Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 14562 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 14562 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: AMATORE NOME
Data pubblicazione: 24/05/2024
ORDINANZA
sulla istanza di correzione n. 23050-2023 r.g. tra:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappres. p.t., nonché NOME COGNOME in proprio, elettivamente domiciliati in Roma, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappres. e difesi dall’AVV_NOTAIO, per procura speciale in atti;
FALLIMENTO della RAGIONE_SOCIALE, in persona del curatore p.t., elett.te domic. presso l’AVV_NOTAIO, rappres. e difeso dall’AVV_NOTAIO, per procura speciale in calce al controricorso;
-controricorrente-
e
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappres. p.t.; Procura della Repubblica presso il Tribunale di Padova; Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Venezia; Procura Generale della Repubblica presso la Corte Suprema di Cassazione;
-intimati –
per la correzione dell’errore materiale della ordinanza n. 19806/2023 del 12.7.2023 della Suprema Corte di Cassazione; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/4/2024 dal AVV_NOTAIO;
RILEVATO E CONSIDERATO CHE
-con sentenza n. 48/2019 del 28.3.2019 il Tribunale di Padova dichiarò il fallimento della RAGIONE_SOCIALE con socio unico ;
con ricorso ex art. 18 e 162 l.fall., notificato alla Curatela il 30.4.2019, la RAGIONE_SOCIALE con socio unico e il suo NOME.U. Sig. NOME COGNOME chiesero alla Corte d’Appello di Venezia la revoca della dichiarazione di fallimento;
con sentenza n. 3042/2019 dd. 27.6-19.7.2019, la Corte rigettò il reclamo;
con ricorso ex art. 18 l.fall., la RAGIONE_SOCIALE con socio unico, in persona dell’A.U. NOME COGNOME, nonché NOME COGNOME in proprio, chiesero la cassazione della predetta sentenza n. 3042/2019 dd. 27.6-19.7.2019 C.d.A.Venezia; -con ordinanza n. 19806/2023 del 12.7.2023, la Corte di Cassazione dichiarò inammissibile il ricorso e condannò ‘la parte ricorrente al pagamento’, in favore del Fallimento controricorrente, ‘delle spese del giudizio’;
con istanza inoltrata presso la Cancelleria della Prima Sezione Civile, il Fallimento indicato in epigrafe segnalava che nell’epigrafe della precitata ordinanza n. 19806/2023 del 12.7.2023 NOME COGNOME non era indicato quale ‘ricorrente’, cosicché il dispositivo di condanna della ‘parte ricorrente al pagamento …delle spese del giudizio’ non risultava riferibile all’ex -A.U. della Fallita, ma soltanto alla RAGIONE_SOCIALE con socio unico;
la procura speciale ex art. 365 c.p.c. era stata sottoscritta da NOME COGNOME ‘in proprio’ (oltre che nella ‘qualità di legale rappresentante pro tempore ed Amministratore Unico’ della RAGIONE_SOCIALE), e il ricorso introduttivo del giudizio dinanzi a questa Corte era stato esplicitamente redatto ‘nell’interesse del Sig. NOME COGNOME‘;
-risultano evidenti il mero lapsus calami consistente nella mancata indicazione di NOME COGNOME quale parte ricorrente e la dedotta esigenza di integrare l’epigrafe dell’ordinanza n. 19806/2023 del 12.7.2023 e il suo
dispositivo, con l’esplicita menzione d i NOME COGNOME quale parte ricorrente e obbligata alla rifusione delle spese di lite;
P.Q.M.
dispone la correzione ex artt. 287 e ss. c.p.c. del l’ordinanza n. 19806/2023 del 12.7.2023, resa nel procedimento R.G. n. 24497/2019, nel senso di inserire nell’epigrafe, quale parte ricorrente, il nominativo ‘NOME COGNOME‘ e, nel dispositivo, dopo la locuzione ‘condanna la parte ricorrente’, la dicitura ‘RAGIONE_SOCIALE‘ .
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Roma, il 16.4.2024