Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 15586 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 15586 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso 9550-2022 proposto da
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al ricorso, dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, COGNOME NOME, NOME COGNOME, con domicilio eletto in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura centrale dell’Isti tuto
– ricorrente –
contro
COGNOME, rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al controricorso, dall’avvocata NOME COGNOME, con domicilio eletto presso il suo studio, in ROMA, INDIRIZZO
-controricorrente –
per la cassazione della sentenza n. 3550 del 2021 della CORTE D’APPELLO DI ROMA, depositata il 14 ottobre 2021 (R.G.N. 2402/2018).
RNUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
C.C. 14/03/2024
giurisdizione Correzione d’ufficio di errore materiale bis
(art. 391c.p.c.).
Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 14 marzo 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
-Con ordinanza n. 24524 del 2023, depositata l’11 agosto 2023, questa Corte ha deciso l’impugnazione proposta dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE contro la sentenza n. 3550 del 2021 della Corte d’appello di Roma, ha accolto il ricorso, ha cassato la decisione impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
-Questa Corte ha rilevato d’ufficio, ai sensi dell’art. 391 -bis , primo comma, secondo periodo, cod. proc. civ., che l’ordinanza menzionata è affetta da un mero errore materiale: a pagina 11, dopo la sottoscrizione della Presidente, il provvedimento riporta il testo di altra ordinanza, concernente il ricorso proposto d all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE contro la sentenza n. 2989 del 2021 della Corte d’appello di Roma, nella controversia instaurata nei confronti del signor NOME COGNOME.
-È stata dunque attivata la procedura di correzione di errore materiale e la trattazione della causa è stata fissata in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375, secondo comma, numero 4 -bis , cod. proc. civ.
La parte contro ricorrente nell’originario procedimento ha depositato memoria, per segnalare che il giudizio risulta già definito con ordinanza n. 24524 del 2023, e ha prodotto il testo dell’ordinanza pronunciata da questa Corte.
All’esito della camera di consiglio, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni (art. 380bis .1., secondo comma, cod. proc. civ.).
-Occorre provvedere a emendare, nei termini indicati in dispositivo, l’errore materiale rilevato, che esula dall’attività valutativa e non incide sul contenuto sostanziale della decisione.
5. -Nessun provvedimento si deve adottare in ordine al riparto delle spese, in quanto il procedimento di correzione presenta natura amministrativa e non vede una parte soccombente in senso proprio (di recente, Cass., sez. III, 14 settembre 2023, n. 26566; nello stesso senso, già Cass., S.U., 27 giugno 2002, n. 9438).
6. -La presente ordinanza dovrà essere annotata sull’originale del provvedimento emendato , in conformità alle prescrizioni dell’art. 288, secondo comma, ultimo periodo, cod. proc. civ.
P.Q.M.
La Corte dispone che l’ordinanza n. 24524 del 2023, depositata l’11 agosto 2023, sia corretta, espungendo dal suo contenuto quanto è riportato da pagina 11, dopo la sottoscrizione della Presidente, fino a pagina 21.
Manda alla cancelleria per la prescritta annotazione sull’originale del provvedimento.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezione