Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 28162 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 28162 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: AMATORE NOME
Data pubblicazione: 31/10/2024
ORDINANZA
sui ricorsi riuniti di cui ai n.n. 16086-2020 e 3651-2021 r.g. proposti da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME.
ricorrente
e controricorrente (nel ricorso riunito) contro
RAGIONE_SOCIALE IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente e ricorrente (nel giudizio riunito)- avverso il decreto del Tribunale di Milano, depositato in data 25.2.2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3/10/2024 dal AVV_NOTAIO;
FATTI DI CAUSA
1.Con il decreto qui impugnato (e datato 14 febbraio 2024) il Tribunale di Milano ha accolto parzialmente l’opposizione allo stato passivo presentata da RAGIONE_SOCIALE, nei confronti di RAGIONE_SOCIALE in amministrazione straordinaria, avverso il provvedimento del g.d., con il quale quest’ultimo aveva escluso la richiesta ammissione in via prededuttiva al credito insinuato, avendo ritenuto il giudice monocratico che la RAGIONE_SOCIALE istante non avesse assolto l’onere sulla stessa incombente di dimostrare la riconducibilità della prestazione assolta (e fonte della pretesa creditoria) alle prescrizioni del piano di cui al DPCM 14 marzo 2014.
1.1 Il Tribunale ha rilevato, per quanto qui ancora di interesse, che, in relazione agli elementi costitutivi della prededuzione prevista dall’art. 3 , comma 1 ter, d.lgs. 347/2003 : (i) la debitrice RAGIONE_SOCIALE in amministrazione s traordinaria doveva essere un’impresa che gestiva almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale individuato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’art . 1 D.L. 207/2012; (ii) la creditrice doveva essere una RAGIONE_SOCIALE individuata sulla base dei parametri di cui alla raccomandazione 203/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003; (iii) il credito doveva trovare fonte in un contratto stipulato prima che la debitrice fosse stata posta in a.s.; (iv) la prestazione resa dalla RAGIONE_SOCIALE doveva connotarsi per essere stata necessaria al risanamento ambientale, alla sicurezza e alla continuità dell’attività degli impianti produttivi essenziali della debitrice, oppure, alternativamente, riferirsi al risanamento ambientale, alla sicurezza e all’attuazione degli interventi in materia di tutela dell’ambiente e della salute di cui al Decreto del Presidente Consiglio dei Ministri del 14 marzo 2014; tanto premesso il Tribunale ha osservato che: (a) quanto alle pretese relative alle prestazioni rese e relative alle fatture NUMERO_DOCUMENTO, NUMERO_DOCUMENTO, NUMERO_DOCUMENTO, in quanto relative ad interventi di cui al DPCM 14.3.2014 (attuazione prescrizioni A.I.A.), non vi era più contestazione tra le parti, con la conseguenza che il relativo credito doveva essere ammesso in via prededuttiva; (b) per le ulteriori prestazioni necessarie alla sicurezza e alla continuità dell’attività
degli impianti essenziali RAGIONE_SOCIALE, occorreva evidenziare che la parte opposta aveva rassegnato agli atti del giudizio una relazione tecnica, costituendo detto documento difese tecniche utilizzabili dal giudice per ricavarne elementi di giudizio alla pari di indizi ex art. 116 c.p.c.; (c) la relazione descriveva il cd. ciclo produttivo dell’acciaio, evidenziando la rappresentazione di un sistema meccanico che utilizza le materie prime, originarie, prodotte in loco (il cd. coke) o raffinate (il cd. processo di agglomerazione), le quali vengono convogliate nell’altoforno (da quest’ultimo fuoriesce la ghisa liquida, che viene immessa nell’acciaieria e, all’esito del processo di colata continua, è trasformata in bramma di acciaio); (d) da tale relazione si evinceva che le prestazioni svolte dalla ricorrente avevano avuto ad oggetto: per la più parte (euro 2.811.880,09) lavori di forniture meccaniche e/o montaggi meccanici eseguiti su impianti produttivi non essenziali e per altra parte (euro 664.446,16) lavori di forniture meccaniche e/o montaggi meccanici eseguiti su impianti produttivi compresi nel perimetro di quelli essenziali, in quanto afferenti alla cd. area a caldo.
1.3 Con successivo decreto il Tribunale di Milano – in accoglimento della istanza di correzione di errore materiale avanzata in data 4.03.2020 da parte di RAGIONE_SOCIALE del precedente decreto n. 1737/2020 (reso dal medesimo Tribunale ed emesso in data 14 febbraio 2020) – ha corretto il detto provvedimento nel senso che laddove nella motivazione, a pag. 4 rigo 8, si leggeva euro 2811880,09 doveva invece leggersi euro 2.369.502,12 e alla riga 9 anziché leggersi ‘non essenziali’ doveva invece leggersi ‘essenziali’ e nel p.q.m. doveva aggiungersi dopo ‘nonché di euro 664.446’ anche ‘ed euro 2.396.502,12’. Riteneva il Tribunale di dover qualificare come errore materiale la determinazione, nel predetto primo decreto, come ‘non essenziali’ le prestazioni invece ritenute ‘essenziali’ nella relazione tecnica versata in atti dall ‘ opposta e delle quali dunque il Tribunale aveva dato una lettura errata tramite una svista riconducibile al paradigma dell’errore materiale.
Il primo decreto, pubblicato il 25.2.2020, è stato impugnato da RAGIONE_SOCIALE con ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui RAGIONE_SOCIALE in amministrazione straordinaria ha resistito con controricorso.
Il successivo decreto di correzione di errore materiale è stato anch’esso impugnato, questa volta da RAGIONE_SOCIALE in amministrazione straordinaria, con ricorso affidato ad un solo motivo, cui la RAGIONE_SOCIALE ha replicato con controricorso.
Con provvedimento del 3.10.2024, questa Corte ha disposto la riunione tra i due ricorsi sopra indicati in epigrafe.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo di cui al ricorso rg 16086-2020 la RAGIONE_SOCIALE ricorrente RAGIONE_SOCIALE lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., la nullità del decreto impugnato per omessa motivazione, anche in violazione dell’art. 99, nono ed undicesimo comma l. fall., dell’art. 116 c .p.c. e dell’art. 111, sesto comma, Cost.
1.1 Secondo la ricorrente, il decreto impugnato sarebbe assolutamente carente, anche sotto l’aspetto grafico e materiale, di motivazione, neppure tacita ovvero apparente, atta a giustificare le ragioni dell’omesso apprezzamento e del conseguente rigetto delle ragioni che sostenevano il suo diritto all’ammissione al passivo.
Con il secondo mezzo si deduce il vizio di omesso esame di un fatto storico avente carattere decisivo, oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360, primo comma cpc, n. 5, per violazione dell’art. 115 c.p.c.
2.1 Sostiene la RAGIONE_SOCIALE ricorrente che, qualora il Tribunale avesse esaminato la documentazione contabile prodotta, avrebbe accertato che le prestazioni dedotte in giudizio riguardavano per la maggior parte impianti essenziali, e cioè attività rientranti nell’apparato che attiene l’area a caldo.
Con il primo ed unico motivo del ricorso riunito (e di cui al n rg 3651-2021), la RAGIONE_SOCIALE ricorrente RAGIONE_SOCIALE lamenta, invece, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 287 c.p.c., ‘per avere il decreto impugnato illegittimamente ammesso al passivo RAGIONE_SOCIALE, in conseguenza della correzione disposta dal Tribunale di Milano, il credito avversario di euro 2.396.502,12 col beneficio della prededuzione ex art. 3, comma 1 ter, Legge Marzano’.
Va esaminato per primo il ricorso riunito (e di cui al n. rg 3651-2021), per ragioni di pregiudizialità logico-giuridica.
4.1 Il ricorso presentato da RAGIONE_SOCIALE in amministrazione straordinaria attinge, infatti, il provvedimento con il quale il Tribunale di Milano ha disposto, accogliendo l ‘ istanza ex art. 287 c.p.c. presentata da RAGIONE_SOCIALE, la correzione di errore materiale del precedente decreto reso in sede di giudizio di opposizione allo stato passivo.
Ne consegue che occorre chiarire preliminarmente se tale procedura di correzione materiale sia stata correttamente attivata da parte della RAGIONE_SOCIALE istante.
4.1.1 Le doglianze sollevate, sul punto qui in esame, da parte della RAGIONE_SOCIALE colgono nel segno.
Sul punto, giova ricordare che, secondo la consolidata giurisprudenza espressa da questa Corte di legittimità (v. ex plurimis , Cass. Sez. 3, Sentenza n. 816 del 25/01/2000), il procedimento per la correzione degli errori materiali di cui all’articolo 287 cod. proc. civ. è esperibile per ovviare ad un difetto di corrispondenza fra l’ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, chiaramente rilevabile dal testo stesso del provvedimento mediante il semplice confronto della parte del documento che ne è inficiata con le considerazioni contenute in motivazione, senza che possa incidere sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione (v. anche, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 816 del 25/01/2000; Cass. Sez. Lav. 16877/2020). 4.1.2 Ciò posto e ricordato, sono condivisibili le osservazioni avanzate dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE laddove ha evidenziato che risultavano, in effetti, travalicati, nel provvedimento di correzione di errore materiale, i limiti di esercizio dello stesso potere di correzione. Nel caso di specie, quello denunziato rappresenta un possibile errore di giudizio in relazione al contenuto del documento indicato a base della statuizione giudiziale di diniego della pretesa della RAGIONE_SOCIALE opponente, e cioè il contenuto della relazione tecnica come incidente sulla determinazione giudiziale, espressa nel predetto primo decreto, del carattere ‘non essenzial e ‘ delle prestazioni, invece ritenute tali nella sopra menzionata relazione tecnica, già versata in atti nel giudizio di opposizione allo stato passivo ed esaminata dal Tribunale.
Ne consegue che quello denunziato con l ‘ istanza ex art. 287 c.p.c. integra un errore attinente alla fase volitiva del giudizio, e non già a quella della mera rappresentazione della predetta volontà, già manifestata dal giudice.
Il ricorso presentato da RAGIONE_SOCIALE in amministrazione straordinaria va dunque accolto ed il relativo provvedimento impugnato va cassato.
4.2 Depurato pertanto il primo decreto emesso dal Tribunale di Milano dalla successiva correzione, occorre esaminare, ora, il ricorso, affidato a due motivi, presentato da RAGIONE_SOCIALE.
4.2.1 Anche questo secondo ricorso è fondato.
I due motivi, in cui si articola il ricorso, possono essere esaminati congiuntamente e sono infatti accoglibili.
Coglie nel segno l’obiezione sollevata dalla ricorrente in ordine alla mera apparenza della motivazione articolata dal Tribunale (vedi, in tal senso, (Cass. Sez. U., Sentenza n. 22232 del 03/11/2016; n. 8053 del 2014; Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 13977 del 23/05/2019).
Il provvedimento impugnato si compone, invero, di una prima parte, che ripete una argomentazione oramai standardizzata nella giurisprudenza del Tribunale ambrosiano, senza tuttavia spiegare le ragioni per le quali alcune attività fossero comprese tra quelle ‘a caldo’, e cioè relative ad impianti essenziali, ed altre non lo fossero, discrimine invece determinante per la qualificazione dei crediti come prededucibili o meno. La motivazione fa infatti un fugace accenno alle conclusioni contenute nella più volte qui ricordata relazione tecnica, senza spiegare tuttavia le ragioni in fatto che determinavano la riconducibilità delle attività svolte dalla RAGIONE_SOCIALE creditrice nell’una e nell’altra categoria. Né può venire in soccorso la prima porzione di motivazione sopra ricordata, che riguarda, in realtà, un ‘ esposizione, per quanto articolata, di carattere generale sulle tipologie di attività delineate dall’art. 3, comma 1 ter, del d.l. n. 347/2003, al fine d el riconoscimento della invocata prededuzione, senza però alcun riferimento, nella detta motivazione, alla fattispecie concreta esaminata dal Tribunale.
Si impone pertanto l’accoglimento anche del ricorso presentato da RAGIONE_SOCIALE
accoglie i ricorsi riuniti; cassa i provvedimenti impugnati e rinvia al Tribunale di Milano che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 3.10.2024