Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 34062 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 34062 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 23/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10812/2024 R.G. proposto da : COGNOME elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore
-intimato- avverso ORDINANZA di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA n. 11926/2024 pubblicata il 03/05/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/11/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE
NOME COGNOME chiede la correzione dell’errore materiale dell’ordinanza n. 11926 del 2024 nella parte in cui questa Corte -nel rigettare il ricorso per cassazione da lui proposto avverso la sentenza n.41/2022 della Corte d’appello di Potenza lo ha condannato al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, oltre al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, senza tener conto della dichiarazione di esenzione per limiti reddituali ex art.152 disp. att. cod. proc. civ., espressa nella procura alle liti a margine del ricorso per cassazione ed espressa anche nelle conclusioni;
l’I.N.P.S. è rimasto intimato in questo procedimento;
CONSIDERATO CHE
risulta in atti che la parte istante abbia effettivamente presentato la dichiarazione di esenzione dal pagamento delle spese di lite ex art.152 disp. att. cod. proc. civ., per motivi reddituali e che egli non è, pertanto, tenuto al pagamento delle spese di lite;
conformemente all’orientamento espresso da questa Corte, in caso di omessa considerazione della dichiarazione di esenzione per limiti reddituali, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ. (cfr., da ultimo, Cass. n. 14520 del 2021);
il mancato rilievo dato alla richiesta di esenzione costituisce frutto di mera disattenzione, emendabile attraverso il ricorso al rimedio della correzione dell’errore materiale, tenuto altresì conto della più evoluta nozione di errore materiale, quale delineata dalle Sezioni Unite di questa Corte, con la pronuncia n. 16415 del 2018, che attribuisce assorbente rilievo all’esigenza di rispetto del principio della ragionevole durata del processo;
il ricorso va, pertanto, accolto nei termini che seguono, disponendo che nella parte motiva dell’ordinanza n. 11926 del 2024, a pag.7, punto 19, la proposizione «le spese di lite vengono regolate come da dispositivo (ovvero vengono compensate;» debba essere corretta come segue: «nulla sulle spese in quanto la parte ricorrente è esente ai sensi dell’art. 152 disp. att. cod. proc. civ.»; si dispone, inoltre, che nella parte dispositiva della medesima ordinanza, a pag. 7, la proposizione «condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 950,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario del 15 per cento» debba essere corretta come segue: «dichiara la parte non tenuta al pagamento delle spese»; non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass. Sez. Un. n. 9438 del 2002; Cass. n. 10203 del 2009; Cass. n. 21213 del 2013).
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza n. 11926 del 2024, per quanto di ragione e, per l’effetto, dispone la correzione dell’errore nei termini di cui in motivazione.
Così deciso in Roma, il 14/11/2024.