Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 1795 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 1795 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso 6922-2013 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
PALAZZOLO SANDRO;
– intimato – per la correzione dell’ordinanza n. 2593/2018 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il 02/02/2018 R.G.N. 6922/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/01/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
R.G.N. 6922/2013
COGNOME.
Rep.
Ud. 09/01/2024
CC
CONSIDERATO CHE
la Corte di Cassazione ha accolto, con ordinanza n. 2593 del 2018, il ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE nei confronti di NOME COGNOME, cassando la sentenza n. 19 del 2012 della Corte di appello di Milano;
in particolare, il dispositivo della decisione recita: «la Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata; decidendo nel merito, rigetta le domande introduttive del giudizio. Compensa le spese del procedimento di merito e condanna il controricorrente al pagamento delle spese di lite a favore della società ricorrente, liquidate in euro 200,00 per esborsi e euro 4.000,00 per compensi professionali oltre spese generali al 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.»
RILEVATO CHE
l’art. 13, comma 1 -quater, vigente ratione temporis, recita: «Quando l’impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso»; pertanto, il contributo unificato atti giudiziari costituisce un obbligo normativo di rimborso che deriva automaticamente dalla soccombenza (in rito o nel merito) della parte ricorrente;
nel caso di specie, la società ricorrente è risultata, in sede di legittimità, totalmente vittoriosa, in quanto -come risulta chiaramente dalla motivazione e dal dispositivo della ordinanza – la sua impugnazione è stata integralmente accolta, e non sussistono, dunque, i requisiti normativi per l’applicazione della suddetta disposizione di legge: il richiamo delle disposizioni vigenti in materia di contributo unificato costituisce una statuizione di natura accessoria ed a contenuto normativamente obbligato, che richiede al giudice una mera operazione tecnicoesecutiva, da svolgersi sulla base di presupposti e parametri oggettivi, con conseguente ammissibilità del procedimento di correzione di errore materiale di cui agli artt. 287 e ss. cod. proc. civ.;
il dispositivo della ordinanza n. 2593/2018 va, pertanto, corretto con l’eli minazione di tutto il seguente periodo «Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13».
P.Q.M.
La Corte dispone che il dispositivo della ordinanza n. 2593/2018 sia corretto con l’eli minazione di tutto il seguente periodo «Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13».
Dispone, altresì, che la correzione sia annotata, a cura della cancelleria, sull’originale della predetta ordinanza. Dispone che
la presente ordinanza sia comunicata ad entrambe le parti del procedimento R.G. n. 6922/2013.
Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale del 9 gennaio