Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 1826 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 1826 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/01/2025
ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE
rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO
Sul l’istanza di correzione di errore materiale proposta da: COGNOME, con studio in ROMA, INDIRIZZO
ricorrente nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sindaco pro tempore intimato per la correzione dell ‘ ordinanza n. 21527 del 2024 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 31 luglio 2024, R.G.N. 26934/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/12/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO
AVV_NOTAIO , nella qualità di difensore di COGNOME NOME, ha chiesto procedersi alla correzione dell’errore materiale presente nell’intestazione dell’ordinanza di questa Corte n. 21527 del 2024, pubblicata il 31 luglio 2024, con cui veniva definito il giudizio iscritto al reg. gen. civ. n. 26934 del 2019.
N ella predetta ordinanza alla pagina 1 si legge: ‘COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende;’
L ‘ordinanza è affetta da evidente errore materiale nella parte in cui viene riportato il nome del ricorrente, atteso che lo stesso si chiama COGNOME NOME.
Il Comune di Castelforte a cui è stata comunicata la fissazione della adunanza camerale è rimasto intimato .
CONSIDERATO
In considerazione di quanto sopra l’istanza di correzione di errore materiale va accolta, disponendosi che nella intestazione della ordinanza di questa Corte n. 21527 del 2024, pubblicata in data 31 luglio 2024, sia corretto il nome del ricorrente sostituendosi al nome attualmente presente –COGNOME NOME -il nome corretto: COGNOME NOME.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali non essendo la relativa pronuncia ammessa nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui all’art. 287, c.p.c., perché la natura ordinatoria e sostanzialmente amministrativa del provvedimento che accoglie o rigetta l’istanza di correzione non consente di riconoscere la presenza dei presupposti richiesti dall’art. 91 c.p.c., che si riferiscono
ad un procedimento contenzioso idoneo a determinare una posizione di soccombenza (fra le tante: Cass. n. 28610 del 6 novembre 2019; Cass. 8 giugno 2023, n. 16221; Cass. n. 27449 del 2024, Cass., S.U., n. 29432 del 2024).
P.Q.M.
La Corte dispone che nella intestazione della ordinanza di questa Corte n. 21527 del 2024, pubblicata in data 31 luglio 2024, il nome del ricorrente sia corretto nel seguente modo: COGNOME NOME. Dispone, altresì, che la correzione sia annotata, a cura della cancelleria, sull’originale della predetta ordinanza.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Lavoro