Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 31695 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 31695 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 04/12/2025
Oggetto
Errore materiale
R.G.N.12916/2019
COGNOME.
Rep.
Ud 16/09/2025
CC
ORDINANZA
nel procedimento ex art. 287 c.p.c. (sul ricorso n. 12916-2019) proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore nonchè
RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_SOCIALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, COGNOME NOME;
intimati –
per la correzione dell’ordinanza n. 13466/2024 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 15/05/2024 R.G.N. 12916/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/09/2025 dalla Consigliera AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTO E DIRITTO
È chiesta la correzione materiale dell’ordinanza di questa Corte nr. 13466/2024, depositata il 15 maggio 2024, perché, nel «RILEVATO CHE», a pag. 2, punto 4, è riportato, in modo inesatto, che « l’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso » mentre, nel giudizio, si è costituita unicamente la società RAGIONE_SOCIALE.
Sussiste il denunciato errore.
Risulta dagli atti che, nel giudizio R.G.N. 12916/2019, si costituiva unicamente la società RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , con l’AVV_NOTAIO, come riportato anche nell ‘ intestazione del l’ordinanza corrigenda . Restava, invece, intimato l’RAGIONE_SOCIALE.
Per mero errore materiale, il provvedimento dà atto della costituzione dell’Istituto e va, dunque, emendato nei termini che seguono: nella parte motiva, a pag. 2, punto 4 del «RILEVATO CHE», in luogo di « l’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso» deve scriversi « l’RAGIONE_SOCIALE non si è costituito»; nella parte dispositiva, a pag. 7 dell’ordinanza, dopo la proposizione «Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità» deve aggiungersi, tra due virgole, «in favore della controricorrente RAGIONE_SOCIALE».
Nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 391bis c.p.c., non vi è luogo a pronuncia sulle spese processuali (tra le tante, Cass. nr. 21213 del 2013).
PQM
accoglie il ricorso e dispone che l’ordinanza di questa Corte nr. n. 13466/2024 sia corretta nei sensi indicati in parte motiva.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 settembre 2025.
La Presidente NOME COGNOME.