Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 6688 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 6688 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25510/2019 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE); -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, PREFETTURA DI PESARO E URBINO -intimati- avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di URBINO n. 63/2019, depositata il 13/03/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
PREMESSO CHE
NOME COGNOME proponeva opposizione avverso il verbale emesso dalla Polizia RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e Urbino per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 142, comma 9 del codice RAGIONE_SOCIALEa strada. Il Giudice di pace di Urbino con sentenza n. 294 del 26 novembre 2008 rigettava l’opposizione, dichiarava legittimo il verbale e condannava il ricorrente ‘al pagamento di euro 500, alla detrazione di punti 10 dalla patente e alla sospensione RAGIONE_SOCIALEa patente per 30 giorni’. Dopo il deposito RAGIONE_SOCIALEa sentenza la RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e Urbino presentava istanza di correzione di errore materiale, in quanto l’applicazione di un periodo di sospensione RAGIONE_SOCIALEa patente di guida inferiore al minimo edittale non poteva che essere stato determinato da un mero errore materiale del Giudice di pace. Il Giudice di pace, con ordinanza del 17 dicembre 2009, accoglieva l’istanza e disponeva la seguente correzione: ‘nel dispositivo dove è scritto leggasi ‘.
La sentenza era appellata il 16 gennaio 2010 da RAGIONE_SOCIALE, il quale osservava che la correzione materiale operata non poteva ‘non riportare nei termini, quanto agli effetti, per quanto riguarda il merito RAGIONE_SOCIALEa sentenza’, essendo mutato a fronte di una sospensione RAGIONE_SOCIALEa patente portata da 30 a 180 giorni -il proprio interesse a impugnare, ‘lasciando qualche dubbio sulla stessa qualificazione di errore materiale ed errore di diritto commesso’ e così chiedeva la ‘totale riforma’ RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado. Il Tribunale di Urbino, con sentenza n. 290/2016, dopo avere sostenuto che l’errore in cui era incorso il giudice di primo grado era un mero errore materiale, dichiarava inammissibile l’appello perché proposto tardivamente. La pronuncia è stata impugnata da RAGIONE_SOCIALE con ricorso per cassazione. Questa Corte, con ordinanza n. 3778/2018, ha accolto il ricorso: il Giudice di pace ‘ha di fatto mutato la misura RAGIONE_SOCIALEa sanzione accessoria RAGIONE_SOCIALEa sospensione RAGIONE_SOCIALEa patente in sei mesi, in luogo dei 30 giorni indicati in sentenza,
decidendo quindi la durata tra il minimo di legge di sei mesi e il massimo di dodici mesi e sostituendo così la durata illegittima di 30 giorni; in questi termini quel provvedimento integra gli estremi di un’ipotesi prevista dall’art. 288 c.p.c. in cui è consentito impugnare la parte corretta RAGIONE_SOCIALEa sentenza nel termine ordinario decorrente dal giorno RAGIONE_SOCIALEa notifica RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza’.
3. La causa è stata riassunta innanzi al Tribunale di Urbino, quale giudice di rinvio. Il Tribunale, con sentenza n. 63 del 13 marzo 2019, ha ritenuto inammissibili tutti i motivi di impugnazione sotto il duplice profilo RAGIONE_SOCIALEa tardività e RAGIONE_SOCIALEa novità. Il Tribunale ha osservato che l’impugnazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza relativamente alla parte corretta in esito al procedimento di correzione può avere ad oggetto solo la verifica RAGIONE_SOCIALEa legittimità ed esattezza RAGIONE_SOCIALEa disposta correzione e non anche il merito RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata e che nel caso di specie ‘la correzione ha avuto ad oggetto la determinazione RAGIONE_SOCIALEa durata RAGIONE_SOCIALEa sanzione accessoria mentre i motivi di impugnazione, al di là RAGIONE_SOCIALEe conclusioni formulate, tralasciano tale aspetto e si concentrano unicamente sulla negazione RAGIONE_SOCIALEa responsabilità amministrativa di NOME COGNOME; se poi si volesse ritenere tempestiva la proposizione del gravame – ha proseguito il Tribunale – i motivi di doglianza circa la legittimità del provvedimento sanzionatorio introdotti nel giudizio di secondo grado divergono totalmente da quelli originariamente prospettati tramite ricorso al Giudice di pace.
Avverso la sentenza NOME COGNOME ricorre per cassazione.
Gli intimati RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE Urbino non hanno presentato difese.
Il ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
Il ricorso è articolato in cinque motivi.
I primi tre motivi sono tra loro strettamente connessi.
Il primo motivo contesta violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2909 c.c. in relazione al n. 3 RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 c.p.c.: il Tribunale di Urbino ha errato in quanto, al di là di uno specifico motivo di impugnazione sul punto, avrebbe dovuto rilevare anche d’ufficio la violazione del giudicato che si era formato in ordine alla sanzione accessoria RAGIONE_SOCIALEa sospensione RAGIONE_SOCIALEa patente, quantificata inizialmente in 30 giorni.
Il secondo motivo contesta omessa pronuncia su circostanza decisiva risultante dagli atti di causa ex art. 360, n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 2909 c.c., per avere il Tribunale di Urbino omesso di pronunciare sul giudicato sceso sulla sanzione accessoria RAGIONE_SOCIALEa sospensione RAGIONE_SOCIALEa patente in quanto avrebbe dovuto dare atto anche d’ufficio RAGIONE_SOCIALEa violazione del giudicato riconosciuto nella sentenza di rinvio.
Il terzo motivo contesta violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 384 c.p.c. in relazione al n. 3 RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 c.p.c., in quanto il Tribunale di Urbino non si è attenuto ai principi di diritto fissati nell’ordinanza di questa Corte n. 3778 del 2018, non avendo dato atto RAGIONE_SOCIALE‘inammissibilità RAGIONE_SOCIALEa procedura di correzione RAGIONE_SOCIALE‘errore materiale e dunque del giudicato ormai formatosi sulla sentenza del Giudice di pace di Urbino in punto di sanzione accessoria RAGIONE_SOCIALEa sospensione RAGIONE_SOCIALEa patente.
I motivi non possono essere accolti. Si contesta al Tribunale di Urbino di non avere rilevato d’ufficio la sussistenza del giudicato in ordine alla sanzione accessoria RAGIONE_SOCIALEa sospensione RAGIONE_SOCIALEa patente per 30 giorni, disposta dal Giudice di pace con la sentenza di primo grado, e di non avere affermato l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALEa procedura di correzione RAGIONE_SOCIALE‘errore materiale. In tal modo il ricorrente non considera che la ‘surrettizia’ violazione del giudicato causata dall’impropria riforma RAGIONE_SOCIALEa decisione ad opera RAGIONE_SOCIALEa correzione, inammissibilmente utilizzata per incidere su un errore di giudizio, è già stata rilevata dalla Corte di cassazione con l’ordinanza n.
3778/2018. Questa Corte ha infatti osservato come il Giudice di pace con il provvedimento di correzione avesse ‘di fatto mutato la misura RAGIONE_SOCIALEa sanzione accessoria RAGIONE_SOCIALEa sospensione RAGIONE_SOCIALEa patente in sei mesi, in luogo dei 30 giorni indicati in sentenza’, così inammissibilmente incidendo su un errore di giudizio, con la conseguenza che la correzione operata era da considerarsi tamquam non esset .
Correttamente, pertanto, il giudice di rinvio non ha rilevato quanto già rilevato dalla Corte di cassazione, su cui non aveva più potere di pronunciarsi, ma ha constatato come le censure proposte con l’atto di riassunzione -rispettivamente attinenti alla ‘illegittimità RAGIONE_SOCIALEa segnaletica RAGIONE_SOCIALE‘, all’ ‘ordinanza di apposizione dei segnali, omologazione’, alla ‘esclusione RAGIONE_SOCIALEa responsabilità, stato di necessità’, alla ‘velocità accertata, tolleranza e sanzione applicabile’ concernessero unicamente la negazione RAGIONE_SOCIALEa responsabilità del ricorrente e non la parte corretta e fossero pertanto inammissibili in quanto non tempestivamente fatte valere.
Il quarto e il quinto motivo sono tra loro strettamente connessi.
Il quarto motivo contesta violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 91 c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c., nella parte in cui il Tribunale di Urbino, ritenendo erroneamente soccombente il ricorrente, lo ha condannato alle spese dei giudizi di secondo grado e anche del giudizio di legittimità.
Il quinto motivo contesta nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per irriducibile contraddittorietà, in relazione all’art. 360, n. 5 c.p.c., avendo affermato che nel caso in esame doveva applicarsi il principio RAGIONE_SOCIALEa soccombenza, ma che allo stesso tempo il soccombente nel precedente giudizio di legittimità avesse diritto alla refusione RAGIONE_SOCIALEe spese.
I motivi non possono essere accolti. Il ricorrente è risultato soccombente sia nel giudizio di appello che in quello di rinvio; è pur vero che il primo ricorso proposto a questa Corte è stato accolto, ma il ricorso aveva ad oggetto unicamente la legittimità del provvedimento di correzione, cosicché essendo poi il ricorrente risultato soccombente dal giudizio riassunto davanti al Tribunale di Urbino quest’ultimo non poteva che emettere un provvedimento sulle spese che tenesse conto RAGIONE_SOCIALE‘esito globale RAGIONE_SOCIALEa lite, esito globale rispetto al quale il ricorrente è risultato soccombente, cosicché il Tribunale non ha violato il principio di cui all’art. 91 c.p.c. e la sentenza impugnata – che, va precisato, non ha affermato che il ricorrente avesse diritto alla refusione RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità – non è affetta da contraddittorietà. Si veda al riguardo la pronuncia RAGIONE_SOCIALEe sezioni unite n. 32906/2022, secondo cui ‘il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio RAGIONE_SOCIALEa soccombenza applicato all’esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio e al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all’esito finale RAGIONE_SOCIALEa lite, può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese, totale o parziale, ovvero condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione -e, tuttavia, complessivamente soccombente -al rimborso RAGIONE_SOCIALEe stesse in favore RAGIONE_SOCIALEa controparte’.
II. Il ricorso va pertanto rigettato.
Non vi è pronuncia sulle spese non avendo gli intimati svolto difese nel presente giudizio.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo
di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Sussistono, ex art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa seconda