Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 29043 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 29043 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/11/2025
ORDINANZA
nel procedimento tra le parti:
DEUTSCHE BANK, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-già ricorrente- contro COGNOME
-già intimato-
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME
NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-già resistente- relativamente alla pronuncia di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA n. 31186/2024 / depositata il 5.12.2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/10/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Considerato che :
Il difensore della signora NOME COGNOME, AVV_NOTAIO ha presentato istanza di correzione materiale relativa all’ordinanza di questa Corte del 5.12.2024 nr 31186/2024 chiedendo che venisse emendato il dispositivo di detta ordinanza nel senso di emettere la statuizione di condanna delle spese processuali a carico dell’RAGIONE_SOCIALE bancario Deutsche Bank risultato soccombente all’esito del giudizio di cassazione .
RAGIONI DELLA DECISIONE
L’istanza è fondata.
L’ordinanza del 5.12.2024 emessa da questa Corte ha ritenuto infondato il ricorso proposto dalla
Deutsche Bank nei confronti di NOME COGNOME prevedendo che le spese di lite venissero regolate secondo il principio della soccombenza.
Nel dispositivo del provvedimento le spese di lite sono state disposte in favore dell’RAGIONE_SOCIALE che era invece, come si è detto soccombente.
L’ordinanza va pertanto corretta nel senso indicato dall’istante trattandosi di un errore emendabile ex art 287 c.p.c..
Non deve disporsi sulle spese attesa la natura meramente amministrativa del presente procedimento (Cass., Sez. Un., 14/11/2024, n. 29432).
La Corte accoglie il ricorso e per l’effetto dispone la correzione dell’ordinanza di questa Corte del 5.12.2024 nr 31186/2024 nel senso che laddove è scritto condanna la ricorrente al pagamento in favore dell’RAGIONE_SOCIALE bancario delle spese processuali che si liquidano in € 6000,00 oltre € 200,00 per spese oltre ad Iva e c.p.a. ed al 15% per spese generali si legga e si scriva condanna la ricorrente al pagamento in favore di NOME COGNOME delle spese processuali che si liquidano in € 6000,00 oltre € 200,00 per spese oltre ad Iva e c.p.a. ed al 15% per spese generali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza giusta gli artt. 288, comma 2, ultimo inciso cod. proc. civ. e 196quinquies, comma 5, disp. att. cod. proc. civ.
Così deciso in Roma, il 23/10/2025.
Il Presidente NOME COGNOME