Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 6937 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 6937 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 15/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso 23803-2015 proposto da:
COGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME COGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME COGNOME NOMECOGNOME tutti elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME
– ricorrenti –
contro
CONSORZIO RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
Oggetto
R.G.N. 23803/2015
COGNOME
Rep.
Ud. 21/01/2025
CC
– controricorrente –
per la correzione dell’ordinanza n. 15593/2022 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 16/05/2022 R.G.N. 23803/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/01/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
con ricorso proposto da NOME è stata disposta la trattazione all’adunanza odierna del procedimento Rg. n. 23803/2015 per la correzione di errore materiale, ai sensi dell’art. 391bis c.p.c.;
in effetti il nominativo dell’istante, per mero errore materiale, non è stato riportato nell’incipit del ricorso proposto in data 22.9.2023 con cui era stata impugnata la sentenza n.84/2015 resa dalla Corte di appello di Messina nel giudizio iscritto al n. 1860/2012 R.G.L., pur avendo la ricorrente partecipato al giudizio e rilasciato la procura speciale al difensore con indicazione della sentenza che intendeva impugnare con ricorso per cassazione;
la controparte Consorzio per le Autostrade Siciliane nel proprio controricorso aveva preso posizione anche nei confronti dell’istante;
questa Corte di Cassazione nell’emettere l’ordinanza n. 15593/2022 con cui ha deciso il ricorso non ha inserito il nominativo NOME tra le parti del procedimento;
il successivo giudizio è stato riassunto dinnanzi alla Corte di Appello di Messina anche nei confronti dell’istante ed è stato iscritto al n.554/2022 R.G.;
il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c.
CONSIDERATO CHE
per le ragioni anzidette ricorrono i presupposti per provvedere al la correzione dell’errore materiale di cui sopra e va quindi disposto l’inserimento tra le parti ricorrenti delle generalità di NOME nell’intestazione dell’ordinanza n. 15593/2022;
P.Q.M.
Visto l’art. 391bis c.p.c., accoglie il ricorso per la correzione di errore materiale e dispone che nell’intestazione de ll’ordinanza n. 15593/2022 emessa da questa Corte di Cassazione vengano inserite, tra le parti ricorrenti, le generalità di NOME nata a Santa Teresa di Riva il 19.09.1957; nulla per le spese.
Manda l a Cancelleria di annotare la correzione sull’originale dell’ordinanza.
Così deciso nella camera di consiglio in Roma il 21.1.2025