Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 19838 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 19838 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso 8646-2017 proposto da:
NOME COGNOME , elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
LASER SERRAMENTI RAGIONE_SOCIALE, DI COGNOME NOME, COGNOME NOME ; – intimati –
per la correzione RAGIONE_SOCIALE‘errore materiale RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza n. 33102/2018 RAGIONE_SOCIALEa CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 20/12/2018 R.G.N. 8646/2017;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 21/05/2024 dal AVV_NOTAIO.
Oggetto
Correzione d’errore materiale d’ufficio
R.G.N. 8646/2017
COGNOME.
Rep.
Ud. 21/05/2024
CC
RILEVATO CHE
1. con ordinanza di questa Corte n. 33102 del 2018, è stato accolto il ricorso per cassazione proposto da NOME COGNOME NOME nei confronti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, di COGNOME NOME e di COGNOME NOME con decisione nel merito;
la Corte, in dispositivo, ha condannato la ‘parte intimata al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi euro 1.400,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge ‘;
nell’intestazione RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza viene dato atto che la parte ricorrente era stata ammessa al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo stato con delibera del 26 gennaio 2017 dal RAGIONE_SOCIALE;
instaurato d’ufficio il procedimento per la correzione RAGIONE_SOCIALE‘errore materiale, all’esito RAGIONE_SOCIALEa camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza nel termine di sessanta giorni;
CONSIDERATO CHE
l’art. 391 -bis c.p.c. (come modificato dal d.l. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197), dispone che la correzione RAGIONE_SOCIALE errori materiali o di calcolo ex art. 287 c.p.c., contenuti nei provvedimenti RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione, può essere in qualsiasi tempo chiesta dalla «parte interessata (…) con ricorso ai sensi RAGIONE_SOCIALE articoli 365 e seguenti», ovvero «rilevata d’ufficio dalla Corte» (comma 1); i successivi due commi precisano che «sulla correzione la Corte
pronuncia nell’osservanza RAGIONE_SOCIALEe disposizioni di cui all’articolo 380-bis primo e secondo comma» e che «sul ricorso per correzione RAGIONE_SOCIALE‘errore materiale pronuncia con ordinanza»;
il provvedimento che pone a carico del soccombente le spese processuali a favore RAGIONE_SOCIALEa parte ammessa al patrocinio pubblico postula per legge (art. 133 d.P.R. n. 115/2012) che il pagamento sia eseguito a favore RAGIONE_SOCIALEo Stato, e in tali casi l’omissione integra un mero errore materiale suscettibile di essere corretto ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 391-bis c.p.c. (v., da ultimo, Cass. n. 6146 del 2024, con la giurisprudenza ivi richiamata); 2. pertanto, d’ufficio, occorre disporre che il dispositivo RAGIONE_SOCIALEa ordinanza di questa Corte n. 33102/2018 sia corretto aggiungendo «pagamento eseguito in favore RAGIONE_SOCIALEo Stato», dopo la parola «legge» , con le relative annotazioni sull’originale RAGIONE_SOCIALEa predetta ordinanza; nel procedimento di correzione RAGIONE_SOCIALE errori materiali di cui agli artt. 287 e 391 bis c.p.c. non è ammessa alcuna statuizione sulle spese processuali, trattandosi di procedimento di natura amministrativa senza una parte soccombente in senso proprio
(Cass., n. 26566/2023; Cass., n. 12184/2020);
P.Q.M.
La Corte dispone che il dispositivo RAGIONE_SOCIALEa ordinanza di questa Corte n. 33102 del 2018, pubblicata in data 20 dicembre 2018, sia corretto aggiungendo «pagamento eseguito in favore RAGIONE_SOCIALEo Stato», dopo la parola «legge»; dispone, altresì, che la correzione sia annotata, a cura RAGIONE_SOCIALEa cancelleria, sull’originale RAGIONE_SOCIALEa predetta ordinanza.
Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 21 maggio