Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 15149 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 15149 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 06/06/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 22524/2023 R.G.
proposto da
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME (CODICE_FISCALE, con domicilio digitale ex lege – ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE)
per la correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza di questa Corte n. 15158 del 30/5/2024, emessa nel procedimento n. 429/2021 R.G.; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell ‘ 8/4/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RILEVATO E CONSIDERATO CHE:
–RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, per tramite del suo difensore, con istanza datata 10/10/2024, chiedeva di disporre la correzione di un errore materiale contenuto nell’ordinanza n. 15158 del 30/5/2024,
emessa nel procedimento n. 429/2021 R.G., aggiungendo al dispositivo la distrazione delle spese di lite in favore del procuratore antistatario;
-a norma dell’art. 391 -bis c.p.c., «La correzione può essere chiesta, e può essere rilevata d’ufficio dalla Corte, in qualsiasi tempo»;
-il procedimento di correzione di errore materiale ad istanza di parte presuppone la notificazione del ricorso alla controparte quale onere dell’interessato (prescritto a pena di inammissibilità) e, nel caso, l’istanza proposta dalla ricorrente non è stata notificata alla società controricorrente;
-ciononostante, si rileva che, col proprio ricorso, la Agrisud aveva sollecitato questa Corte a farsi carico dell’omissione di un’espressa statuizione in ordine alla richiesta di distrazione ex art. 93 c.p.c., sicché il Collegio ritiene che possa darsi corso alla procedura di correzione d’ufficio;
-come già rilevato da Cass., Sez. 6-3, Ordinanza interlocutoria n. 4498 del 21/02/2017, la correzione di errore materiale ex officio non può comunque prescindere da un atto formale di impulso che -a garanzia dell’effettività del diritto di difesa delle stesse parti che avevano svolto rituale attività difensiva nel giudizio di legittimità -esige indefettibilmente l’instaurazione di un contraddittorio tramite la comunicazione dell’avvio del procedimento da parte della Cancelleria della Corte;
p. q. m.
la Corte
ordina la comunicazione, a cura della Cancelleria, della presente ordinanza al Pubblico Ministero e alle parti del procedimento n. 429/2021 R.G.;
rinvia la trattazione della causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile,