Correzione Errore Materiale: Quando la Svista del Giudice si Può Emendare
Nel complesso mondo della giustizia, anche una virgola fuori posto può avere conseguenze significative. Tuttavia, non tutti gli errori sono uguali. L’ordinanza in esame, emessa dalla Corte di Cassazione, ci offre un chiaro esempio di come il sistema legale gestisca le sviste puramente formali attraverso l’istituto della correzione errore materiale. Il caso specifico riguarda l’omissione, nel dispositivo di una sentenza, della clausola di ‘distrazione delle spese’ in favore dell’avvocato difensore. Vediamo insieme come la Suprema Corte ha risolto la questione.
I Fatti del Caso: Una Dimenticanza nel Dispositivo
Un avvocato, difensore di un gruppo di cittadini in una causa contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, si era dichiarato ‘antistatario’, chiedendo quindi che le spese legali liquidate in caso di vittoria fossero pagate direttamente a lui. La Corte di Cassazione, con una sentenza di alcuni anni prima, aveva effettivamente condannato l’amministrazione statale al pagamento delle spese processuali. Tuttavia, per una mera svista, nel dispositivo della sentenza era stata omessa la dicitura ‘da distrarsi in favore dell’avvocato […] dichiaratosi antistatario’.
Ritenendo che si trattasse di un’omissione facilmente sanabile, il legale ha presentato un’istanza alla stessa Corte Suprema per ottenere la correzione della precedente pronuncia.
Il Principio della Correzione Errore Materiale in Giurisprudenza
L’istituto della correzione errore materiale, disciplinato dall’articolo 391 bis del codice di procedura civile per quanto riguarda la Cassazione, è uno strumento agile pensato per rimediare a sviste che non intaccano il contenuto logico e giuridico della decisione. Si tratta di errori di calcolo, di copiatura, o di omissioni che, se sanate, non alterano la volontà espressa dal giudice nel provvedimento.
Il punto cruciale della vicenda è stabilire se l’omessa statuizione sulla distrazione delle spese rientri in questa categoria. Se così non fosse, l’avvocato avrebbe dovuto intraprendere un percorso giudiziario ben più complesso. La giurisprudenza della Cassazione, però, è consolidata su questo punto.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha accolto l’istanza, confermando il suo orientamento costante. I giudici hanno chiarito che, quando un procuratore formula una richiesta di distrazione delle spese e questa viene omessa nel dispositivo, si è di fronte a un mero errore materiale.
Le motivazioni si fondano su una logica stringente:
1. Natura dell’Omissione: La mancata pronuncia non deriva da una valutazione di merito (ad esempio, il rigetto implicito della richiesta), ma da una semplice svista materiale. Non vi sono elementi nel provvedimento che facciano pensare a una volontà contraria della Corte.
2. Ratio della Norma: L’articolo 391 bis c.p.c. è stato concepito proprio per consentire, con forme snelle e semplici, di emendare la pronuncia su aspetti come questo, che non richiedono una nuova valutazione del merito della controversia.
3. Precedenti Conformi: La Corte ha richiamato numerose sentenze precedenti, incluse pronunce delle Sezioni Unite, che hanno costantemente affermato questo principio. Questa coerenza giurisprudenziale offre certezza del diritto agli operatori.
Di conseguenza, la Corte ha disposto la correzione della sentenza originaria, aggiungendo la frase mancante e ripristinando così la corretta statuizione sulle spese.
Conclusioni: Efficienza e Tutela del Difensore
La decisione in commento ribadisce un principio fondamentale di economia processuale e di tutela per la professione forense. Qualificare l’omissione della distrazione delle spese come correzione errore materiale evita di gravare l’avvocato di ulteriori oneri processuali per far valere un suo diritto, già implicitamente riconosciuto. Questa ordinanza, pur nella sua apparente semplicità, è un esempio di come il sistema giudiziario cerchi di bilanciare il rigore formale con la necessità di soluzioni pratiche ed efficienti, garantendo che una semplice dimenticanza non si trasformi in un ostacolo insormontabile per la tutela dei diritti.
Cosa si intende per correzione di errore materiale in una sentenza?
È una procedura semplificata che consente di correggere errori od omissioni puramente materiali (come errori di calcolo o sviste nella trascrizione) in un provvedimento giudiziario, senza modificarne il contenuto decisionale di merito.
La mancata indicazione della distrazione delle spese a favore dell’avvocato è un errore materiale correggibile?
Sì, secondo la giurisprudenza costante della Corte di Cassazione, l’omissione della pronuncia sulla distrazione delle spese, regolarmente richiesta dal procuratore, costituisce un errore materiale emendabile tramite l’apposita procedura di correzione.
Perché la Corte considera questa omissione una svista e non un rigetto della richiesta?
La Corte la considera una svista perché non emergono dalla sentenza elementi interpretativi che suggeriscano una volontà del giudice di rigettare la richiesta di distrazione. Pertanto, si presume che si tratti di una mera dimenticanza, correggibile senza una nuova valutazione del merito.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 33753 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 33753 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23847/2022 R.G. proposto da : AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO nella qualità di difensore dei sigg.ri COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso ll suo studio;
-istante-
nei confronti di
PRESIDENZA DEL RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’ AVV_NOTAIO GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende;
-intimata-
Per la correzione di errore materiale contenuto nella SENTENZA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA n. 18609/2011 depositata il 12/09/2011.
Udita la relazione svolta nella camera di RAGIONE_SOCIALE del 27/09/2023 dal Presidente NOME COGNOME.
Rilevato che
L’AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO COGNOME nella sua qualità difensore dei sigg.ri COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME nel giudizio iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO ha proposto istanza per la correzione dell’errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza n. 18609/2011 della Corte di Cassazione sezione prima civile, che ha definito il giudizio, laddove sono state omesse di seguito alla condanna della RAGIONE_SOCIALE al pagamento delle spese processuali le parole ‘da distrarsi in favore dell’AVV_NOTAIO dichiaratosi antistatario’;
Nelle conclusioni del ricorso introduttivo del giudizio sopra menzionato (RG 22482/2009) risulta effettivamente la richiesta dei ricorrenti della distrazione delle spese in favore del procuratore antistatario AVV_NOTAIO;
Ritenuto che
La giurisprudenza di questa Corte afferma ormai costantemente che ‘q ualora la Corte di cassazione ometta, in una sua sentenza (o altro provvedimento decisorio), di disporre la distrazione delle spese liquidate in favore del procuratore che dichiari di averle anticipate e abbia formulato la relativa istanza, la pronuncia stessa deve considerarsi affetta da mera omissione materiale, emendabile attraverso il procedimento di correzione previsto dall’art. 391 bis cod. proc. civ. dato che non si scorgono elementi interpretativi contrari all’ammissibilità di tale procedimento qualora la mancata distrazione sia stata determinata da una svista, essendo, anzi, la suddetta norma orientata a consentire con forme snelle e semplici l’emenda della pronuncia in merito alla distrazione ‘ (cfr. fra le
molte Cass. civ, sezioni Unite, n. 16037 del 7.7.2010 Cass. civ. I sez. 14831 del 18.6.2010, Cass. civ. sezione VI-3 n.12437 del 17.5.2017 e Cass. civ. sez. lavoro n. 15302 del 31.5.2023).
Va pertanto corretto il dispositivo della sentenza n. 18609/2011 di questa Corte con indicazione della distrazione delle spese in favore del procuratore istante AVV_NOTAIO.
P.Q.M.
Dispone la correzione del dispositivo della sentenza n. 18609/2011 della Corte Suprema di Cassazione, sezione prima civile con la aggiunta alle parole ‘Condanna la RAGIONE_SOCIALE del Consiglio al pagamento delle spese processuali del giudizio di merito, liquidate in complessivi euro 9.935 di cui 5.690 per diritti, e del giudizio di cassazione liquidate in complessivi euro 1.300 di cui 1.200 per onorari e 100 per spese’ delle parole ‘da distrarsi in favore dell’AVV_NOTAIO dichiaratosi antistatario’.
Così deciso in Roma, il 27/09/2023.