Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 659 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 659 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 10/01/2025
ORDINANZA
sulla segnalazione 9632/2024 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso la Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME e dall’avvocato NOME COGNOME giusta procura in atti ;
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso la Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME giusta procura in atti;
-resistente – per la correzione dell’ordinanza n. 23400/2023 della SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE, II SEZIONE CIVILE depositata il 01/08/2023;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/11/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
Osserva
RAGIONE_SOCIALE premettendo:
che con ordinanza n. 23400/2023 questa Corte aveva rigettato il ricorso proposto da NOME COGNOME nei confronti dell’esponente;
che, pendente il giudizio di legittimità, la RAGIONE_SOCIALE aveva avanzato istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza impugnata, rigettata dalla Corte d’appello di Milano;
che la Corte locale aveva rimesso la liquidazione delle spese della fase riguardante l’inibitoria al giudizio di legittimità;
che, nonostante esplicita richiesta nella memoria depositata nel giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ., questa Corte aveva omesso di statuire sul punto;
ha segnalato la necessità di sanare l’omissione liquidando le relative spese.
Il Presidente ha dato conseguentemente impulso d’ufficio al procedimento correttivo.
Successivamente RAGIONE_SOCIALE ha depositato atto di rinuncia alla segnalazione.
Non assume rilievo alcuno l’anzidetta rinuncia trattandosi di mera segnalazione e non di rituale istanza notificata alla controparte.
Non sussistono le condizioni per disporre correzione d’ufficio.
In particolare:
(a) non è dato apprendere dalla motivazione dell’ordinanza n. 23400/2023 che la liquidazione delle spese riguardanti la chiesta inibitoria dell’efficacia esecutiva della sentenza impugnata in sede d’appello non sia stata contemplata dalla liquidazione onnicomprensiva effettuata;
(b) non si tratterebbe, in ogni caso, di errore emendabile con la correzione, non emergendo una discrasia evidente tra motivazione e dispositivo.
Di conseguenza, deve disporsi non luogo a provvedere.
P.Q.M.
dichiara non luogo a provvedere.
Così deciso nella camera di consiglio del 13 novembre 2024.