Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 10799 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 10799 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 24/04/2025
NOME
intimata per la correzione dell’ordinanza della Corte di Cassazione n. 4370/2024 pubblicata in data 19/02/2024, n.r.g. 30494/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 26/02/2025 dal Consigliere dott. NOME COGNOME
RILEVATO E CONSIDERATO CHE
Nell’ordinanza indicata in epigrafe questa Corte ha indicato il difensore degli allora controricorrenti come l’avv. ‘NOME COGNOME.
Invece, da tutti gli atti del giudizio di legittimità risulta che egli si chiami ‘NOME COGNOME‘.
Sussistono quindi gli estremi dell’errore materiale, che va pertanto
OGGETTO: ERRORE MATERIALE
ORDINANZA
sul ricorso per correzione di errore materiale, iscritto al n. 4025/2024 r.g., proposto
da
COGNOME e COGNOME NOME , elett. dom.ti in presso la Cancelleria di questa Corte, rappresentati e difesi dall’avv. NOME COGNOME
ricorrenti contro
corretto.
Nessun rilievo ostativo ha la mancata notifica dell’istanza di correzione, posto che essa può avvenire anche d’ufficio (art. 391 bis c.p.c.).
P.Q.M.
La Corte dispone che l’ordinanza n. 4370/2024 pubblicata in data 19/02/2024, n.r.g. 30494/2021, sia corretta, nel senso che laddove compare come difensore dei controricorrenti l’avv. ‘NOME COGNOME‘ si deve intendere ‘NOME COGNOME‘.
Si annoti sull’originale dell’ordinanza corretta.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, in