Correzione Errore Materiale: L’Effetto Estintivo della Rinuncia
L’istituto della correzione errore materiale rappresenta uno strumento essenziale nel nostro ordinamento per emendare sviste meramente formali presenti nei provvedimenti giudiziari, senza alterarne il contenuto decisionale. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione chiarisce un aspetto procedurale fondamentale: cosa accade quando la parte che ha sollevato l’istanza decide di fare un passo indietro? Il caso in esame dimostra come la rinuncia all’istanza porti inevitabilmente all’estinzione del relativo procedimento.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da un’istanza presentata da una curatela fallimentare. Quest’ultima aveva richiesto la correzione di un errore materiale contenuto in un precedente decreto che dichiarava l’estinzione di un altro giudizio. La richiesta della curatela mirava anche a ottenere una statuizione sulle spese processuali, basandosi sull’articolo 380-bis del codice di procedura civile.
Tuttavia, in un secondo momento, la stessa curatela si è resa conto di aver agito sulla base di un presupposto errato: aveva infatti creduto, sbagliando, di essere stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Preso atto del proprio errore, la curatela ha deciso di rinunciare formalmente all’istanza di correzione precedentemente depositata.
La Decisione della Corte sulla correzione errore materiale
Di fronte alla rinuncia espressa dalla parte istante, la Corte di Cassazione non ha potuto fare altro che prenderne atto e agire di conseguenza. Con una breve e chiara ordinanza, i giudici hanno dichiarato l’estinzione del procedimento di correzione dell’errore materiale. La decisione non entra nel merito della presunta svista contenuta nel decreto, poiché l’atto di rinuncia della parte che ha attivato il procedimento lo rende privo di oggetto.
le motivazioni
La motivazione alla base della decisione è puramente processuale. Il principio dispositivo, che governa gran parte del processo civile, stabilisce che l’impulso a procedere è dato dalle parti. Quando la parte che ha avviato un procedimento (in questo caso, l’istanza di correzione) manifesta formalmente la volontà di non proseguirlo, il giudice ne prende atto e dichiara il procedimento estinto.
La ragione che ha spinto la curatela alla rinuncia – ossia l’essersi accorta di non beneficiare del patrocinio a spese dello Stato – è il motivo scatenante, ma l’elemento giuridicamente rilevante per la Corte è l’atto di rinuncia in sé. L’ordinanza, quindi, si limita a recepire questa volontà processuale, chiudendo il procedimento senza alcuna valutazione sulla fondatezza o meno della richiesta originaria.
le conclusioni
Questa pronuncia, sebbene concisa, offre un importante spunto di riflessione sull’economia processuale e sulla responsabilità delle parti. Dimostra che il sistema giudiziario prevede meccanismi per interrompere procedimenti avviati per errore, evitando un inutile dispendio di tempo e risorse. La rinuncia all’istanza si configura come lo strumento corretto per porre rimedio a un’iniziativa processuale intrapresa sulla base di presupposti errati. Per gli operatori del diritto, questo caso ribadisce l’importanza di una verifica scrupolosa di tutti i presupposti, inclusi quelli relativi alle spese e ai benefici di legge, prima di avviare qualsiasi azione giudiziaria, anche se apparentemente semplice come una richiesta di correzione errore materiale.
Cosa succede se una parte che ha chiesto la correzione di un errore materiale ritira la sua richiesta?
Il procedimento di correzione si estingue, ovvero si chiude senza una decisione nel merito, come stabilito dalla Corte nell’ordinanza.
Per quale motivo la parte ha ritirato la sua istanza di correzione?
La parte, una curatela fallimentare, ha ritirato l’istanza perché si è resa conto di aver commesso un errore, credendo erroneamente di essere stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
La Corte ha esaminato il merito dell’errore materiale originale?
No, la Corte non è entrata nel merito dell’errore materiale, in quanto la rinuncia della parte richiedente ha causato l’immediata estinzione del procedimento.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 23207 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 23207 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 13/08/2025
ORDINANZA
sulla istanza di correzione di errore materiale n. 21385-2023 r.g., relativa al giudizio iscritto al n. 29192/2017 R.G. e proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende.
-ricorrente –
contro
COGNOME, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
-controricorrente-
per la correzione dell’errore materiale contenuto nel decreto del 5.10.2023 n. 28109/2023;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/7/2025 dal Consigliere dott. NOME COGNOME
RILEVATO E CONSIDERATO CHE
-che la curatela fallimentare aveva presentato istanza di correzione di errore materiale del predetto decreto dichiarativo della estinzione del giudizio, a norma dell’art. 380 -bis, secondo comma, c.p.c., con conseguenziale statuizione delle spese del giudizio; – che con atto del 30 maggio 2015 la curatela fallimentare ha rinunciato alla istanza di correzione, essendosi accorta di essere incorsa, invece, essa stessa in errore nell’aver ritenuto di essere stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato;
P.Q.M.
dichiara estinto il procedimento di correzione di errore materiale. Così deciso in Roma, il 10.7.2025