ricorso merita di essere accolto;
come già più volte rimarcato da questa Corte (v. Cass. 24/06/2020, n. 12414; 19/02/2020, n. 4216; 09/03/2018, n. 5824, nella cui motivazione si menzionano altri precedenti conformi), l’art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 prevede, testualmente, che «il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato»;
la norma è peraltro coerente con l’art. 110, comma 3, dello stesso testo unico, che prevede eguale statuizione nel caso di costituzione di parte civile nel processo penale;
il giudice, dunque, senza margini di valutazione discrezionale, è tenuto a disporre che il pagamento sia effettuato a favore dello Stato, quale effetto di legge dell’avvenuta condanna al pagamento delle
spese processuali in favore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato (Cass. 24/01/2011, n. 1639; 05/02/2014, n. 2536, entrambe non massimate; Cass. 12/06/2019, n. 15817);
trattandosi di provvedimento accessorio alla liquidazione delle spese, è correggibile a norma dell’art. 391bis , cod. proc. civ. (Cass. Sez. U. 07/07/2010, n. 16037, Cass. 17/05/2017, n. 12437), anche d’ufficio e parimenti, nell’ipotesi, a seguito di sollecitazione di parte;
secondo l’orientamento consolidato di questa Corte (arg. ex multis da Cass. Sez. U. 07/07/2010, n. 16037), infatti, è da considerare errore materiale qualsiasi errore anche non omissivo che derivi dalla necessità di introdurre nel provvedimento una statuizione obbligatoria consequenziale a contenuto predeterminato, oppure una statuizione obbligatoria di carattere accessorio pur se a contenuto discrezionale: in tali casi la relativa correzione, a mezzo della procedura prevista dall’art. 391bis cod. proc. civ. anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione, consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo (v. Cass. n. 12414 del 2020, cit.; pure Cass. 13/11/2018, n. 29078, non massimata);
nella specie l’odierna istante , NOME COGNOME, risulta effettivamente essere stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato ex art. 144 del d.P.R. n. 115 del 2020, con deliberazione del C.O.A. di Palermo del 30 aprile 2020;
è accaduto invece che, con il dispositivo di tale ordinanza, il pagamento delle spese processuali sia stato posto a carico dei ricorrenti in quella sede senza la precisazione, da imputare dunque a mero errore, che tale condanna era disposta in favore dello Stato, come previsto dall’art. 133 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115;
deve dunque disporsi, a norma degli artt. 391bis e 380bis cod. proc. civ., la correzione del dispositivo della più volte richiamata ordinanza come da dispositivo;
non v ‘è luogo a provvedere sulle spese di questo procedimento (Cass. Sez. U. 27/06/2002, n. 9438; Id. 28/02/2017, n. 5061; Cass. 04/05/2009, n. 10203; 17/09/2013, n. 21213; 04/01/2016, n. 14);
P.Q.M.
La Corte dispone che il dispositivo della ordinanza di questa Corte n. 18799/2021, depositata in data 2 luglio 2021, sia corretto aggiungendo, dopo le parole « accessori di legge e spese generali », le seguenti parole: « Dispone che il pagamento delle spese del giudizio di cassazione così liquidate, in quanto sostenute per la difesa della controricorrente NOME COGNOME, sia eseguito a favore dello Stato »; fermo il resto.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza a norma del secondo comma, ultimo inciso, dell’art. 288 c.p.c. .
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza