Correzione Errore Materiale: La Cassazione Interviene su un’Ordinanza
L’infallibilità non è una caratteristica umana, e nemmeno degli atti giudiziari. Può capitare che un’ordinanza o una sentenza contengano imprecisioni o sviste. Il nostro ordinamento prevede uno strumento specifico per rimediare a queste situazioni: la correzione errore materiale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un esempio pratico di come funziona questa procedura, sottolineando l’importanza della precisione formale negli atti della giustizia.
I Fatti di Causa
La vicenda trae origine da un precedente provvedimento della stessa Corte di Cassazione. In quell’ordinanza, che definiva un giudizio di legittimità, era stato indicato erroneamente il nome di una delle parti in causa. Nello specifico, un condominio, parte del contenzioso, era stato menzionato con un nome di via errato (‘Rondinella’ anziché ‘Rotondella’).
La parte che aveva interesse alla rettifica, una cittadina controricorrente nel giudizio originario, ha quindi presentato un’istanza apposita alla Suprema Corte, chiedendo di emendare il provvedimento decisorio per ripristinare la corretta denominazione della controparte.
La Decisione della Corte e la Correzione Errore Materiale
La Corte Suprema di Cassazione, esaminata l’istanza, ha ritenuto il ricorso fondato. Ha riconosciuto che l’indicazione di ‘Condominio di via Rondinella 40’ in luogo della denominazione esatta ‘Condominio di via Rotondella 40’ costituiva, a tutti gli effetti, un errore materiale.
Di conseguenza, i giudici hanno accolto la richiesta e disposto la correzione dell’ordinanza precedente. La Corte ha ordinato di sostituire le parole errate con quelle corrette, sanando così l’imprecisione contenuta nell’atto. La trattazione del caso è avvenuta con la procedura semplificata prevista dall’articolo 391-bis del codice di procedura civile, specifica per queste situazioni.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte è stata lineare e concisa. I giudici hanno semplicemente constatato la presenza di un’inesattezza oggettiva nell’intestazione del provvedimento. Non si trattava di un errore di giudizio o di valutazione, ma di una mera svista nella trascrizione del nome di una parte. Questo tipo di sbaglio rientra perfettamente nella definizione di ‘errore materiale’.
La legge prevede esplicitamente che tali errori, che non incidono sulla sostanza della decisione, possano essere corretti attraverso un procedimento snello, senza la necessità di riaprire il merito della controversia. La Corte ha quindi applicato la normativa di riferimento, accogliendo l’istanza e rettificando il proprio atto. Poiché si tratta di un provvedimento volto unicamente a correggere un errore, la Corte ha stabilito che non vi fosse luogo a provvedere sulle spese di giudizio.
Conclusioni
Questo caso, pur nella sua semplicità, dimostra l’efficienza del sistema giudiziario nel garantire l’accuratezza e la precisione formale dei propri atti. La procedura di correzione errore materiale è uno strumento fondamentale che permette di emendare sviste e imprecisioni senza intaccare la stabilità delle decisioni giudiziarie. Assicura che i provvedimenti siano non solo giusti nella sostanza, ma anche formalmente ineccepibili, un requisito essenziale per la certezza del diritto e per la corretta esecuzione delle decisioni stesse.
Cosa si intende per errore materiale in un provvedimento giudiziario?
Per errore materiale si intende una svista, un errore di calcolo o un’inesattezza nella trascrizione (come un nome o una data errati) che non altera il contenuto logico e giuridico della decisione. È un errore che riguarda la forma e non la sostanza.
È possibile correggere un errore in un’ordinanza della Corte di Cassazione?
Sì, come dimostra il caso in esame. La legge prevede una procedura specifica (art. 391-bis c.p.c.) per la correzione degli errori materiali contenuti nei provvedimenti della Corte di Cassazione, che viene attivata su ricorso della parte interessata.
La procedura di correzione di un errore materiale comporta il pagamento di nuove spese legali?
No, nel caso analizzato la Corte ha stabilito ‘Nulla per le spese’. Trattandosi di un provvedimento che si limita a correggere un errore della stessa autorità giudiziaria, di norma non vengono addebitate ulteriori spese alle parti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 6804 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 6804 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso 22945-2020 proposto da:
COGNOME rappresentata e difesa dall’avv. COGNOME
– ricorrente –
contro
CONDOMINIO DI INDIRIZZO
-intimato – per la correzione dell’errore materiale riscontrato nel l ‘ordinanza n. 28675/2024 della CORTE DI CASSAZIONE, depositata il 07/11/2024;
udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal Consigliere COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con ricorso per la correzione di errore materiale, COGNOME NOME, parte controricorrente nel giudizio di legittimità definito con ordinanza n. 28675/2024, invocava l’emenda di detto provvedimento decisorio, nella parte in cui in esso, a pag. 1, è stato indicato il nominativo della parte ricorrente ‘Condominio di INDIRIZZO in luogo della denominazione esatta ‘Condominio di INDIRIZZO .
Il ricorso predetto veniva depositato ma non iscritto al ruolo, ed il Presidente della Sezione, con provvedimento del 19.11.2024, ne disponeva la trattazione nelle forme di cui all’art. 391-bis c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Nella prima pagina dell’ordinanza di questa Corte n. 28675/2024 la parte ricorrente risulta indicata come ‘Condominio di INDIRIZZO‘ in luogo della denominazione esatta ‘Condominio di INDIRIZZO .
Trattandosi di errore materiale, esso è suscettibile di correzione nelle forme di cui all’art. 391-bis c.p.c.
Nulla per le spese, trattandosi di provvedimento di correzione di errore materiale.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso e dispone la correzione dell’indicazione della denominazione della parte ricorrente, contenuta nella prima pagina dell’ordinanza di questa Corte n. 28675/2024, depositata il 7.11.2024, sostituendo le parole ‘Condominio di INDIRIZZO‘ con le parole ‘Condominio di INDIRIZZO‘ .
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda