Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 23604 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 23604 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso 15004-2021 proposto da:
PROIETTI SANTA, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– resistente con mandato –
per la correzione dell’ordinanza n. 30552/2024 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE depositata il 27/11/2024 R.G.N. 15004/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/05/2025 dal AVV_NOTAIO.
R.G. 15004/21
Oggetto
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 27/05/2025
CC
Rilevato che:
NOME ha proposto ricorso per la correzione di errore materiale ex art. 391 bis c.p.c. contro l’ordinanza n. 30552/24 emessa il 27.6.24 e pubblicata il 27.11.24, con cui questa Corte, ha accolto il ricorso proposto da quest’ultima, nei confronti d ell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e rinviato la causa al giudice a quo per un nuovo esame della controversia, in base ai principi enunciati nella stessa ordinanza.
La Corte ha tuttavia, sia in motivazione che nel dispositivo della sentenza, indicato quale Giudice del rinvio, il tribunale di Roma, in luogo del tribunale di Tivoli.
Rileva il Collegio che l’errore costituisce frutto di mera disattenzione, emendabile attraverso il ricorso al rimedio della correzione dell’errore materiale; pertanto, il ricorso va accolto nei termini che seguono, come riportati in dispositivo.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass. Sez. un. 9438 del 2002; Cass. n. 10203 del 2009; Cass. n. 21213 del 2013).
P.Q.M.
Dispone che nell’ordinanza di questa Corte di cassazione n. 30552/2024 in particolare sia in motivazione (alla pagina 3 ultimo rigo) che nel dispositivo (alla pagina 4), sia corretta l’indicazione di ‘Tribunale di Roma’ che deve leggersi ed intendersi ‘Tribunale di Tivoli’ (per quanto riguarda la pagi na 3 ultimo rigo) e ‘Tribunale di Tivoli, in persona di diverso magistrato’ (per quanto riguarda la pagina 4).
Dispone l’annotazione a margine dell’originale del provvedimento.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27.5.25.
Il Presidente AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME