Correzione Errore Materiale: Limiti e Inammissibilità
La procedura di correzione errore materiale è uno strumento essenziale nel nostro ordinamento, ma i suoi confini sono netti e invalicabili. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre l’occasione per approfondire quando questo rimedio può essere utilizzato e, soprattutto, quando è destinato a essere dichiarato inammissibile. Il caso in esame riguarda l’omessa liquidazione del compenso per un difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato, un’ipotesi che solleva importanti questioni procedurali.
I Fatti del Caso
Un lavoratore, dopo aver visto rigettato il proprio ricorso per cassazione contro una società di servizi ambientali, si trovava di fronte a un’ordinanza che, pur condannandolo alle spese, non provvedeva a liquidare il compenso spettante al suo difensore, ammesso al patrocinio a spese dello Stato. L’avvocato, ritenendo tale omissione un mero errore materiale, ha presentato un ricorso ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c. per ottenerne la correzione.
La tesi del difensore era che la mancata liquidazione delle competenze, nonostante la specifica istanza depositata, costituisse un’omissione suscettibile di correzione, in quanto non incideva sulla sostanza della decisione ma si limitava a colmare una lacuna formale del provvedimento.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in commento, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Gli Ermellini hanno ribadito un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità: la procedura di correzione degli errori materiali non può essere utilizzata per sanare vizi che attengono alla formazione della volontà del giudice o per integrare omissioni che hanno un impatto sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione.
La Corte ha inoltre dichiarato che non vi era luogo a provvedere sulle spese del procedimento di correzione, dato che la società intimata non aveva svolto attività difensiva.
Le motivazioni: i limiti della correzione errore materiale
Il cuore della decisione risiede nella distinzione fondamentale tra errore materiale e errore decisionale. La Corte ha spiegato che il procedimento di correzione, disciplinato dall’art. 287 c.p.c., serve esclusivamente a ripristinare la corrispondenza tra l’intenzione del giudice (l’ideazione) e la sua manifestazione esteriore nel testo del provvedimento (la rappresentazione grafica). Si tratta di rimediare a sviste, lapsus calami, errori di calcolo o omissioni puramente materiali che non alterano il pensiero del giudicante.
Nel caso di specie, l’omessa liquidazione del compenso per il patrocinio a spese dello Stato non è stata considerata un errore materiale. Si tratta, piuttosto, di un’omissione che incide sul contenuto decisionale del provvedimento. La liquidazione di un compenso è un atto volitivo del giudice, non una mera trascrizione. La sua mancanza, quindi, non rappresenta una divergenza tra volontà e scrittura, ma un’assenza di volontà su quel punto specifico.
La Cassazione ha inoltre chiarito quale sia la sede corretta per ottenere la liquidazione di tali compensi. Citando l’art. 83 del DPR n. 115/2002 (Testo Unico sulle spese di giustizia), ha specificato che la competenza spetta:
1. Al giudice di rinvio, se la Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza.
2. Al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato a seguito della decisione della Cassazione.
3. Al giudice che sarebbe stato competente per il rinvio, nel caso in cui la Cassazione decida la causa nel merito.
Di conseguenza, la richiesta di liquidazione non poteva essere avanzata tramite la procedura di correzione davanti alla stessa Corte di Cassazione.
Conclusioni: implicazioni pratiche
Questa ordinanza rafforza un principio cardine della procedura civile: la netta separazione tra i mezzi di impugnazione e i rimedi conservativi come la correzione dell’errore materiale. I difensori devono prestare la massima attenzione alla natura del vizio che intendono far valere. Se l’errore è puramente formale (un nome sbagliato, un calcolo errato, un’omissione materiale palese), la via della correzione è percorribile. Se, invece, il provvedimento omette di pronunciarsi su una domanda o su un capo della decisione, si entra nel campo dell’errore decisionale (omessa pronuncia), che deve essere fatto valere con i mezzi di impugnazione ordinari, non con un’istanza di correzione.
Per gli avvocati che operano in regime di patrocinio a spese dello Stato, la pronuncia è un’utile guida: la richiesta di liquidazione del compenso per il giudizio di cassazione deve essere indirizzata al giudice competente secondo le regole del Testo Unico sulle spese di giustizia, e non può essere surrogata da un’istanza di correzione dell’ordinanza della Suprema Corte.
È possibile utilizzare la procedura di correzione errore materiale per rimediare all’omessa liquidazione del compenso per il patrocinio a spese dello Stato?
No. Secondo la Corte di Cassazione, l’omessa liquidazione del compenso non costituisce un errore materiale suscettibile di correzione, ma un’omissione che incide sul contenuto decisionale del provvedimento.
Qual è la differenza tra un errore materiale e un errore decisionale?
L’errore materiale è una discrepanza tra l’intenzione del giudice e la sua stesura grafica nel provvedimento (es. un errore di calcolo o un nome sbagliato). L’errore decisionale, invece, riguarda il contenuto concettuale e sostanziale della decisione, come l’omessa pronuncia su una domanda, e non può essere corretto con la procedura ex art. 287 c.p.c.
A quale giudice spetta la competenza per liquidare il compenso dell’avvocato in caso di patrocinio a spese dello Stato in un giudizio di Cassazione?
La competenza, ai sensi dell’art. 83 del DPR n. 115/2002, spetta al giudice di rinvio, a quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, oppure a quello che sarebbe stato competente per il rinvio nel caso di decisione nel merito da parte della Cassazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 30527 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 30527 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso 55-2025 proposto da:
COGNOME NOME , rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE ;
– intimata –
per la correzione dell’ordinanza n. 27610/2024 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 24/10/2024 R.G.N. 6079/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/07/2025 dal AVV_NOTAIO.
Oggetto
Correzione errore materiale
R.G.N. 55/2025
Cron. Rep. Ud 03/07/2025 CC
RILEVATO CHE
1. con ricorso ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c. del difensore di NOME COGNOME è stata richiesta la correzione materiale dell’ordinanza di questa Corte n. 27610 del 2024, che ha rigettato il ricorso per cassazione proposto nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, condannando il soccombente al pagamento delle spese; non ha svolto attività difensiva la società e parte ricorrente ha comunicato memoria;
CONSIDERATO CHE
1. con il ricorso il difensore del NOME lamenta che, nonostante fosse stata depositata istanza per la liquidazione del compenso ai sensi del DPR n. 115/2002, l’ordinanza non ha provveduto ‘alla liquidazione delle competenze secondo quanto previsto in tema d i patrocinio a spese dello Stato’, deducendo che ‘l’omessa liquidazione delle competenze costituisce un errore materiale suscettibile di correzione’;
2. il ricorso è inammissibile;
secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (tra molte v. Cass. n. 16877 del 2020, con la giurisprudenza ivi richiamata), invero, il procedimento per la correzione degli errori materiali di cui all’art. 287 c.p.c. è esperibile per ovviare ad un difetto di corrispondenza fra l’ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, chiaramente rilevabile dal testo stesso del provvedimento mediante il semplice confronto della parte del documento che ne è inficiata con le considerazioni contenute in motivazione, senza che possa incidere sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione;
alla luce di tali principi, si desume, quindi, che al procedimento di correzione è demandata la funzione di ripristinare la corrispondenza tra quanto il provvedimento ha inteso dichiarare e quanto ha formalmente dichiarato, in dipendenza proprio dell’errore o dell’omissione materiali, e non, quindi, di porre rimedio ad un eventuale vizio di formazione della volontà del giudice;
nella specie alcun errore materiale è ravvisabile, atteso che, per la giurisprudenza di questa Corte, secondo la disciplina di cui al DPR n. 115/2002 la competenza sulla liquidazione degli onorari al difensore per il ministero prestato nel giudizio di cassazione spetta, ai sensi dell’art. 83 del suddetto decreto, come modificato dall’art. 3 della legge n. 25 del 2005, al giudice di rinvio oppure a quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato a seguito dell’esito del giudizio di cassazione ovvero, nel caso di cassazione e decisione sul merito, a quello che sarebbe stato il giudice di rinvio ove non vi fosse stata decisione nel merito (Cass. n. 13935 del 2017, Cass. n. 11028 del 2009; Cass. n. 23007 del 2010);
non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (cfr. Cass. sez. un. n. 29432 del 2024), non avendo peraltro la società svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 3 luglio 2025
La Presidente AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME