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Correzione errore materiale: spese allo Stato, non alla parte

La Corte di Cassazione ha ordinato la correzione errore materiale di un precedente decreto. Quest’ultimo aveva erroneamente condannato la parte soccombente a pagare le spese legali direttamente alla controparte vincitrice, nonostante questa fosse ammessa al gratuito patrocinio. La Corte ha ribadito che, in tali circostanze, la legge impone che il versamento sia effettuato a favore dello Stato e ha proceduto alla correzione d’ufficio per riallineare il dispositivo alla corretta applicazione della norma.

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Pubblicato il 20 dicembre 2025 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile, Procedura Civile

Correzione Errore Materiale: Quando le Spese Vanno allo Stato

L’ordinanza in commento affronta un tema procedurale di grande rilevanza pratica: la correzione errore materiale in un provvedimento giudiziario, con specifico riferimento alla liquidazione delle spese legali in caso di ammissione di una parte al gratuito patrocinio. La Corte di Cassazione, con una decisione chiara, ribadisce un principio fondamentale: se la parte vittoriosa beneficia del patrocinio a spese dello Stato, la parte soccombente deve versare le spese liquidate non al vincitore, ma direttamente all’Erario.

Il caso: un errore nella condanna alle spese

La vicenda trae origine da un decreto della Corte di Cassazione che dichiarava l’estinzione di un giudizio. In tale decreto, la parte ricorrente veniva condannata al pagamento delle spese processuali in favore della parte controricorrente. Tuttavia, emergeva un dettaglio cruciale: la parte controricorrente, risultata vittoriosa, era stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato. La normativa vigente, in particolare l’art. 133 del d.P.R. n. 115/2002, stabilisce in modo inequivocabile che in questi casi il pagamento deve essere eseguito a favore dello Stato. Il decreto conteneva quindi un palese errore materiale, avendo indicato il destinatario sbagliato per il pagamento delle spese.

L’istanza di correzione

Di fronte a questo errore, la parte ricorrente ha presentato un’istanza alla Corte, non un ricorso formale, per sollecitare la correzione del provvedimento. Questo ha posto alla Corte la questione preliminare sulla possibilità di intervenire per emendare il proprio decreto e sulle modalità procedurali per farlo.

Il potere di correzione errore materiale d’ufficio

La Corte di Cassazione ha colto l’occasione per fare il punto sugli strumenti a sua disposizione per rimediare a sviste di questo tipo. Richiamando precedenti pronunce, anche delle Sezioni Unite, ha affermato che la correzione dell’errore materiale può essere non solo richiesta dalla parte interessata, ma anche disposta d’ufficio dalla stessa Corte.

Questo potere sussiste anche quando l’istanza presentata non rispetta le forme rigorose di un ricorso. L’elemento fondamentale è l’interesse generale a rimuovere un’incoerenza tra la volontà giurisdizionale effettiva e la sua manifestazione formale nell’atto scritto. L’importante, sottolinea la Corte, è che sia stato regolarmente instaurato il contraddittorio tra le parti, garantendo a tutti il diritto di difesa.

Le motivazioni della Corte

La Corte ha ritenuto fondata la necessità di intervenire. L’errore nel decreto era evidente: la condanna al pagamento delle spese doveva essere disposta a favore dello Stato e non della parte privata ammessa al gratuito patrocinio. Si trattava di un classico errore materiale, ovvero una divergenza tra il pensiero del giudice e la sua espressione esteriore, che non incideva sul contenuto sostanziale della decisione ma solo sulla sua formulazione.

Il ragionamento della Corte si fonda sull’art. 133 del Testo Unico sulle Spese di Giustizia, che prevede espressamente che “il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato”. Ignorare questa disposizione avrebbe significato violare una norma imperativa e creare un ingiustificato arricchimento per la parte ammessa al patrocinio, la cui difesa era già stata garantita dallo Stato.
Pertanto, la Corte ha disposto la modifica del dispositivo del precedente decreto, sostituendo il beneficiario del pagamento delle spese.

Conclusioni: l’importanza della precisione nei provvedimenti

La decisione in esame è un importante promemoria sull’importanza della precisione formale nei provvedimenti giudiziari e sulla flessibilità degli strumenti processuali per porre rimedio a eventuali sviste. La Corte di Cassazione conferma che l’esigenza di giustizia sostanziale e di coerenza dell’ordinamento prevale su meri formalismi, consentendo la correzione errore materiale anche su semplice istanza o d’ufficio. Per i professionisti e le parti, ciò significa che un errore palese nella liquidazione delle spese, specialmente in contesti di gratuito patrocinio, può e deve essere segnalato per ottenere una rapida rettifica, assicurando che le somme siano versate al legittimo destinatario: lo Stato.

Quando le spese legali vanno pagate allo Stato e non alla parte vincitrice?
Quando la parte vincitrice è ammessa al patrocinio a spese dello Stato (gratuito patrocinio), la parte soccombente, se condannata a rifondere le spese, deve effettuare il pagamento direttamente a favore dello Stato, come previsto dall’art. 133 del d.P.R. 115/2002.

È possibile chiedere la correzione di un errore materiale in un decreto della Cassazione?
Sì, l’ordinanza conferma che è possibile chiedere la correzione di un errore materiale. La Corte può procedere alla correzione anche d’ufficio, cioè di propria iniziativa, a condizione che sia garantito il contraddittorio tra le parti.

Cosa succede se si presenta un’istanza semplice invece di un ricorso formale per la correzione?
Secondo la decisione, anche un’istanza non formale, che manifesti chiaramente l’intento di sollecitare la correzione di un errore materiale, è sufficiente per attivare il potere d’ufficio della Corte di emendare il proprio provvedimento, senza la necessità di un ricorso strutturato secondo le forme di legge.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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