Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 6889 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 2 Num. 6889 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 14/03/2025
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 5424/2019 R.G. proposto da:
COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME rappresentati e difesi da NOME (CODICE_FISCALE;
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del curatore pro tempore ;
– intimata – avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO GENOVA n. 1970/2018, depositata il 21/12/2018;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME all’udienza pubblica del 12/09/2024;
sentito il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore generale dott. NOME COGNOME che ha concluso -come nella memoria -per il rigetto del ricorso;
udito l’avvocato NOME COGNOME per parte ricorrente.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 609 del 2010 passata in giudicato, il Tribunale della Spezia disponeva, ex art. 2932 cod. civ., il trasferimento della proprietà di un box auto a favore dei coniugi NOME COGNOME e NOME COGNOME per inadempimento della promittente venditrice, l’ RAGIONE_SOCIALE subordinatamente al pagamento, da parte degli istanti, della somma di €. 5.204,00 quale saldo del prezzo di vendita risultante dalla riduzione del prezzo e dal risarcimento del danno, liquidato equitativamente, consistente nella più limitata fruibilità del box, a seguito delle modifiche apportate al medesimo locale dalla convenuta – identificandolo in dispositivo come mappale 1042, sub 34, cat. C/6, classe 2.
Con successivo ricorso la società RAGIONE_SOCIALE ha chiesto ed ottenuto dal medesimo giudice la correzione dell’errore materiale nella parte relativa all’identificazione del box come sub 36 anziché sub 34.
COGNOME NOME e COGNOME NOME hanno proposto gravame avverso la sentenza nella parte corretta e la Corte d’Appello di Genova ha respinto l’impugnazione confermando la sentenza di primo grado così come corretta.
A sostegno della sua decisione, la Corte territoriale – basandosi sull’interpretazione estensiva degli artt. 287 ss. proposta dall’orientamento più recente della giurisprudenza di legittimità riteneva possibile il ricorso al procedimento di correzione degli errori materiali anche quando il difetto di corrispondenza tra l’ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica non risulti ictu oculi dalla sentenza ma sia evidenziabile solo dopo averne confrontato il contenuto con un atto esterno, nel caso di specie rappresentato dalla CTU espletata nel giudizio definito dalla sentenza di prime cure. Dalla
relazione peritale risultavano, infatti, i dati censuari del box -riportati dagli stessi attori in comparsa conclusionale con l’indicazione del sub 34 – che il giudice di prime cure avrebbe trascurato di verificare prima di trasporli nel dispositivo.
La cassazione della sentenza d’appello è stata chiesta dai coniugi COGNOME con ricorso affidato ad un unico motivo.
Non ha svolto attività difensiva l’intimato RAGIONE_SOCIALE
Il ricorso -previa relazione stilata dal nominato consigliere delegato – è stato inizialmente avviato per la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380-bis c.p.c., avanti alla sesta -2 sezione civile. All’esito dell’adunanz a camerale fissata al 29.09.2020, con ordinanza interlocutoria n. 22663 del 2020 depositata il 19.10.2020, questa Corte , non ravvisando l’evidenza decisoria, rimetteva il giudizio alla Pubblica Udienza della Sezione semplice.
Veniva posto nuovamente in discussione il ricorso all’udienza pubblica del 18.06.2024, rinviata d’ufficio al 12.09.2024, in prossimità della quale Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte nel senso del rigetto, ritenendo che il procedimento di correzione della sentenza sia stato utilizzato legittimamente, in presenza di un errore materiale agevolmente riconoscibile, nel rispetto dei presupposti di legge e senza incorrere nella violazione delle norme processuali evocate dai ricorrenti.
Nelle more, è deceduta la ricorrente NOME COGNOME. Si costituiva il nuovo difensore per parte ricorrente, NOME COGNOME
In prossimità dell’udienza pubblica i l ricorrente NOME COGNOME ha presentato memoria ex art. 378 cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 287 e 288 cod. proc. civ. con nullità della
sentenza corretta, in relazione all’art 360, comma 1, n. 4) o, alternativamente, n. 3) cod. proc. civ. I ricorrenti lamentano l’errata applicazione dei principi di diritto riguardanti i presupposti di applicazione del procedimento di correzione di errore materiale, atteso che la sentenza è pervenuta a confermare l’erroneità delle indicazioni catastali contenute nel dispositivo della sentenza n. 609 del 2010 del Tribunale della Spezia non sulla base di dati ricavabili dalla motivazione della sentenza stessa bensì piuttosto attraverso un’indagine che ha comportato l’esame di atti processuali, quali la comparsa conclusionale depositata dagli attori nel giudizio definito da quella sentenza, nonché la relazione del CTU, anch’essa depositata nel corso del medesimo giudizio. Di tal che, osservano i ricorrenti, è stato utilizzato un procedimento alternativo alle impugnazioni non per far corrispondere l’esteriore espressione al pensiero del giudice che ha redatto quella decisione, ma per incidere su un preteso errore di giudizio, in spregio al giudicato ormai formatosi e perciò divenuto intangibile . E’ inconferente, altresì, il riferimento in sentenza agli interventi della giurisprudenza di legittimità riguardanti l’esperibilità del procedimento di correzione ex artt. 287 e 288 cod. proc. civ. in funzione integrativa di una sentenza (Cass. n. 16037 del 2010; Cass. n. 2815 del 2016): si tratta, infatti, di interventi limitati alle ipotesi di omessa statuizione obbligatoria consequenziale a contenuto predeterminato, ovvero di omessa statuizione obbligatoria di carattere accessorio (come nel caso della distrazione delle spese di lite al difensore antistatario e dell’omessa cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale).
1.1. Il motivo non merita accoglimento.
1.2. Deve, innanzitutto, ribadirsi l’orientamento univ oco e costante di questa Corte espresso con riferimento a taluni temi ricorrenti (distrazione spese; liquidazione delle spese processuali; sostituzione
del file informatico; formulazione letterale del dispositivo in contrasto con la motivazione; conguaglio in denaro in favore di una parte, già previsto e quantificato nella motivazione del provvedimento; assegnazione di casa familiare nel giudizio di separazione coniugale) in virtù del quale il procedimento di correzione degli errori materiali o di calcolo previsto dagli artt. 287 e 288 cod. proc. civ. è esperibile per ovviare ad un difetto di corrispondenza tra l’ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, chiaramente rilevabile dal testo del provvedimento mediante il semplice confronto della parte che ne è inficiata con le considerazioni contenute in motivazione; difetto causato da mera svista o disattenzione e, come tale, rilevabile ictu oculi (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 12035 del 31/05/2011; conformi: Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 35093 del 14/12/2023; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 3442 del 03/02/2022; Sez. L, Ordinanza n. 16877 del 11/08/2020; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 668 del 15/01/2019; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 22433 del 26/09/2017; Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 730 del 19/01/2015; Sez. 5, Sentenza n. 28523 del 20/12/2013; Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 15321 del 12/09/2012).
1.2.1. L’applicazione del procedimento di correzione degli errori materiali o di calcolo in funzione integrativa, in ragione della necessità di introdurre nel provvedimento una statuizione obbligatoria consequenziale a contenuto predeterminato, ovvero una statuizione obbligatoria di carattere accessorio, anche se a contenuto discrezionale (per tutte: Cass. n. 4319 del 2019, cit.), non comporta alcun «distacco» (così la sentenza impugnata p. 5, ultimo capoverso) dalla precedente interpretazione delle norme come sopra riportata, ove si d ia rilievo al fatto che l’espressione icto oculi non necessariamente rende impossibile il riferimento ad un atto esterno e diverso dal quello in cui è contenuto l’errore da correggere, ma sia piuttosto riferito
all’imprescindibilità di dover correggere la mera divergenza tra la manifestazione del pensiero e la sua rappresentazione grafica, senza intervenire in alcun modo nella ricostruzione del processo logicodecisionale seguito dal giudice.
1.3. Nel caso di specie, risulta dagli atti -cui questa Corte accede in virtù della proposizione in ricorso di un error in procedendo -che il Giudice di prime cure ha del tutto omesso l’individuazione catastale del box in motivazione, comparendo essa solo in dispositivo con il dato del sub 34. Tuttavia, in parte motiva emerge: che l’individuazione del box va rinvenuta nella relazione peritale (peraltro definita «esauriente ed approfondita») in assenza di determinazione censuale nel contratto preliminare di compravendita di cosa futura; che l’immobile effettivamente realizzato da RAGIONE_SOCIALE era stato identificato dal giudice, avendo egli rilevato -sempre tramite CTU -l’esistenza di difformità tra la cosa futura promessa e quella realizzata da RAGIONE_SOCIALE e la sua limitata fruibilità, tanto da quantificare il danno riducendone il prezzo e liquidando equitativamente una somma a ristoro della riduzione del godimento; che nella relazione peritale sono contenuti i dati castali, con l ‘ identificazione del subalterno nel n. 36, erroneamente riportato con il n. 34 anche nella comparsa conclusionale degli stessi attori (p. 4, 2° capoverso).
1.4. Applicando al caso di specie i principi sopra riportati ( supra , punti 1.2., 1.2.1.), ne deriva che la divergenza tra ideazione della decisione e la rappresentazione grafica di essa resa in dispositivo è individuabile nell ‘aver il giudice di prime cure riportato in dispositivo dati catastali che individuano il bene di cui è causa idealmente collegati alla relazione peritale e alla comparsa conclusionale degli odierni ricorrenti, ma graficamente erroneamente riprodotti a séguito di una distrazione o lapsus calami .
In sintesi: nel caso che ci occupa, l’avvenuta correzione dell’errore non si traduce in una violazione del giudicato, in quanto non incide sul processo decisionale seguito dal Tribunale.
2. In definitiva, il Collegio rigetta il ricorso.
Non si procede alla determinazione delle spese del presente giudizio non avendo la controparte svolto attività difensiva.
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 -bis, del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater D.P.R. n. 115 del 2002 sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 -bis, del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda