Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 6937 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 6937 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso 23803-2015 proposto da:
COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, tutti elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
Oggetto
R.G.N. 23803/2015
COGNOME.
Rep.
Ud. 21/01/2025
CC
– controricorrente –
per la correzione dell’ordinanza n. 15593/2022 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 16/05/2022 R.G.N. 23803/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/01/2025 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO CHE
con ricorso proposto da COGNOME NOME è stata disposta la trattazione all’adunanza odierna del procedimento Rg. n. 23803/2015 per la correzione di errore materiale, ai sensi dell’art. 391bis c.p.c.;
in effetti il nominativo dell’istante, per mero errore materiale, non è stato riportato nell’incipit del ricorso proposto in data 22.9.2023 con cui era stata impugnata la sentenza n.84/2015 resa dalla Corte di appello di Messina nel giudizio iscritto al n. 1860/2012 R.G.L., pur avendo la ricorrente partecipato al giudizio e rilasciato la procura speciale al difensore con indicazione della sentenza che intendeva impugnare con ricorso per cassazione;
la controparte RAGIONE_SOCIALE nel proprio controricorso aveva preso posizione anche nei confronti dell’istante;
questa Corte di Cassazione nell’emettere l’ordinanza n. 15593/2022 con cui ha deciso il ricorso non ha inserito il nominativo COGNOME NOME tra le parti del procedimento;
il successivo giudizio è stato riassunto dinnanzi alla Corte di Appello di Messina anche nei confronti dell’istante ed è stato iscritto al n.NUMERO_DOCUMENTO R.G.;
il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c.
CONSIDERATO CHE
per le ragioni anzidette ricorrono i presupposti per provvedere al la correzione dell’errore materiale di cui sopra e va quindi disposto l’inserimento tra le parti ricorrenti delle generalità di COGNOME NOME nell’intestazione dell’ordinanza n. 15593/2022;
P.Q.M.
Visto l’art. 391bis c.p.c., accoglie il ricorso per la correzione di errore materiale e dispone che nell’intestazione de ll’ordinanza n. 15593/2022 emessa da questa Corte di Cassazione vengano inserite, tra le parti ricorrenti, le generalità di COGNOME NOME nata a Santa Teresa di Riva il DATA_NASCITA; nulla per le spese.
Manda l a Cancelleria di annotare la correzione sull’originale dell’ordinanza.
Così deciso nella camera di consiglio in Roma il 21.1.2025