Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 4953 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L   Num. 4953  Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso 12241-2023 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE,  in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario  RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE,  elettivamente  domiciliati  in ROMA,  INDIRIZZO,  presso  l’Avvocatura  RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME;
– controricorrenti –
per la correzione RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza n. 8016/2023 RAGIONE_SOCIALEa CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 20/03/2023 R.G.N. 29385/2017;
udita  la  relazione  RAGIONE_SOCIALEa  causa  svolta  nella  camera  di  consiglio  del 13/12/2023 dal AVV_NOTAIO.
Oggetto
Correzione errore materiale
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 13/12/2023
CC
RILEVATO CHE
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE propone ricorso, illustrato da memoria, per correzione RAGIONE_SOCIALE‘errore materiale RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza di questa Corte n.8016/23 che ha liquidato le spese giudiziali in €15.000, per errore materiale, essendo applicabile lo scaglione da €52.00 1 a €260.000, con un valore massimo di compensi pari a €11.483, e non essendovi stata motivazione circa la necessità di un superamento del valore massimo. Ritiene che la Corte, per svista, abbia pronunciato una condanna di €15.000 anziché di €5.000.
L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
All’adunanza camerale  il  collegio  riservava  il  termine  di  60 giorni per il deposito del presente provvedimento.
CONSIDERATO CHE
Preliminarmente  va  respinta  l’eccezione  di  inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE secondo cui si farebbe in realtà valere un errore di fatto revocatorio.
Da  un  lato,  questa  Corte  ha  affermato,  in  caso  simile  al presente, che l’errata applicazione di una tariffa forense, può essere corretta solo ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.288 c.p.c. (Cass.4675/78);  dall’altro  lato,  il  ricorso  non  fa  valere  un errore sulla percezione di un fatto, bensì un errore che cade sulla manifestazione di volontà espressa nel  comando giudiziale  (Cass.  S.U.  12210/22),  avendo  questa  Corte statuito, per svista, la somma di €15.000 in luogo di €5000.
Nel merito il ricorso è fondato.
Dal tenore del ricorso per cassazione originario, emerge che il valore RAGIONE_SOCIALEa controversia era pari all’importo degli avvisi di
addebito contestati, ovvero €75.291,00+€12.049, 00. Si rientra perciò nello scaglione indicato dalla ricorrente.
L’ordinanza  n.8016/13  non  ha  inteso  superare  il  massimo RAGIONE_SOCIALEo scaglione, non avendo motivato in tal senso. L’ordinanza è invece incorsa in una svista (errore di battitura), laddove ha parlato di €15.000 anziché di €5.000, importo corrispondente  a  meno  del  valore  medio  RAGIONE_SOCIALEo  scaglione, essendo  del  resto  il  valore  RAGIONE_SOCIALEa  causa  inferiore  al  valore intermedio RAGIONE_SOCIALEo scaglione compreso tra €52.001 ed €260.000.
L’ordinanza va perciò corretta nel secondo rigo di dispositivo sostituendo la dicitura ‘€15.000’ con la dicitura ‘€5.000,00’ Nulla  sulle  pese  del  presente  procedimento  che  ha  natura amministrativa (Cass.12184/20).