Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 8570 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 8570 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 01/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso 2751-2019 proposto da:
NOME, domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio degli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME che lo rappresentano e difendono;
– controricorrente –
per la correzione dell’ordinanza n. 23928/2024 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 05/09/2024 R.G.N. 2751/2019;
Oggetto
CORREZIONE ERRORE MATERIALE
R.G.N. 2751/2019
Ud. 26/02/2025 CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/02/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
Rilevato che:
NOME NOME propone istanza di correzione dell’ordinanza di questa Corte n. 23928/2024 depositata il 05/09/2024 con la quale è stata accolt a l’impugnazione del medesimo ricorrente avverso la sentenza n. 151/2018 pubblicata il 17/07/2018 dalla Corte di Appello di Campobasso, in funzione di giudice del lavoro.
Deduce il ricorrente che – per mero errore materiale -a pagina 2 dell’ordinanza e di seguito a pagina 6 nel dispositivo veniva indicata quale autorità giudiziaria che aveva emesso la sentenza impugnata e quale autorità giudiziaria alla quale rinviare il processo per un nuovo esame, la Corte di Appello di Ancona in luogo che la Corte di Appello di Campobasso.
L’INAIL ha ricevuto rituale notifica del ricorso per correzione dell’errore materiale.
E’ stata fissata udienza camerale e l’INAIL è rimasta intimata.
La parte istante ha depositato ulteriore memoria illustrativa
Considerato che:
In effetti l’ordinanza di questa Corte n. 23928/2024 depositata il 05/09/2024 con la quale è stato accolto il ricorso di COGNOME NOME avverso la sentenza n. 151/2018 pubblicata il 17/07/2018 dalla Corte di Appello di Campobasso tra il medesimo COGNOME NOME e l’INAIL indica per mero errore materiale alla pagina 2 dell’ordinanza e di seguito a pagina 6 nel paragrafo 18 della motivazione e nel dispositivo quale autorità giudiziaria che ha emesso la sentenza impugnata e quale autorità giudiziaria alla quale rinviare il processo per un nuovo
esame, la Corte di Appello di Ancona in luogo della Corte di Appello di Campobasso.
Si tratta di errore materiale emendabile ai sensi degli articoli 287 e 391-bis cod. proc. civ. (Cass. civ., Sez. VI -II, 22/06/2020, n. 12187) sicché il ricorso va accolto con correzione dell’errore materiale dovendosi sostituire alla pagina 2 dell’ordinanza e di seguito a pagina 6 nel paragrafo 18 e nel dispositivo quale autorità giudiziaria che ha emesso la sentenza impugnata e quale autorità giudiziaria alla quale rinviare il processo per un nuovo esame, la Corte di Appello di Campobasso in luogo della Corte di Appello di Ancona.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese del presente procedimento (Cass. civ., Sez. VI -II, 17/09/2013, n. 21213).
P.Q.M.
La Corte, visto l’art. 391 -bis cod. proc. civ.
dispone correggersi l’ordinanza di questa Corte n. 23928/2024 depositata il 05/09/2024 sostituendo alla pagina 2, rigo 4, dell’ordinanza e di seguito a pagina 6 nel paragrafo 18 e nel dispositivo le parole «CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO» alle parole «CORTE DI APPELLO DI ANCONA»;
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di sua competenza, ivi compresa l’annotazione della presente ordinanza sull’originale del provvedimento corretto .
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 26 febbraio