Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 4414 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L   Num. 4414  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso 14124-2023 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE,  in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato  in  ROMA,  INDIRIZZO,  presso l’Avvocatura Centrale dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME in qualità di eredi di COGNOME NOME, domiciliate in ROMA, INDIRIZZO, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,  rappresentate  e  difese  dall’avvocato  COGNOME;
– controricorrenti –
Oggetto
Correzione errore materiale
R.G.N. 14124/2023
COGNOME.
Rep.
Ud.27/11/2024
CC
per  la  correzione  dell’ordinanza  n.  6951/2023  della  CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 08/03/2023 R.G.N. 31143/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/11/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RILEVATO IN FATTO
che, con ordinanza n. 6951/2023, questa Corte di cassazione ha dichiarato  inammissibile  il  ricorso  proposto  da  NOME  NOME COGNOME avverso la sentenza con cui la Corte d’appello di Bari aveva rigettato la domanda proposta da NOME COGNOME al fine  di  ottenere  la  regolarizzazione  della  propria  posizione contributiva in relazione all’attività lavorativa subordinata svolta tra il 1983 e il 1988;
che,  con  ricorso  ex  art.  391bis c.p.c.,  l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE  ha  chiesto  la correzione di detta ordinanza, deducendo che conterrebbe un errore materiale nell’identificazione della parte ricorrente; che NOME e NOME COGNOME hanno depositato memoria ex art. 378  c.p.c.,  deducendo  l’insussistenza  del  lamentato  errore materiale  e  chiedendo  la  condanna  dell’RAGIONE_SOCIALE  alla  rifusione delle spese della procedura;
che, chiamata la causa all’adunanza camerale del 27.11.2024, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380bis .1, comma 2°, c.p.c.);
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, ad avviso dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, l’ordinanza di questa Corte dianzi cit. conterrebbe un errore materiale nell’identificazione della parte ricorrente, atteso che, a fronte della proposizione del ricorso per cassazione da parte di NOME COGNOME, correttamente individuata a pag. 2 come destinataria della sentenza impugnata, l’epigrafe a pag. 1 menzionerebbe come ricorrenti NOME e NOME COGNOME;
che,  contrariamente a quanto assunto dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, il lamentato errore è in realtà insussistente, atteso che -come si evince dagli atti regolamentari -il ricorso per cassazione è stato proposto da ‘COGNOME NOME [NOME] e COGNOME NOME], quali figli e ed uniche eredi di COGNOME NOME‘;
che, coerentemente con tale presupposto, l’ordinanza di questa Corte,  dopo  aver  dato  correttamente  atto  del  nome  delle ricorrenti  nell’epigrafe,  ha  riferito  nello  storico  di  lite  che  la sentenza  impugnata  era  stata  resa  nei  confronti  di  NOME COGNOME e che ‘NOME NOME COGNOME, in qualità di eredi di NOME COGNOME, hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi’ (cfr. pagg. 2 -3 dell’ordinanza n. 6951 del 2023, cit.);
che il presente ricorso va pertanto rigettato;
che nulla va pronunciato sulle spese della procedura, essendosi chiarito che, avendo il procedimento di correzione degli errori materiali ex artt. 287, 288 e 391bis c.p.c. natura sostanzialmente amministrativa e non essendo diretto a incidere, in situazione di contrasto tra le parti, sull’assetto di interessi già regolato dal provvedimento corrigendo, non può procedersi alla liquidazione delle spese, non essendo in nessun caso configurabile una situazione di soccombenza ai sensi dell’art. 91 c.p.c., neppure nell’ipotesi in cui la parte non richiedente, partecipando al contraddittorio, si opponga all’istanza di rettifica (Cass. S.U. n. 29432 del 2024);
che,  sempre  in  ragione  della  natura  amministrativa  e  non giurisdizionale  del  procedimento  volto  alla  correzione  degli errori  materiali,  deve  escludersi  che  il  rigetto  del  presente ricorso comporti a carico dell’istante il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso (Cass. n. 27466 del 2024);
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 27.11.2024.