Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 4976 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 2 Num. 4976 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 05/03/2026
ORDINANZA
sull’istanza, iscritta al n. NUMERO_DOCUMENTO del NUMERO_DOCUMENTO, per la correzione dell’errore materiale occorso nella ordinanza COGNOME Corte di Cassazione, Sezione seconda, n. 4818 del 2024 che ha definito il ricorso 25863/2018 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE, COGNOME‘ ANGIOLINA, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME ed COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME, giusta procura in calce al ricorso, con indicazione degli indirizzi pec;
– ricorrenti –
contro
NOME COGNOME, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, giusta procura in calce al controricorso, con indicazione dell’indirizzo pec;
– controricorrente –
e contro
RAGIONE_SOCIALE e CONDOMINIO DI NAPOLI INDIRIZZO
– intimati –
avverso la SENTENZA COGNOME CORTE D’APPELLO di NAPOLI n.2784/2018 depositata l’8 /6/2018
udita la relazione COGNOME causa svolta nella camera di consiglio del l’11 /3/2025 dal consigliere COGNOME;
lette le memorie delle parti;
rilevato che:
– con deliberazione del 28/4/2006 l’assemblea del Condominio di INDIRIZZO in Napoli aveva deciso di ratificare l’azione di rivalsa nei confronti COGNOME RAGIONE_SOCIALE per i danni da risarcire agli eredi di NOME COGNOME da asserite infiltrazioni provenienti da un bene di proprietà comune o, eventualmente, di esercitare autonomamente tale azione, nonché di ratificare un’ azione di ripetizione di indebito esercitata in riconvenzionale nei confronti di una condomina proprietaria di un immobile gravato da vincolo di destinazione a favore del portiere, nonché infine di autorizzare l’amministratore a proporre appello avverso la sentenza del Tribunale civile di Napoli n. 8625/2005, avente ad oggetto una negatoria servitutis ;
con citazione del 12/5/06 NOME COGNOMECOGNOME RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME
COGNOME, NOME COGNOME e la RAGIONE_SOCIALE impugnarono questa delibera assembleare, lamentando che le tre statuizioni fossero state assunte in difetto delle maggioranze di legge e rappresentando che la ratifica dell’azione di rivalsa non era neppure stata inserita quale argomento all’ordine del giorno ;
con sentenza n. 468/2011 del 14.1.2011, il Tribunale di Napoli respinse l’impugnazione , condannando i condomini alle spese;
con sentenza n. 2784/2018, la Corte d’Appello di Napoli respinse l’appello;
con sentenza n. 4818/2024, questa Corte ha accolto il terzo motivo di ricorso per cassazione dei condomini NOME COGNOME, RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME limitatamente al capo COGNOME delibera concernente l’autorizzazione a proporre impugnazione avverso la sentenza del Tribunale civile di Napoli n. 8625/2005, avente ad oggetto una negatoria servitutis , in applicazione del principio consolidato per cui «le azioni reali, come l’ actio negatoria servitutis , siano esse indirizzate contro i condomini, o contro i terzi, essendo dirette ad ottenere statuizioni relative alla titolarità, al contenuto, o alla tutela dei diritti reali dei condomini su cose o parti dell’edificio, possono essere esperite dall’amministratore solo previa autorizzazione dell’assemblea, esulando dalle normali attribuzioni dell’amministratore ex art. 1130 comma primo n. 4) cod. civ.»; ha, quindi, rigettato gli altri motivi, confermando che, in base al combinato disposto degli articoli 1130 comma I n. 4) e 1131 comma II cod. civ., l’esercizio dell’azione di rivalsa contro l’assicuratore del Condominio e l’azione di ripetizione di indebito nei confronti COGNOME condomina costituivano atti conservativi che l’amministratore poteva autonomamente compiere senza necessità di ratifica o autorizzazione da parte dell’assemblea condominiale;
in conseguenza, non essendo necessari ulteriori accertamenti, ha cassato senza rinvio la sentenza in relazione al motivo accolto e ha compensato le spese di secondo grado (oltre che di legittimità), in considerazione dell’accoglimento soltanto parziale COGNOME impugnazione COGNOME delibera;
NOME COGNOME, RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME hanno chiesto la correzione di questa sentenza nella parte in cui non sono state regolate le loro spese di primo grado, pur essendo stata riformata la sentenza con decisione nel merito;
NOME COGNOME ha resistito al ricorso, chiedendone il rigetto con vittoria di spese; il Condominio di INDIRIZZO in Napoli e RAGIONE_SOCIALE non hanno svolto ulteriori difese;
considerato che:
in forza del cd. effetto espansivo, la cassazione anche parziale COGNOME sentenza si estende e quindi travolge la statuizione sulle spese e la Corte, quando -come nella specie – cassi e decida nel merito ex art. 384 cod. proc. civ., deve provvedere alla liquidazione delle spese dell’intero giudizio;
-nell’ultimo rigo di motivazione COGNOME sentenza n. 4818/2024 e in dispositivo è stata effettivamente omessa la statuizione sulle spese di primo grado, ma tale omissione integra un mero lapsus calami , non emergendo dalla sentenza nessun elemento che induca ad ipotizzare una precisa volontà del Collegio giudicante di escludere, dalla liquidazione delle spese del giudizio di merito (a cui era tenuta), quelle di primo grado (cfr. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 15650 del 27/07/2016);
-risulta in conseguenza evidente che l’omissione integra un mero errore materiale emendabile, con la procedura di correzione prevista dall’art. 391 bis cpc nel senso che nell’ultima pagina, sia in motivazione
che in dispositivo, dopo le parole ‘secondo grado’ va aggiunto ‘ , di primo grado ‘ ;
– non vi è luogo a statuizione sulle spese COGNOME presente fase perché, come stabilito dalle Sezioni unite di questa Corte, nel procedimento di correzione degli errori materiali ex artt. 287, 288 e 391-bis cod. proc. civ., avente natura sostanzialmente amministrativa e non diretto a incidere, in situazione di contrasto tra le parti, sull’assetto di interessi già regolato dal provvedimento corrigendo, non può procedersi alla liquidazione delle spese, perché in nessun caso è configurabile una situazione di soccombenza ai sensi dell’art. 91 cod. proc. civ., neppure nell’ipotesi in cui la parte non richiedente, partecipando al contraddittorio, si opponga all’istanza di rettifica (Sez. U – , Sentenza n. 29432 del 14/11/2024);
P.Q.M.
La Corte dispone la correzione COGNOME propria sentenza n. 4818 del 23/02/2024 nel senso che nell’ultima pagina, sia in motivazione che in dispositivo, dopo le parole ‘secondo grado’ va aggiunto ‘ , di primo grado ‘ .
Manda alla Cancelleria pe le prescritte annotazioni.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio COGNOME seconda sezione civile COGNOME Corte suprema di Cassazione del l’11 marzo 2025.
Il Presidente NOME COGNOME