Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 4025 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 4025 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: AMATORE NOME
Data pubblicazione: 14/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 2906-2023 r.g. proposto da:
COGNOME, cod. fisc. CODICE_FISCALE, cittadino albanese, nato in Albania il DATA_NASCITA, residente a Cuneo (CN), in INDIRIZZO, domiciliato a Torino (TO), in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO che lo rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente, con l’AVV_NOTAIO, in forza di procura speciale allegata al ricorso.
-ricorrente –
contro
PREFETTURA DI COGNOME, in persona del Prefetto pro tempore; RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore;
intimati per la correzione materiale dell’ordinanza n. 32703/22 del 7 novembre 2022 emessa a definizione del procedimento n. R.G.N. 5764/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/11/2023 dal AVV_NOTAIO;
RILEVATO CHE
1.Con ricorso del 21 febbraio 2021, COGNOME impugnava innanzi la Suprema Corte di Cassazione l’ordinanza di rigetto del 23 dicembre 2020 del Giudice di Pace di Cuneo, emessa a definizione del procedimento n. R.G. 719/2020 e l ‘impugnazione veniva accolta.
Questa Corte – premesso che «NOME AVV_NOTAIO propone(va) ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Giudice di pace di Cuneo, depositata il 23 dicembre 2020, di reiezione del ricorso per l’annullamento del provvedimento del Prefetto di Cuneo con cui era stata disposta la sua espulsione» – riteneva fondati alcuni dei motivi di impugnazione, rilevando come il Giudice di Pace di Cuneo non avesse tenuto in considerazione la pendenza del procedimento ex art. 103 D.L. n. 34 del 2020 per la cd. regolarizzazione dei lavoratori stranieri, che impedisce l’assunzione di provvedimenti di espulsione fino al completamento della procedura cd. di emersione -e che non avesse valutato né considerato il rapporto coniugale che legava il ricorrente ad una cittadina comunitaria ed aveva per l’effetto annullato il provvedimento di rigetto, così disponendo: « P.Q.M. La Corte accoglie il primo, secondo e terzo motivo di ricorso e rigetta i restanti; cassa la sentenza impugnata con riferimento ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, al Giudice di pace di Torino, in diversa composizione ».
Si evidenzia da parte del ricorrente che il provvedimento sopra indicato sarebbe affetto da un evidente errore materiale laddove lo stesso aveva disposto il rinvio al Giudice di Pace di Torino, in diversa composizione, per la definizione di un procedimento, anziché al Giudice di Pace di Cuneo.
Chiede pertanto il ricorrente che questa Corte, accogliendo il ricorso, proposto ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c., voglia provvedere alla correzione dell’errore sopra indicato con ordinanza, previ gli incombenti di cui all’art. 380 bis c.p.c., così disponendo il rinvio innanzi al Giudice di Pace di Cuneo in diversa composizione.
CONSIDERATO CHE
Ritiene il Collegio che si verta in ipotesi di mero errore materiale «correggibile ai sensi degli artt. 287 e 391-bis c.p.c., trattandosi di ovviare ad un difetto di corrispondenza tra l’ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, rilevabile ‘ictu oculi’ dal testo del provvedimento, senza che venga in rilievo un’inammissibile attività di specificazione o di interpretazione della sentenza di legittimità» (Cassazione, Sez. 6, 15 gennaio 2019, n. 668).
Occorre pertanto correggere il provvedimento sopra impugnato nel senso che il rinvio venga disposto innanzi al Giudice di Pace di Cuneo, in diversa composizione.
P.Q.M.
dispone la correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza n. 32703/22 del 7 novembre 2022 emessa da questa Corte di Cassazione a definizione del procedimento n. R.G.N. 5764/2021, nel senso che laddove nel dispositivo della predetta ordinanza si legge ‘rinvia, anche per le spese, al Giudice di pace di Torino, in diversa composizione » deve al contrario leggersi ‘ rinvia, anche per le spese, al Giudice di pace di Como, in diversa composizione ».
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Roma, il 30.11.2023