Correzione Errore Materiale: La Notifica è Essenziale per Evitare l’Inammissibilità
L’ordinamento giuridico prevede uno strumento specifico per rimediare a sviste o imprecisioni contenute nei provvedimenti dei giudici: la correzione errore materiale. Questo procedimento, disciplinato dall’art. 391 bis c.p.c. per la Corte di Cassazione, permette di emendare un atto senza intaccarne la sostanza. Tuttavia, una recente ordinanza della Suprema Corte ci ricorda che anche le procedure apparentemente più semplici richiedono il rigoroso rispetto delle regole processuali, prima fra tutte quella del contraddittorio. Vediamo come un vizio di notifica abbia portato alla dichiarazione di inammissibilità di un’istanza altrimenti fondata.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da un’istanza presentata dal curatore del fallimento di una società di ceramiche. Il curatore aveva rilevato un evidente errore materiale in una precedente ordinanza della Corte di Cassazione. Nello specifico, il provvedimento impugnato era stato erroneamente identificato come un “decreto del Tribunale di Catania”, anziché la corretta “sentenza della Corte di Appello di Palermo”.
Convinto della fondatezza della propria richiesta, il fallimento ha depositato un’istanza per ottenere la correzione, chiedendo alla Corte di rettificare il testo dell’ordinanza per rispecchiare la realtà processuale.
La Decisione della Corte e la Correzione Errore Materiale
Nonostante l’errore fosse palese, la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La ragione non risiede nel merito della richiesta, ma in un vizio procedurale preliminare e insuperabile: l’istanza di correzione non era stata notificata alla controparte, una banca in liquidazione coatta amministrativa.
La Corte ha rilevato che, in assenza della notifica, non si era potuto instaurare un regolare contraddittorio tra le parti. Questo principio, cardine del nostro sistema processuale, impone che ogni parte debba avere la possibilità di conoscere le richieste avversarie e di presentare le proprie difese prima che il giudice decida.
Le Motivazioni della Decisione
Il cuore della decisione si fonda sull’importanza inderogabile del contraddittorio. I giudici hanno chiarito che la procedura di correzione errore materiale, sebbene volta a emendare un vizio formale, non può prescindere dal rispetto di questa garanzia fondamentale.
La Corte ha specificato che la mancata instaurazione del contraddittorio impedisce al giudice di pronunciarsi, anche d’ufficio. Richiamando un precedente delle Sezioni Unite (Cass. SU n. 4353 del 2023), è stato ribadito che, sebbene l’inammissibilità dell’istanza di parte non precluda in astratto un intervento correttivo d’ufficio da parte della Corte, ciò è possibile solo a condizione che il contraddittorio sia stato comunque validamente instaurato. Nel caso di specie, proprio questa condizione è venuta a mancare a causa della mancata notifica.
In sostanza, l’esigenza di rimediare a un’incoerenza formale del provvedimento non può prevalere sul diritto fondamentale delle parti a partecipare al procedimento che le riguarda. La correzione, anche se palesemente giusta, non può essere disposta “inaudita altera parte” (senza aver sentito l’altra parte).
Le Conclusioni
Questa ordinanza offre una lezione cruciale per tutti gli operatori del diritto: la forma è sostanza. Anche nelle procedure che possono sembrare minori, come la correzione errore materiale, il rispetto delle garanzie processuali è un requisito non negoziabile. La notifica degli atti alla controparte non è una mera formalità, ma l’atto che innesca il contraddittorio e legittima il potere decisionale del giudice. Omettere questo passaggio, anche per una richiesta palesemente fondata, porta a una conseguenza drastica: l’inammissibilità, che impedisce alla richiesta di essere esaminata nel merito. La diligenza nell’adempimento delle formalità processuali si conferma, ancora una volta, un pilastro imprescindibile per la tutela efficace dei diritti.
È possibile chiedere la correzione di un errore materiale in un’ordinanza della Corte di Cassazione?
Sì, è possibile attraverso un’istanza specifica ai sensi dell’art. 391 bis del codice di procedura civile, volta a emendare errori materiali o di calcolo senza modificare il contenuto della decisione.
Cosa accade se l’istanza di correzione non viene notificata alla controparte?
L’istanza viene dichiarata inammissibile. La Corte ha stabilito che la mancata notifica impedisce la corretta instaurazione del contraddittorio, un principio processuale fondamentale che deve essere garantito.
La Corte può correggere un errore materiale di sua iniziativa (d’ufficio) se l’istanza di parte è inammissibile?
No, in base a questa decisione, la Corte non può procedere alla correzione d’ufficio se non è stato regolarmente instaurato il contraddittorio tra le parti. La garanzia del contraddittorio è un presupposto necessario anche per un intervento d’ufficio del giudice.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 6554 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 6554 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 12/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso 21187-2016 proposto da:
FALLIMENTO RAGIONE_SOCIALE rappresentato e difeso dall ‘ Avvocato NOME COGNOME per procura in atti;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA;
– resistente – avverso l ‘ ORDINANZA n. 13386/2024 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il 15/5/2024;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere NOME COGNOME nell ‘adunanza in C amera di consiglio del 25/2/2025;
FATTI DI CAUSA
Il Fallimento RAGIONE_SOCIALE, con ‘ istanza ‘ depositata in data 31/5/2024, ha chiesto, a norma de ll’ art. 391 bis c.p.c., la correzione dell ‘ ordinanza in epigrafe nella parte in cui, alla pagina 2, righi 1 e 2, è indicato,
per mero errore materiale, quale provvedimento impugnato, ‘ il decreto nr. 1040/2016 pronunciato in data 26/5/2016 dal Tribunale di Catania ‘, in luogo di ‘ sentenza n. 1040/2016 della Corte di Appello di Palermo, Terza Sezione Civile, emessa il 20.04.2016 e depositata il 26.05.2016 ‘.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2.1. La Corte rileva che il ricorso contenente l’istanza di correzione non risulta notificato e ritiene, di conseguenza, che, in difetto di contraddittorio, l ‘ invocata correzione dell ‘ errore materiale non può essere disposta neppure d ‘ ufficio.
2.2. In tema di correzione degli errori materiali, infatti, l ‘ inammissibilità o improcedibilità del ricorso ex art. 391 bis , comma 1°, c.p.c., non impedisce alla Corte di cassazione di correggere d ‘ ufficio le proprie statuizioni, purché (a differenza di quanto emerge nel caso in esame) sia instaurato il contraddittorio e ricorrano le condizioni per l ‘ intervento emendativo, prevalendo l ‘ esigenza di rimediare all ‘ incoerenza tra la manifestazione formale della volontà giurisdizionale ed il suo reale contenuto (Cass. SU n. 4353 del 2023);
2.3. Il ricorso è, dunque, inammissibile.
P.Q.M.
La Corte così provvede: dichiara l ‘ inammissibilità del ricorso. Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della Prima Sezione