Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 4414 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 4414 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 19/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso 14124-2023 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME COGNOME NOME in qualità di eredi di COGNOME NOME, domiciliate in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentate e difese dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrenti –
Oggetto
Correzione errore materiale
R.G.N. 14124/2023
COGNOME
Rep.
Ud.27/11/2024
CC
per la correzione dell’ordinanza n. 6951/2023 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 08/03/2023 R.G.N. 31143/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/11/2024 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RILEVATO IN FATTO
che, con ordinanza n. 6951/2023, questa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da NOME e NOME COGNOME avverso la sentenza con cui la Corte d’appello di Bari aveva rigettato la domanda proposta da NOME COGNOME al fine di ottenere la regolarizzazione della propria posizione contributiva in relazione all’attività lavorativa subordinata svolta tra il 1983 e il 1988;
che, con ricorso ex art. 391bis c.p.c., l’INPS ha chiesto la correzione di detta ordinanza, deducendo che conterrebbe un errore materiale nell’identificazione della parte ricorrente; che NOME e NOME COGNOME hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c., deducendo l’insussistenza del lamentato errore materiale e chiedendo la condanna dell’Istituto alla rifusione delle spese della procedura;
che, chiamata la causa all’adunanza camerale del 27.11.2024, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380bis .1, comma 2°, c.p.c.);
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, ad avviso dell’INPS, l’ordinanza di questa Corte dianzi cit. conterrebbe un errore materiale nell’identificazione della parte ricorrente, atteso che, a fronte della proposizione del ricorso per cassazione da parte di NOME COGNOME correttamente individuata a pag. 2 come destinataria della sentenza impugnata, l’epigrafe a pag. 1 menzionerebbe come ricorrenti NOME e NOME COGNOME;
che, contrariamente a quanto assunto dall’INPS, il lamentato errore è in realtà insussistente, atteso che -come si evince dagli atti regolamentari -il ricorso per cassazione è stato proposto da ‘COGNOME NOME e COGNOME NOME , quali figli e ed uniche eredi di NOME;
che, coerentemente con tale presupposto, l’ordinanza di questa Corte, dopo aver dato correttamente atto del nome delle ricorrenti nell’epigrafe, ha riferito nello storico di lite che la sentenza impugnata era stata resa nei confronti di NOME COGNOME e che ‘NOME e NOME COGNOME in qualità di eredi di NOME COGNOME, hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi’ (cfr. pagg. 2 -3 dell’ordinanza n. 6951 del 2023, cit.);
che il presente ricorso va pertanto rigettato;
che nulla va pronunciato sulle spese della procedura, essendosi chiarito che, avendo il procedimento di correzione degli errori materiali ex artt. 287, 288 e 391bis c.p.c. natura sostanzialmente amministrativa e non essendo diretto a incidere, in situazione di contrasto tra le parti, sull’assetto di interessi già regolato dal provvedimento corrigendo, non può procedersi alla liquidazione delle spese, non essendo in nessun caso configurabile una situazione di soccombenza ai sensi dell’art. 91 c.p.c., neppure nell’ipotesi in cui la parte non richiedente, partecipando al contraddittorio, si opponga all’istanza di rettifica (Cass. S.U. n. 29432 del 2024);
che, sempre in ragione della natura amministrativa e non giurisdizionale del procedimento volto alla correzione degli errori materiali, deve escludersi che il rigetto del presente ricorso comporti a carico dell’istante il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso (Cass. n. 27466 del 2024);
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 27.11.2024.