Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 21144 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 21144 Anno 2025
Presidente: RAGIONE_SOCIALE
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 24/07/2025
ORDINANZA DI CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE
sul ricorso n. 17648/2024 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME e domiciliato in Roma, presso la Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione;
-ricorrente –
contro
NOME COGNOME;
-intimato – avverso l’ordinanza n. 4985/2025 della Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione pubblicata il 26 febbraio 2025, RG 17648 del 2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 febbraio 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
NOME COGNOME dipendente dell’ARIF Puglia dal 17 maggio 2010, con qualifica di operaio specializzato IV livello CCNL di settore (in particolare, aveva svolto mansioni di ‘forestale’, ha chiesto al Tribunale di Bari di accertare l’inadempimento dell’RAGIONE_SOCIALE Puglia (da ora, solo ARIF), sua datrice di lavoro, e la condanna della stessa a pagare, per il periodo dal 1° aprile 2016 e sino alla data di deposito del ricorso, avvenuto il 22 dicembre 2016, le somme dovute a titolo
di straordinario, da quantificarsi in separato giudizio o, in subordine, a risarcire il danno subito.
Egli ha esposto che, con ordine di servizio del 10 aprile 2012, erano stati stabiliti dei turni di servizio giornalieri di otto ore, di cui un’ora e mezza a titolo di straordinario.
Il Tribunale di Bari, nel contraddittorio delle parti, con sentenza del 3 febbraio 2022, ha accolto il ricorso.
L’ARIF ha proposto appello.
La Corte d’appello di Bari, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 237/2024, ha rigettato l’impugnazione.
L’ARIF ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.
NOME COGNOME si è difeso con controricorso e ha depositato memoria.
La Sezione Lavoro della Suprema Corte di Cassazione, con ordinanza n. 4985/2025, ha rigettato il ricorso dell’ARIF, con condanna alle spese.
L’ARIF ha proposto istanza di correzione di errore materiale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
D alla lettura dell’ordinanza di questa Sezione n. 4985 del 26 febbraio 2025, che ha deciso la controversia, emerge che:
al primo rigo dello ‘Svolgimento del processo’, a pagina 2, il cognome del controricorrente è indicato come COGNOME invece che COGNOME;
al terzo rigo dello ‘Svolgimento del processo’, a pagina 2, dopo la parola ‘forestale’, manca una parentesi;
al terzo rigo dello ‘Svolgimento del processo’, a pagina 2, in luogo di Bari, è scritto Foggia.
Per l’esattezza, quanto al punto a), risulta, dagli atti di causa del ricorso RG n. 17648 del 2024, che il controricorrente è stato correttamente indicato nell’intestazione dell’ordinanza n. 4985 del 26 febbraio 2025 come NOME COGNOME mentre, a pag. 2, primo rigo dello ‘Svolgimento del processo’ della medesima ordinanza, gli è stato attribuito il nome NOME COGNOME.
In ordine ai profili b) e c), dai medesimi atti si ricava, invece, che il ricorso di primo grado era stato accolto dal Tribunale di Bari, con sentenza del 3 febbraio 2022 e che, dopo la parola ‘forestale’, non vi è la necessaria parentesi tonda.
Tali indicazioni, contenute, soprattutto, nello ‘S volgimento del processo’ dell’ordinanza n. 4985 del 26 febbraio 2025, confermano la presenza dei menzionati errori materiali , con la conseguenza che occorre procedere, ai sensi degli artt. 287 ss. e 391 bis c.p.c., alla loro correzione.
Pertanto, deve disporsi la rettifica degli errori materiali presenti nello ‘Svolgimento del processo’ dell’ordinanza n. 4985 del 26 febbraio 2025 , R.G. n. 17648 del 2024, della Sezione Lavoro della Corte di cassazione, nel senso che, nella pagina 2, rigo 1, ove è scritto ‘Scirpoli’, debba leggersi ed intendersi ‘Sinisi’, nella pagina 2, rigo 3, ove è scritto «’forestale’», debba leggersi ed intendersi «’forestale’)» e , nella pagina 2, rigo 3, ove è scritto ‘Foggia’, debba leggersi ed intendersi ‘Bari’.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali non essendo la relativa pronuncia ammessa nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui all’art. 287, c.p.c., perché la natura ordinatoria e sostanzialmente amministrativa del provvedimento che accoglie o rigetta l’istanza di correzione non consente di riconoscere la presenza dei presupposti richiesti dall’art. 91 c.p.c., che si riferiscono ad un procedimento contenzioso nel quale figuri una parte soccombente in senso proprio (Cass., SU, n. 29432 del 14 novembre 2024; Cass., SU, n. 9438 del 27 giugno 2002; Cass., Sez. L, n. 27449 del 23 ottobre 2024; Cass., Sez. L, n. 16221 dell’8 giugno 2023; Cass., Sez. 6-1, n. 28610 del 6 novembre 2019; Cass., 6-2, n. 21213 del 17 settembre 2013).
P.Q.M.
La Corte,
dispone la correzione degli errori materiali contenuti nello ‘Svolgimento del processo’ dell’ordinanza n. 4985 del 26 febbraio 2025 , R.G. n. 17648 del 2024, della Sezione Lavoro della Corte di cassazione, nel senso che:
nella pagina 2, rigo 1, ove è scritto ‘Scirpoli’, debba leggersi ed intendersi ‘Sinisi’;
nella pagina 2, rigo 3, ove è scritto «’forestale’», debba leggersi ed intendersi «’forestale’)»;
nella pagina 2, rigo 3, ove è scritto ‘Foggia’, debba leggersi ed intendersi ‘Bari’;
ordina l’annotazione della correzione sull’originale della menzionata ordinanza a cura della Cancelleria.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro della Corte