Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 7531 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 7531 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 21/03/2025
O R D I N A N Z A
sul ricorso n. 12340/24 proposto da:
-) COGNOME NOME , avvocato, difeso da se medesimo ex art. 86 c.p.c. e domiciliato al proprio indirizzo PEC;
– ricorrente –
contro
-) Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca, Ministero della Salute del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero dell’Economia e delle Finanze ; COGNOME NOME, COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME e NOME COGNOME NOME ;
– intimati – per la correzione dell’ordinanza di questa Corte 18 dicembre 2023 n. 35409; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 gennaio 2025 dal Consigliere relatore dott. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
L’avv. NOME COGNOME ricorrendo in proprio, chiede la correzione di un errore materiale presente nell’epigrafe dell’ordinanza di questa Corte
Oggetto
: correzione di errore
materiale.
18.12.2023 n. 35409 (indicata nel ricorso come ‘35049’; nondimeno il contesto dell’intero ricorso non genera incertezze su quale sia il provvedimento corrigendo)
L’errore denunciato dal ricorrente consiste in ciò: nell’epigrafe della ordinanza suindicata è scritto che l’avv. NOME COGNOME ha difeso, in uno dei due ricorsi riuniti (il ricorso n. 20557/21) ventuno ricorrenti: di questi, venti in unione con l’avv. NOME COGNOME ed uno solo (NOME COGNOME) in via esclusiva.
Deduce il ricorrente che in realtà nel ricorso n. 20557/21 egli assunse la difesa del solo NOME COGNOME e non degli altri venti ricorrenti.
Nessuna delle altre parti ha svolto attività difensiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rilevato che nel caso di specie l’avvocato è legittimato a proporre in proprio l’istanza di correzione.
Il ricorrente infatti lamenta di essere stato indicato quale difensore di parti che in realtà non assisteva: e questo è un interesse suo, non del cliente (ad es., per evitare contestazioni di responsabilità professionale), che lo legittima a proporre il ricorso qui in esame.
Nel merito, il ricorso è fondato.
Sebbene il sistema informatico della Cancelleria faccia apparire i ricorrenti che proposero il ricorso n. 20557/21 (NOME COGNOME ed altri venti) come difesi da due avvocati, e cioè NOME COGNOME e NOME COGNOME l’esame diretto degli atti evidenzia che il ricorso proposto da ‘ NOME COGNOME ‘ , datato 19 luglio 2021 e composto di 37 pagine, reca a p. 2, primo capoverso, la chiara indicazione che i ricorrenti sono ‘ tutti difesi dall’Avv. NOME COGNOME .
L’ordinanza n. 35409/23 deve dunque essere corretta come segue:
a pag. 1, dopo le parole ‘COGNOME NOME‘, in luogo delle parole:
‘tutti domiciliati ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesi dagli avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME (ad eccezione di NOME COGNOME difeso dal solo avv. NOME COGNOME) ‘
si leggano le parole:
tutti domiciliati ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesi dall’Avv. NOME COGNOMEad eccezione di NOME COGNOME difeso dall’A vv. NOME COGNOME) ‘ .
Poiché il presente provvedimento di correzione è redatto in formato elettronico, deve darsi mandato al Cancelliere di formare un documento informatico contenente la copia del provvedimento corretto e del presente provvedimento di correzione, sottoscriverlo digitalmente ed inserirlo nel fascicolo informatico , come stabilito dall’art. 196 quinquies , quinto comma, disp. att. c.p.c..
Non è luogo a provvedere sulle spese, avendo il procedimento di correzione degli errori materiali natura amministrativa e non giurisdizionale (Cass. Sez. U., 14/11/2024, n. 29432).
P.q.m.
(-) corregge l’ordinanza di questa Corte n. 35409 del 018.12.2023 come indicato al § 3 della motivazione che precede;
(-) manda alla Cancelleria di provvedere ai sensi dell’art. 196 quinquies , ultimo comma, disp. att. c.p.c..
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della