Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3508 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 3508 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/02/2026
Oggetto:
Correzione
errore materiale
Ordinanza di correzione di errore materiale
nei procedimenti camerali riuniti per la correzione di errore materiale d’ufficio ai sensi dell’art. 391 -bis c.p.c. tra le parti
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
-ricorrente –
contro
Agenzia delle RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato
-controricorrente –
e
RAGIONE_SOCIALE, in persona del curatore fallimentare pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME
-ricorrente – contro
Agenzia delle RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato
-controricorrente –
e
COGNOME NOME
-intimata – relativamente all ‘ordinanza della Corte di Cassazione n. 26863/2025 , depositata il 7.10.2025;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 gennaio 2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
Con l’ordinanza di questa Corte n. 26863/2025 , pubblicata il 7.10.2025, con la quale è stato rigettato il ricorso incidentale proposto dal fallimento RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE e condannato il predetto ricorrente incidentale al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 12.000,00, oltre alle spese prenotate a debito, nonché dichiarato estinto il giudizio relativo al ricorso proposto da COGNOME NOME (qualificato come ricorso principale) , riguardante l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, con la compensazione delle relative spese, per mero errore materiale è stato dato atto, nel dispositivo, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, anziché pari a quello previsto per il ricorso incidentale;
il provvedimento in questione risulta quindi affetto da evidente errore materiale ai sensi dell’art. 287 cod. proc. civ., dovendosi sostituire nel dispositivo la frase ‘pari a quello previsto per il ricorso
principale’ con la frase ‘pari a quello previsto per il ricorso incidentale’.
P.Q.M.
La Corte, pronunciando sul ricorso, dispone la correzione dell’errore materiale contenuto nel dispositivo della propria ordinanza n. 26863/2025, pubblicata il 7.10.2025, disponendo che le parole ‘ pari a quello previsto per il ricorso principale ‘ (cfr. p. 10 penultimo capoverso del dispositivo) siano sostituite dalle parole ‘ pari a quello previsto per il ricorso incidentale ‘.
Così d eciso in Roma, nell’adunanza camerale del 29 gennaio 2026
Il Presidente NOME COGNOME