Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 34488 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 34488 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 29/12/2025
ORDINANZA CORREZIONE ERRORE MATERIALE
sul ricorso 19126-2025 proposto da:
COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME tutti rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore,
Oggetto
Correzione errore materiale
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 20/11/2025
CC
rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrenti –
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE (quale società incorporante RAGIONE_SOCIALE), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
per la correzione della ordinanza n. 23844/2025 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 25/08/2025 R.G.N. 3777/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/11/2025 dal AVV_NOTAIO.
OSSERVATO CHE
-con decreto presidenziale 26.9.2025 è stata disposta l’apertura del procedimento per l’eventuale correzione di errore materiale dell’ordinanza n. 23844/2025, a seguito di segnalazione dei ricorrenti in epigrafe, che chiedono provvedersi d’ufficio alla correzione dell’intestazione dell’ordinanza nella parte in cui indica quale parte controricorrente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE S.P.A., incorporata, successivamente al deposito degli atti introduttivi, da RAGIONE_SOCIALE S.P.A., come dedotto dalla stessa controricorrente nella propria memoria illustrativa;
-l’intestazione dell’ordinanza corrisponde all’indicazione delle parti registrata in fase di iscrizione del presente giudizio;
-l’eventuale estinzione della società per intervenuta fusione in altra società non è causa di interruzione del processo, né determina la automatica estensione del giudizio alla società incorporante, atteso che nel giudizio di cassazione, dominato dall’impulso di ufficio, non sono applicabili le comuni cause interruttive previste dalla legge (cfr. Cass. 26452/2024);
-non sussistono pertanto i presupposti per la chiesta correzione;
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile l’istanza di correzione di errore materiale.
Così deciso nella Adunanza camerale del 20 novembre 2025.
La Presidente dr.ssa NOME COGNOME