Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 21139 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 21139 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 24/07/2025
AVV_NOTAIO
NOME COGNOME
Presidente –
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
AVV_NOTAIO rel. –
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
AVV_NOTAIO –
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
AVV_NOTAIO –
AVV_NOTAIO
NOME
SARRACINO
AVV_NOTAIO –
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21130/2019 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, rappresentati e difesi dagli avvocati COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
-ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
-controricorrente –
Oggetto: correzione errore materiale
per la correzione dell’ordinanza n. 3245/2025 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE depositata il 09/02/2025 R.G.N. 21130/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/06/2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RILEVATO IN FATTO E IN DIRITTO
RAGIONE_SOCIALE, originaria controricorrente, ha proposto istanza per la correzione di errore materiale della ordinanza n. 3245/2025, depositata il 09/02/2025 con cui questa Corte ha rigettato il ricorso proposto da NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE e condannato i ricorrenti alla rifusione delle spese di lite.
L’istante ha lamentato che nell’epigrafe dell’ordinanza che ha definito il giudizio non sono citati gli avvocati difensori dell’RAGIONE_SOCIALE controricorrente (NOME COGNOME e NOME COGNOME), ma l’Avvocatura Generale dello Stato e che al punto n. 3 è citata la Corte d’Appello di Napoli laddove, invece, la decisione in appello è stata assunta dalla Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE;
Gli errori materiali denunciati sono evidenti così come risulta non solo dal controricorso dell’RAGIONE_SOCIALE ma anche dalla stessa ordinanza di questa Corte là dove nella parte dispositiva vi è la liquidazione anche RAGIONE_SOCIALE esborsi (senza alcun riferimento alla ‘prenotazione a debito’) e si indica nell’epigrafe che la sentenza impugnata è della Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, depositata il 12/02/2019 R.G.N. n. 166/2015;
Vi è anche ulteriore errore materiale nell’intestazione della ordinanza in cui i ricorrenti sono così indicati: ‘COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME‘ in luogo di quelli corretti di ‘COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME‘, errore chiaramente evincibile dall’originario ricorso per cassazione ed emendabile d’ufficio;
Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento, siccome avente natura amministrativa e non giurisdizionale (Cass., Sez. U, 14/11/2024, n. 29432);
P.Q.M.
La Corte dispone la correzione della ordinanza n. 3245/2025, depositata il 09/02/2025 stabilendo che:
-nell’epigrafe della stessa, là dove i ricorrenti sono così indicati: ‘COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME‘, debba leggersi ‘COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME‘;
-che nell’epigrafe, là dove la controricorrente RAGIONE_SOCIALE risulta indicata come ‘rappresentata e difesa ope legis dall’RAGIONE_SOCIALE presso i cui uffici domicilia in RAGIONE_SOCIALE alla INDIRIZZO‘, debba leggersi ‘rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, elettivamente domiciliata presso l’Area affari legali, con sede in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO;
-che, nella parte del ‘CONSIDERATO CHE’, al punto 3, là dove è scritto ‘La Corte d’appello di Napoli’ debba leggersi ‘La Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE‘.
Manda alla Cancelleria per l ‘ annotazione sull ‘ originale del provvedimento.
Così deciso in RAGIONE_SOCIALE, nella camera di consiglio della Quarta Sezione