Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 2521 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 2521 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso RG n. 13959 anno 2023 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME e dall’avvocato NOME COGNOME, presso il quale è domiciliata;
parte istante
contro
RAGIONE_SOCIALE , già rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
parte controricorrente nel giudizio di cassazione
concernente l’ordinanza n. 17995/2023 della Suprema Corte di cassazione depositata il giorno 22 giugno 2023.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 1 dicembre 2023 dal consigliere relatore AVV_NOTAIO
NOME.
LA CORTE OSSERVA
Con ordinanza n. 17995/2023, pubblicata il 22 giugno 2023, questa Corte ha rigettato il ricorso presentato dalla RAGIONE_SOCIALE e ha condannato quest’ultima al pagamento , in favore di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, delle spese del giudizio di legittimità, che ha liquidato in euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 e agli accessori di legge.
RAGIONE_SOCIALE ha domandato la correzione dell’errore materiale in cui sarebbe incorsa la Corte: errore che ha dedotto essere fondato sull’inesatto apprezzamento del valore della causa, il quale, come indicato specificatamente a pag. 2 del ricorso per cassazione, sarebbe stato di euro 21.098,02.
─ L’iniziativa di RAGIONE_SOCIALE , da qualificarsi come sollecitazione all’attivazione officiosa della Corte nel senso della correzione dell’errore materiale ex art. 391 bis , comma 1, c.p.c. ─ visto che lo stesso non è stato notificato a controparte e la notificazione stessa è stata disposta dal Presidente del collegio proprio in vista della possibile adozione del provvedimento emendativo ─ , non può aver seguito.
Il procedimento per la correzione degli errori materiali di cui all’art. 287 c.p.c. è infatti esperibile per ovviare ad un difetto di corrispondenza fra l’ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, chiaramente rilevabile dal testo stesso del provvedimento mediante il semplice confronto della parte del documento che ne è inficiata con le considerazioni contenute nella motivazione, senza che possa incidere sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione (Cass. 11 agosto 2020, n. 16877, proprio in fattispecie in cui la correzione era stata disposta sull’erroneo
presupposto che il valore della causa fosse pari a un importo piuttosto che a un altro). Nel caso in esame il supposto errore non si ricava dal testo del provvedimento, facendo la ricorrente questione dell’asserita necessità di liquidare le spese in ragione di un dato importo (ricavato, oltretutto, dai valori medi ─ senza che una liquidazione sulla base di tali valori possa ritenersi in alcun modo necessitata ─ e mancando di considerare le possibili maggiorazioni contemplate dall’ art. 4 d.m. n. 55/2014).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile l’istanza .
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª Sezione