Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 30839 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 30839 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/12/2024
Oggetto
Correzione errore
materiale
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 22/11/2024
CC
Relativa al ricorso R.G. n. 17360 del 2023 proposto da: COGNOME NOME, rappresentato e difeso, dall’AVV_NOTAIO, con diritto di ricevere le comunicazioni all’indicato indirizzo pec dei Registri di Giustizia;
contro
RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t.;
-intimato – per la correzione dell’ordinanza n. 17717/2024 della Corte Suprema di Cassazione, depositata il 27.6.2024 R.G. n. 17360/2023;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO;
Rilevato che
1.Nell’ordinanza n. 17717 del 2024 è stato, in via officiosa, rilevato un errore materiale con conseguente fissazione della camera di consiglio per procedere alla correzione;
Nel dettaglio si è rilevata l’erroneità della indicazione del nominativo del ricorrente nell’intestazione dell’ordinanza, indicato come ‘NOME‘, anziché ‘COGNOME *NOME*NOME.
Considerato che
Visto il decreto di fissazione dell’udienza in camera di consiglio, per la correzione dell’errore materiale presente nell’ordinanza n. 17717/2024, AVV_NOTAIO;
Vista la comunicazione alle parti del sopraindicato decreto;
Letto l’art. 391 bis c.p.c. che ben consente anche la correzione in via officiosa degli errori materiali ravvisati nei provvedimenti della Suprema Corte;
Visti gli atti di causa,
Rilevato che effettivamente nell’ordinanza n. 17717/2024 della Corte di Cassazione, pubblicata il 27.6.2024, è errata l’indicazione, nell’intestazione della pronunzia, della parte ricorrente, correttamente indicata, invece, nel corpo del provvedimento (cfr. pag. 2 rigo 3);
Dispone che nell’intestazione dell’ordinanza n. 17717/2024, laddove è scritto ‘NOME‘ deve intendersi e leggersi ‘NOME‘.
dispone la correzione dell’ordinanza n. 17717/2024 nei termini innanzi indicati al punto 6.
Manda la cancelleria per gli adempimenti.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 22.11.2024.