Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33207 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33207 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 18/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7993/2020 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE (c. f. 03025630587), rappresentata e difesa dall’Avv. COGNOME (CODICE_FISCALE unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (NUMERO_DOCUMENTO -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. del Lazio n. 4616/2019 depositata il 24/07/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/09/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La ricorrente sollecita la correzione dell’errore materiale nella decisione n. 9035 del 4 aprile 2024 (udienza del 25 marzo 2024) essendo indicato in modo errato il nome della stessa.
…
RAGIONI DELLA DECISIONE
Si tratta di un mero errore materiale da correggere, senza formalità, in quanto la società è indicata in maniera errata sia nell’intestazione sia nella motivazione (deve sostituirsi nell’intestazione e nella pagina 2, subito dopo il rilevato che la denominazione errata ‘RAGIONE_SOCIALE con la denominazione corretta ‘RAGIONE_SOCIALEcod. fiscale CODICE_FISCALE‘
…
P.Q.M.
Dispone correggersi l’errore materiale nell’ordinanza n. 9035 del 4 aprile 2024 (udienza del 25 marzo 2024) contenuto nell’intestazione e nella pagina 2 subito dopo il rilevato che sostituendo ‘RAGIONE_SOCIALE con ‘RAGIONE_SOCIALEcod fiscale CODICE_FISCALE‘;
dispone che le correzioni siano annotate nell’originale a cura della cancelleria.
Così deciso in Roma, il 17/09/2024.