Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 13589 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 13589 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 16/05/2024
ORDINANZA DI CORREZIONE ERRORE MATERIALE
sul ricorso 21328-2019 proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE;
– intimata – per la correzione dell’ordinanza n. 28391/2023 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 11/10/2023 R.G.N. 21328/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/02/2024 dalla Consigliera NOME COGNOME.
Rilevato che:
1. con ordinanza di questa Corte n. 28391/2023 è stata disposta la correzione dell’errore materiale commesso nella stesura della ordinanza n. 12709/2023; per ulteriore errore, nella ordinanza n. 28391/2023, ed esattamente nel
R.G.N. 21328/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 27/02/2024
CC
dispositivo e nel § 9 della motivazione, è stata indicata l’ordinanza oggetto di correzione come avente il n. 12707/2023 anziché il n. 12709/2023;
è stata quindi fissata d’ufficio l’adunanza camerale per procedere alla correzione della ordinanza n. 28391/2023; la fissazione dell’adunanza camerale è stata comunicata alle parti; è stata depositata memoria nell’interesse dei signori COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME;
il Collegio si è riservato di depositare l’ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022.
Considerato che:
la richiesta di correzione d’ufficio trova fondamento nel primo comma dell’art. 391 bis, come modificato dall’art. 1 bis, comma 1 lett. a), d.l. 168/2016, conv. dalla legge 197/2016 e poi dal d.l. 149 del 2022;
l’errore materiale rilevato d’ufficio sussiste e deve essere corretto;
questa Corte ha affermato che deve qualificarsi come errore materiale suscettibile di correzione quello che non riguarda la sostanza del giudizio, ma la manifestazione del pensiero all’atto della formazione del provvedimento e si risolve in una fortuita divergenza fra il giudizio e la sua espressione letterale, cagionata da mera svista o disattenzione nella redazione della sentenza e come tale percepibile e rilevabile “ictu oculi” (Cass. n. 19601 del 2011; Cass., S.U. n. 16415 del 2018; Cass. n. 572 del 2019; Cass. n. 16877 del 2020);
nel caso in esame, nella ordinanza n. 28391/2023, ed esattamente nel dispositivo e nel § 9 della motivazione, è stata indicata l’ordinanza oggetto di correzione come avente il n. 12707/2023 anziché il n. 12709/2023;
l’ordinanza di questa Corte n. 12709/2023 è stata pronunciata tra NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME e la RAGIONE_SOCIALE, mentre la ordinanza n. 12707/2023 ha definito un procedimento tra altre parti processuali, e ciò rende evidente l’errore materiale commesso;
9. deve quindi disporsi la correzione dell’errore materiale in cui è incorsa la ordinanza di questa Corte n. 28391/2023, dovendosi sostituire il riferimento fatto, nel dispositivo e nel § 9 della motivazione, alla ordinanza n. 12707/2023 con il riferimento alla ordinanza n. 12709/2023, che è quella pronunciata tra i signori NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME e la RAGIONE_SOCIALE;
10. non vi è luogo a provvedere sulle spese poiché il procedimento di correzione ha natura amministrativa e non è dunque possibile individuare all’esito dello stesso una parte vittoriosa e una parte soccombente (Cass. n. 12184 del 2020; Cass. n. 21213 del 2013; Cass. n. 10203 del 2009; Cass., S.U. n. 9438 del 2002).
P.Q.M.
La Corte dispone che l’ordinanza di questa Corte di cassazione n. 28391/2023 sia corretta dovendosi sostituire il riferimento fatto, nel dispositivo e nel § 9 della motivazione, alla ordinanza n. 12707/2023 con il riferimento alla ordinanza n. 12709/2023, pronunciata tra i signori NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME e la RAGIONE_SOCIALE.
Manda alla Cancelleria di annotare la correzione sull’originale della ordinanza n. 28391/2023 e sull’originale della ordinanza n. 12709/2023.
Così deciso nell’adunanza camerale del 27.2.2024