Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 16032 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 16032 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9477/2021 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in SALERNO ZONA VALLE PIANA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
CURATELA RAGIONE_SOCIALE N 71/2019, elettivamente domiciliato in SALERNO C.INDIRIZZO. C/O PEC, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
nonchè
contro
COGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOMECOGNOME NOME
-intimati- avverso ORDINANZA di CORTE D’APPELLO SALERNO n. 349/2021 depositata il 04/02/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/02/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Svolgimento del processo
Con ricorso notificato il 29/3/2021 RAGIONE_SOCIALE impugna innanzi alla Corte di cassazione la sentenza 862/2020 emessa dalla Corte d’appello di Salerno, depositata il 3/7/2020, unitamente all’ordinanza di correzione di errore materiale emessa in data 4 febbraio 2021, con la quale il collegio giudicante ha provveduto a correggere ex art. 287 c.p.c. il nominativo di COGNOME NOME, erroneamente indicato come NOME, e i nominativi di COGNOME NOME e NOME, erroneamente indicati come COGNOME
Resiste con controricorso il Fallimento RAGIONE_SOCIALE.
Il ricorrente deduce altresì che con precedente ricorso notificato il 29/9/2020 (iscritto al RG n. 26468/2020), ha impugnato la medesima sentenza con la quale è stata accolta, in riforma della sentenza di primo grado, la “Azione Revocatoria” della vendita per notar Salomi del 3.3.2008, Rep. n. 10735 e Racc. n. 3242′ .
La corte d’appello, accogliendo l’istanza di correzione ed emendando quella stessa sentenza con la quale aveva accertato e dichiarato la ”Improcedibilità della domanda proposta dagli appellanti principali NOME COGNOME e figli NOMECOGNOME avrebbe omesso di rilevare la loro carenza di legittimazione o interesse a far rilevare l’errore materiale de quo . L’accoglimento dell’istanza, pertanto, avrebbe travalicato i limiti decisionali di cui all’art. 287 c.p.c., costituendo “implicita revoca” della precedente declaratoria di “improcedibilità dell’appello principale” cui la Corte era pervenuta nella emendata sentenza che, pertanto, sarebbe stata “sostituita” dalla successiva decisione del 4.2.2021.
Motivi della decisione
Il ricorso è affidato a due motivi: -Motivo n. 1) : Violazione e falsa applicazione (ex art. 360 n. 3 c.p.c.) dell’art. 2901 e 2909 c.c., anche in riferimento all’art. 342 c.p.c. deducente l’asserita violazione del giudicato implicito formatosi sulla insussistenza del requisito soggettivo del consilium fraudis e in merito all’asserita insussistenza del presunto credito litigioso; -Motivo n. 2): Violazione e falsa applicazione (ex art. 360 n. 5 c.p.c.) degli artt. 112 e·132, n. 4, c.p.c. In merito all’accoglimento della richiesta di correzione di errore materiale formulata da soggetto asseritamente privo d’interesse al riguardo; e all’asserita revoca implicita della precedente declaratoria di improcedibilità dell’appello principale in conseguenza dell’accoglimento dell’istanza di correzione
Va rilevato che l’impugnazione ha ad oggetto il provvedimento di correzione materiale della sentenza, effettuata con l’impugnata ordinanza, nonché il merito della sentenza, sull’assunto che l’ordinanza de qua abbia inciso impropriamente sul contenuto della sentenza, mutandone le statuizioni. La Corte di merito, in particolare, ha corretto il nominativo di COGNOME NOMECOGNOME
erroneamente indicato come NOMECOGNOME e i nominativi di COGNOME NOME e NOME, erroneamente indicati come COGNOME.
I motivi, che per la loro stretta connessione al tema correlato ai limiti del provvedimento di correzione dell’errore materiale possono essere trattati congiuntamente, sono inammissibili.
Il provvedimento impugnato di correzione della sentenza non è sotto il profilo di contenuto e di forma una sentenza, mantenendo la natura e finalità di correzione di errore materiale, consistito nell’ erronea trascrizione dei nomi delle parti che hanno partecipato all’azione revocatoria, cui poi è subentrato il fallimento in luogo degli originari creditori.
Sotto il profilo dei principi da applicarsi nel caso in questione, l’impugnazione della sentenza relativamente alla parte corretta in esito al procedimento di correzione di omissioni o errori materiali o di calcolo, a norma dell’art. 288, quarto comma, cod. proc. civ., può essere proposta nel termine ordinario decorrente dal giorno in cui è stata notificata l’ordinanza di correzione, e può avere ad oggetto solo la verifica della legittimità ed esattezza della disposta correzione e non anche il merito della sentenza impugnata. Di contro, l’impugnazione della sentenza oggetto di correzione relativa al merito della sentenza va proposta, a pena di inammissibilità, nel termine ordinario decorrente dalla data della sentenza stessa e non della correzione (Cass.Sez. 6 -1, Ordinanza n. 20691 del 01/09/2017; Cass. 07/12/2004, n.22933; Cass. 30/08/2013, n. 19987).
La sentenza oggetto di correzione risulta essere stata già impugnata con separato ricorso per cassazione (R.G. n. 26468/2020), il cui procedimento è stato separatamente definito con ordinanza di questa Corte n. 36453/2023 recante
declaratoria di estinzione del procedimento in seguito alla mancata opposizione del ricorrente alla proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c.).
Pertanto sul merito della decisione si è formato il giudicato.
Il procedimento di correzione degli errori materiali ex artt. 287, 288 e 391 -bis c.p.c. della sentenza che si è medio tempore instaurato, ha natura sostanzialmente amministrativa e non è diretto a incidere, anche in situazione di contrasto tra le parti, sull’assetto di interessi già regolato dal provvedimento corrigendo (Cass.SU 29432/2024).
La Corte d’appello, pertanto, sollecitata a provvedere alla correzione da parti che comunque avevano partecipato al giudizio, ha considerato sussistere le condizioni e l’interesse per provvedere, con ordinanza, alla correzione dei nominativi di due parti processuali e di quello della parte dichiarata non legittimata a partecipare al processo, e ciò in assenza di alcuna opposizione sul punto da parte del fallimento. Pertanto ha provveduto a correggere il provvedimento, emendando gli errori materiali di trascrizione dei nomi delle parti indicati nella parte motiva e nel dispositivo.
Da tale circostanza non è possibile desumere, come indicato nel ricorso, che, accogliendo l’istanza di correzione formulata dai precedenti attori, creditori agenti in proprio (ai quali è successivamente subentrato ex lege il fallimento RAGIONE_SOCIALE in persona del curatore), la Corte d’appello abbia inteso modificare il provvedimento con cui COGNOME NOME (erroneamente indicato con il nome di NOME) è stato dichiarato privo della legittimazione passiva, mancando nel provvedimento impugnato una statuizione in tal senso, e sussistendo comunque un interesse generale (appunto di tipo amministrativo), che ben può essere rappresentato dalle parti che hanno a diverso titolo
partecipato al giudizio, alla correzione del nominativo indicato nella parte motiva della sentenza; né, a maggior ragione, è parimenti sostenibile che l’accoglimento di un’istanza di correzione di errori di trascrizione puramente formali, presentata dagli originari creditori cui è subentrato il fallimento, in assenza di opposizione da parte del fallimento idoneamente interpellato sul punto, abbia inteso altrettanto implicitamente incidere sul merito e contenuto della sentenza, comunque inoppugnabilmente pronunciata nei confronti del fallimento, e ciò in considerazione della natura sostanzialmente amministrativa del procedimento di correzione.
Contrariamente a quanto assunto nei motivi, l’ordinanza in questione ha avuto ad oggetto solo la verifica dei denunciati errori materiali, e non anche il merito della sentenza impugnata. Pertanto, il provvedimento assunto è legittimo, posto che la legittimazione attiva a promuovere il procedimento di correzione della sentenza va considerata alla stregua dell’interesse della parte a ottenere la correzione di errori materiali, non potendo la preliminare valutazione di ammissibilità dell’istanza di correzione incidere sull’assetto di interessi già regolato dal provvedimento corrigendo (cfr. Cass.SU 29432/2024).
Alla luce di quanto sopra, va dichiarata l’inammissibilità dei motivi avverso la disposta correzione della sentenza, sul rilievo che l’ordinanza de qua è legittima in quanto si è limitata a correggere meri errori materiali nella trascrizione dei nomi di alcune parti del processo, indicati nella sentenza, non risultando in grado di incidere, quanto al suo contenuto e alla legittimazione riconosciuta a parti estromesse dal processo a proporre la relativa istanza, sul contenuto della decisione assunta, travalicando i limiti del giudicato.
Al suddetto rilievo di inammissibilità dell’impugnazione dell’ordinanza de qua , segue l’inammissibilità dei motivi correlati all’assunta modifica della sentenza oggetto di correzione.
Atteso l’esito del ricorso, il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, sulla base delle tariffe in uso, stante la sua soccombenza, in favore del Fallimento controricorrente.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 7,200,00, di cui € 7.000,00 per compensi, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore del Fallimento controricorrente.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del/la ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13 .
Così deciso in Roma, il 7/2/2025