Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 13399 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 13399 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 20/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12743/2024 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in NAPOLI INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-resistente-
avverso ORDINANZA di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA n. 14431/2024 depositata il 23/05/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/03/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che
La RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE agisce per la correzione di un errore materiale contenuto nella ordinanza n. 14431/ 2024, con la quale si è disposto il pagamento delle spese di lite a favore della società RAGIONE_SOCIALE anziché a favore, per l’appunto, della società RAGIONE_SOCIALE
Era infatti accaduto che quest’ultima era subentrata alla società RAGIONE_SOCIALE che, a sua volta, era subentrata alla RAGIONE_SOCIALE, la quale aveva incorporato la RAGIONE_SOCIALE
L’istanza è fondata, in quanto, per mero errore materiale, le spese di lite sono state liquidate a favore di BN, cui invece, per le vicende prima dette, è succeduta la RAGIONE_SOCIALE
P.Q.M.
La Corte dispone la correzione dell’errore materiale contenuto nel dispositivo dell’ordinanza n. 14431 del 2024 nella parte in cui la condanna alle spese è disposta a favore di BN anziché di RAGIONE_SOCIALE
Così deciso in Roma, il 17/03/2025.