Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 8925 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 8925 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 04/04/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 19530/2024 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappres. p.t. rappresentata e difesa d all’avv. NOME COGNOME per procura speciale in atti;
-ricorrente
–
-contro-
RAGIONE_SOCIALE società a responsabilità limitata con socio unico, in persona del legale rappres. p.t.;
-intimata- avverso l’ordina nza n. 18514/2024 della Corte di Cassazione, pubblicata l’8 .05.2024;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/02/2025 dal Cons. rel., dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
RAGIONE_SOCIALE ha chiesto la correzione degli errori materiali contenuti nell’ordinanza della Corte di Cassazione, pubblicata l’8.5.2024, emessa nel giudizio tra le parti indicate in epigrafe, che ha cassato la decisione impugnata con rinvio della causa presso la Corte di Appello di L’Aquil a.
RITENUTO CHE
Il ricorso depositato, iscritto a ruolo, non risulta notificato alla controparte.
Al riguardo, va osservato che Il mero deposito dell’istanza di correzione di una pronuncia della Corte di cassazione, proposta dalla parte che non ne curi la notifica e gli ulteriori adempimenti, deve ritenersi inammissibile, non potendo introdursi legittimamente un “tertium genus” di procedimento rispetto a quelli previsti dall’art. 391 bis c.p.c.; tuttavia, qualora a tale istanza abbia fatto seguito l’iscrizione a ruolo d’ufficio, la stessa si converte nel procedimento officioso di correzione, previsto dalla stessa disposizione, e la notifica alle parti originarie, a cura della cancelleria, della proposta del relatore e del decreto di fissazione dell’adunanza camerale, con facoltà di depositare memorie, deve ritenersi sufficiente all’integrazione del contraddittorio (Cass., n. 17565/2022).
In tema di correzione degli errori materiali, l’inammissibilità o improcedibilità del ricorso ex art. 391 bis, comma 1, c.p.c., non impedisce alla Corte di cassazione di correggere d’ufficio le proprie statuizioni, purché sia instaurato il contraddittorio e ricorrano le condizioni per l’intervento emendativo, prevalendo l’esigenza di rimediare all’incoerenza tra la manifestazione formale della volontà giurisdizionale ed il suo reale contenuto (SU, n. 4353/2023).
Nella specie, il ricorso, sebbene iscritto a ruolo, non risulta notificato; pertanto, in applicazione del richiamato orientamento, deve essere instaurato il contraddittorio con la notifica alla controparte.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, fissando termine di gg. 30 per la notifica del ricorso.
Così deciso nella camera di consiglio del 26 febbraio 2025.